Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27984 del 23/11/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27984 Anno 2017
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: ARIENZO ROSA

ORDINANZA
sul ricorso 14224-2014 proposto da:
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA –

C.F. 80255230585, in persona del Ministro e legale rappresentante pro
tempore, domiciliato in RONIA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta
e difende ope legis;

ricorrente

contro
DEVECCHI CLAUDIO, ORMEZZANO MARIA CAMILLA, E
PEDICO ANTONELLA;

intimati

avverso la sentenza n. 1327/2013 della CORTE D’APPELLO di
TORINO, depositata il 05/12/2013;

Data pubblicazione: 23/11/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 09/11/2017 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO.
Rilevato:
che il Tribunale di Torino, in accoglimento del ricorso proposto da
Devecchi Claudio, Ormezzano Maria Camilla e Pedico Antonella-

virtù di una serie di consecutivi contratti a termine susseguitisi nel
tempo – dichiarò il diritto del Devecchi e dell’ Ormezzano agli scatti
stipendiali ex art. 53 1. 312/80 relativi ai periodi lavorativi prestati in
forza dei contratti a termine stipulati tra le parti e condannò il Miur alla
corresponsione delle differenze retributive per un importo
rispettivamente pari ad euro 334,91 e 260,21 ed, in accoglimento della
domanda di risarcimento del danno patrimoniale da illegittimo ricorso
alla contrattazione a termine della Pedico, condannò
l’Amministrazione al pagamento di un risarcimento del danno
commisurato al trattamento stipendiale dovuto in base ad un’anzianità
di servizio con decorrenza settembre 2007 ed al pagamento dei relativi
arretrati;
che la Corte di Appello di Torino ha confermato il diritto delle
appellate all’incremento del 2,50% per ogni biennio con diritto alle
conseguenti differenze retributive;
che la Corte territoriale, per quel che rileva nella présente sede, ha
posto, a fondamento della pronuncia, il principio di non
discriminazione sancito dalla clausola 4 dell’Accordo* Quadro sul
lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28
giugno 1999 e recepito nel nostro ordinamento dall’art. 6 del d.lgs n.
368 del 2001, richiamandosi ai principi espressi dalla CGUE ed
escludendo la rilevanza della specialità del sistema del reclutamento
scolastico per giustificare la diversità del trattamento economico
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docenti presso varie scuole pubbliche alle dipendenze del MIUR in

riservato agli assunti a tempo determinato, precisando altresì
l’incidenza dell’obbligo di disapplicazione delle norme in contrasto con
la clausola 4 dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato
tras fuso nella indicata Direttiva;
che la sentenza di primo grado è stata confermata anche sul

insegnanti di religione, e con la precisazione che doveva utilizzarsi
come parametro la prestazione di almeno 180 giorni reiterata per due
anni consecutivi e non la durata dell’incarico fino al 31 agosto secondo
un’interpretazione restrittiva;
che di tale sentenza il MIUR chiede la cassazione sulla base di un
unico motivo di impugnazione, variamente articolato, al quale non
hanno opposto ‘difese le parti intimate;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata
comunicata al ricorrente, unitamente al decreto di fissazione
dell’adunanza in camera di consiglio;
Considerato:
1.

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione

semplificata;
g.

che viene denunziata violazione e falsa applicazione: dell’art.

53 della legge 11 luglio 1980 n. 312, dell’art. 6 del d. Lgs. 6 settembre
2001 n. 368 ; dell’art. 9, comma 18, del d. L. 13 maggio 2011, n. 70,
come convertito con.r modif. dall’art. 1, comma 2, della legge 12 luglio
2011 n. 106, dell’art. 4 della legge 3 maggio 1-999 n. 124, dell’art. 526 d.
lgs. 16 aprile 1994 n. 297 e della Direttiva 99/70/CE, in relazione
all’art. 360 n. 3 cpc;
2.1. che si assume in primo luogo che la Corte di Torino aveva
confermato la sentenza di primo grado sulla base di argomentazioni
mai sviluppate del Tribunale senza prendere in considerazione il primo
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rilievo dell’applicabilità dell’art. 53 1. 312/80 non soltanto agli

motivo di gravame relativo all’erroneo riconoscimento, in favore di
Pedico Antonella, del diritto al risarcimento del danno in ragione della
riconosciuta illegittimità dei termini apposti ai contratti dalla stessa
stipulati in quanto mancanti dell’indicazione della “specifica causale
giustificativa” posta alla base della scelta del Ministero di apporre i

danno di beni diversi da quelli richiesti;
2.2.

che si lamenta, ulteriormente e più specificamente, in

relazione alla posizione degli altri due intimati, la violazione e falsa
applicazione dell’art. 53 della legge 11.7.1980 n. 312, sul rilievo che le
disposizioni della contrattazione collettiva ne confermavano la
– perdurante vigenza solo per gli insegnanti di religione, senza alcun
riferimento al mantenimento del trattamento giuridico ed economico
di una categoria di personale non più esistente e cioè gli “incaricati”
annuali con nomina del Provveditore;
3.1 che il ricorso è inammissibile in relazione alla posizione della
Pedico, posto che la censura per come proposta non si attaglia al vizio
procedurale dedotto con il quale, nello sviluppo argomentativo, si
prospetta nella sostanza una omessa pronuncia su motivo di gravame
con il quale era dedotta una mancanza di corrispondenza tra chiesto e
pronunciato, contestandosi l’attribuzione in primo grado di beni
diversi (liquidazione del danno con riferimento alla categoria
dell’anzianità di servizio, asseritamente mai invocata se non sotto il
diverso profilo degli scatti del – 2,5%) da quelli richiesti con – l’ atto
introduttivo del giudizio;
3.2. che nulla va statuito sulle spese, atteso che la Pedico è rimasta
intimata;
3.3. che non trova applicazione nei confronti delle
Amministrazioni dello Stato l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30
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termini, nonché all’erroneo riconoscimento a titolo di risarcimento del

maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge
24 dicembre 2012, n. 228, atteso che le stesse, mediante il meccanismo
della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte
e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. 14/03/2014, n. 5955; Cass.
29/01/2016, n. 1778).

dell’Ormezzano e del Devecchi;
5. che il ricorso di primo grado, quanto alla posizione di questi
ultimi, ha affrontato la questione degli aumenti biennali ex 1. 312/80 e
che la domanda accolta dal primo giudice era quella tesa ad ottenere il
riconoscimento di tali scatti biennali;
6. che l’iter logico argomentativo della Corte d’Appello avrebbe
potuto, tutt’al più, portare al riconoscimento della progressione
retributiva in funzione dell’anzianità di servizio maturata dal
dipendente, e non già, come prevede la statuizione, al riconoscimento
della spettanza degli scatti biennali di anzianità, la quale risponde a una
diversa logica;
che, come affermato da Cas’s. 15227 e– Cass. 15226/2017, la
peculiarità della disciplina del settore, consolidata nell’utilizzo di
personale a termine al fine di assicurare il giusto contemperamento tra
le esigenze di costante erogazione del servizio scolastico (artt. 33 e 34
Cost.) e l’interesse degli insegnanti alla stabilizzazione, porta a
escludere che la reiterazione contrattuale possa farsi rientrare
nell’ambito applicativo del divieto di abuso del contratto sancito dalla
Direttiva 1999/70/CE, costituendone una deroga ammessa,
rappresentando ogni singolo contratto a tempo determinato una nuova
assunzione, autonoma dalle precedenti;
che la diversità di trattamento retributivo tra dipendenti assunti
con reiterati contratti a tempo determinato e dipendenti di ruolo, è
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4. che il ricorso è, invece, fondato in relazione alla posizione

pienamente legittima, trattandosi di situazioni non comparabili,
secondo il significato che a tale espressione conferisce la
giurisprudenza della Corte Europea di Giustizia – sent. 22/12/2010
nei procedimenti riuniti C-444/2009, Gavieiro Gavieiro e C456/2009, Iglesias Torres — (cfr. in tali tetinini Cass. 15227/2017 cit.);
che, pertanto, la censura del Ministero è fondata là dove

contesta la sentenzà gravata nella parte in cui afferma il diritto del
personale non di ruolo a tempo determinato nel settore scolastico, a
percepire gli scatti biennali previsti dall’art. 53 1. n.312/1980,
sull’assunto che tale personale precario, pur svolgendo la propria
attività da anni, non ha visto crescere la retribuzione, fatti salvi gli
aumenti disposti dalla successiva contrattazione, mentre il personale di
ruolo usufruisce anche degli scatti connessi alla maggiore anzianità;
8.

che questa Corte intende, invero, dare continuità

all’orientamento già confermato nelle pronunce richiamate, espresso da
Cass. n.22558 del 2016, dove, ricostruito il quadro normativo e
contrattuale del personale della scuola, è statuito che in tema di
retribuzione, l’art. 53 della I. n.312/1980, che prevedeva scatti biennali
di anzianità per il personale non di ruolo, non è applicabile ai contratti
a tempo determinato, e che lta stessa norma è richiamata, ex artt. 69,
comma 1, e 71 del d.lgs. n.165/2001, dal C.C.N.L. 4/08/1995 e dai
contratti collettivi successivi, per affermarne la perdurante vigenza
limitatamente ai soli.inseg-nanti di religione;
9. che, pertanto, essendo da condividere la proposta del relatore,
il ricorso va accolto in relazione alla posizione del Devecchi e della
Ormezzano e la pronunzia impugnata deve essere cassata in relazione
alla censura sugli scatti biennali, con rinvio alla Corte di Appello di
Torino, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame
della questione controversa, attenendosi al principio di diritto già
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7.

enunciato da Cass. 22558/16 cit., secondo il quale: “La clausola 4
dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla
direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la
anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto
con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima

indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo. Vanno,
conseguentemente, disapplicate le disposizioni dei richiamati CCNL
che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso

la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento
economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato.
L’art. 53 della legge n. 312 dell’1 1 luglio 1980, che prevedeva scatti
biennali di anzianità per il personale non di ruolo, non è applicabile ai
contratti a tempo determinato del personale del comparto scuola ed è
stato richiamato, ex artt. 69, comma 1, e 71 d.lgs n. 165 del 2001, dal
CCNL 4.8.1995 e dai contratti successivi, per affermarne la perdurante
vigenza limitatamente ai soli insegnanti di religione”;
10. che il rinvio, che va disposto anche per la determinazione
delle spese del presente giudizio di legittimità, consentirà la disamina di
eventuale domanda ‘subordinata attinente alla progressione stipendiale
per effetto dell’anzianità maturata in virtù della equiparazione al
personale di ruolo sulla base del principio di non discriminazione;
PQM
dichiara l’inammissibilità del ricorso nei confronti di Pedico
Antonella; nulla per le spese.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà
atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

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progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo

pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello
stesso art. 13;
accoglie il ricorso nei confronti di Devecchi Claudio e
Ormezzano Maria Camilla quanto alla censura relativa agli scatti
biennali di anzianità di cui all’art. 53 1. 312/80, cassa la sentenza

spese, alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione.
Così deciso in ROMA, il 9 novembre 2017
Il Presidente

impugnata in relazione all’indicato accoglimento e rinvia, anche per le

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