Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27984 del 21/12/2011
Cassazione civile sez. trib., 21/12/2011, (ud. 13/10/2011, dep. 21/12/2011), n.27984
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;
– ricorrente –
contro
V.G.M., C.M.C.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 8/2006 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,
depositata il 27/02/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
13/10/2011 dal Consigliere Dott. CAMILLA DI IASI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL
CORE Sergio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di C.M.C. e V.G.M. (che non hanno resistito) e avverso la sentenza con la quale – in controversia concernente impugnazione di avviso di liquidazione di imposta di successione – la C.T.R. Lombardia confermava la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso dei contribuenti.
2. Con un unico motivo la ricorrente censura sotto il profilo della violazione di legge la sentenza impugnata rilevando: che nella specie la successione si era aperta il 21.01.2000; che pertanto il termine perentorio di tre anni per produrre documentazione attestante debiti deducibili scadeva il 21.01.2003; che il 12.06.2003 i contribuenti avevano presentato una terza dichiarazione integrativa di successione denunciando l’esistenza di ulteriori passività verso pubbliche amministrazioni; che tali debiti si erano però resi definitivi nel 2001 e pertanto avrebbero dovuto essere denunciati entro il termine perentorio generale di tre anni previsto dal D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 23 posto che l’ulteriore termine semestrale previsto dalla medesima norma per i debiti risultanti da provvedimenti giurisdizionali e verso pubbliche amministrazioni opererebbe solo dopo l’esaurimento del termine triennale, ove tali debiti non si fossero ancora resi definitivi. La censura è fondata.
Il D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 23, comma 4 prevede che “l’esistenza di debiti deducibili, ancorchè non indicati nella dichiarazione di successione, può essere dimostrata, nei modi stabiliti nei commi 1, 2 e 3, entro il termine di tre anni dalla data di apertura della successione, prorogato, per i debiti risultanti da provvedimenti giurisdizionali e per i debiti verso pubbliche amministrazioni, fino a sei mesi dalla data in cui il relativo provvedimento giurisdizionale o amministrativo è divenuto definitivo.
La suddetta disposizione non può essere interpretata nel senso che, per i debiti risultanti da provvedimenti giurisdizionali e per i debiti verso pubbliche amministrazioni, il termine triennale è in ogni caso prorogato di sei mesi, ma deve essere interpretata nel senso che la proroga interviene solo quando si renda necessaria a consentire che dalla data in cui il relativo provvedimento giurisdizionale o amministrativo è divenuto definitivo decorrano ancora almeno sei mesi prima della scadenza del termine. Ne consegue che, ove il provvedimento giurisdizionale o amministrativo sia divenuto definitivo almeno sei mesi prima della scadenza del termine triennale, quest’ultimo non subisce alcuna proroga, quale che sia la natura del debito che si intende dedurre.
Tanto premesso, occorre rilevare che, nel ritenere legittima e tempestiva ex art. 23 citato la dimostrazione di debiti deducibili da parte dei contribuenti i giudici d’appello hanno fatto riferimento esclusivamente alla natura dei suddetti debiti, omettendo ogni riferimento al momento in cui sarebbero divenuti definitivi i provvedimenti giurisdizionali o amministrativi dai quali i suddetti debiti risulterebbero, benchè tale elemento, come sopra rilevato, risulti determinante per rilevare l’intervento (o meno) di una decadenza con riguardo al disposto del più volte citato art. 23.
11 ricorso deve essere pertanto accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altro giudice che provvederà a decidere la controversia facendo applicazione del seguente principio di diritto: “Il D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 23, comma 4 nella parte in cui prevede che il termine triennale per la dimostrazione di debiti deducibili non indicati nella dichiarazione di successione è prorogato, per i debiti risultanti da provvedimenti giurisdizionali e per i debiti verso pubbliche amministrazioni, fino a sei mesi dalla data in cui il relativo provvedimento giurisdizionale o amministrativo è divenuto definitivo, deve essere interpretato nel senso che la proroga interviene solo quando si renda necessaria a consentire che dalla data in cui il provvedimento giurisdizionale o amministrativo è divenuto definitivo decorrano ancora almeno sei mesi prima della scadenza del termine, mentre, ove il provvedimento giurisdizionale o amministrativo sia divenuto definitivo già almeno sei mesi prima della scadenza del termine triennale, quest’ultimo non subisce alcuna proroga, quale che sia la natura del debito che si intende dedurre”.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese a diversa sezione della C.T.R. Lombardia.
Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2011