Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27983 del 23/11/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27983 Anno 2017
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: ARIENZO ROSA

ORDINANZA
sul ricorso 13204-2014 própdsto da:
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA C.F. 80185250588, in persona del Ministro e legale rappresentante pro
tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta
e difende ope legis;

– ricorrente contro
CONGEDO ENZO;

– intimato avverso la sentenza n. 1191/2013 della CORTE D’APPELLO di
TORINO, depositata il 29/11/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 09/11/2017 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO.

Data pubblicazione: 23/11/2017

Rilevato:
che la Corte di Appello di Torino ha respinto il gravame proposto
dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca avverso la
sentenza del Tribunale della stessa città, che aveva riconosciuto il
diritto di Congedo Enzo — personale ATA (assistente amministrativo)

determinato – alla progressione professionale retributiva in relazione al
servizio prestato e condannato il Ministero a corrispondere al predetto
le differenze stipendiali sulla base dell’art. 53 1. 312/80;
che la Corte territoriale — premesso che il primo giudice aveva
accolto la domanda sulla base dell’art. 53 1. 312/80 – ha confermato la
decisione di primo grado e, richiamata tutta la normativa contrattuale e
non relativa alla specifica questione, ha concluso nel senso dell’attuale
vigenza dell’art 53 1. 312/80 e della sua “contrattualizzazione”,
ritenendo che i soppressi incarichi annuali erano da equipararsi ai fini
dell’emolumento in oggetto alle supplenze di cui all’art. 4 comma 1
lettera a) e b) 1. 124/99 non rilevando la diversità del nomen iuris —
supplenti annuali in luogo di incaricati — ai fini della identità della
fattispecie sostanziale;
che ha poi ritenuto la non fondatezza della tesi della riferibilità
dell’art. 53 1. 312/80 ai soli docenti di religione;
che di tale sentenza il MIUR chiede la cassazione sulla base di
unico motivo, variamente articolato, al quale non ha opposto difese il
Congedo, rimasto intimato;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata
comunicata alla parte ricorrente, unitamente al decreto di fissazione
dell’adunanza in camera di consiglio;
Considerato:

Ric. 2014 n. 13204 sez. ML – ud. 09-11-2017
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alle dipendenze del MIUR in forza di consecutivi contratti a tempo

1. che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione
semplificata;
2. che viene denunziata violazione e falsa applicazione: dell’art. 53
della legge 11.7.12980 n. 312, degli artt. 142 cali 24 luglio 2003 e 146
CCNL Compatto Scuola del 29 novembre 2007, dell’art. 3 del DPR 23

come convertito con modificazioni dall’art. 1 comma 2 della legge 12
luglio 2011 n. 106, dell’art. 4 della legge 3 maggio 1999 n. 124, e della
direttiva 99/70/CE in relazione all’art. 360 n. 3 cpc, assumendosi che i
rapporti di lavoro a tempo determinato del settore scolastico sono
assoggettati ad una nottnativa speciale di settore, sicché agli stessi non
si applica la disciplina generale dettata dal d. lgs. n. 368 del 2001 e che
il principio di non discriminazione è correlato all’abuso del contratto a
termine, che nella specie deve essere escluso in quanto il ricorso alla
stipula. di contratti a termine del personale docente trova
giustificazione in ragioni oggettive e non è maliziosamente finalizzato a
consentire al datore di lavoro un risparmio di spesa;
che si sostiene che il lavoratore assunto a tempo determinato nel
settore scolastico non è comparabile al docente di ruolo, perché ogni
singolo rapporto è distinto ed autonomo rispetto al precedente;
che, sull’applicabilità dell’art, 53 1. 312/1980, si evidenzia come
alla luce degli interventi legislativi la lettura dei richiamati articoli della
contrattazione collettiva doveva essere nel senso che l’art. 53
menzionato indicava la perdurante vigenza della disciplina
specificamente dettata per gli insegnanti di religione, senza alcun
riferimento al mantenimento del trattamento giuridico ed economico
di una categoria di personale non più esistente, e cioè gli “incaricati”
annuali con nomina del Provveditore;
• 3. che il ricorso è fondato;
Ric. 2014 n. 13204 sez. ML – ud. 09-11-2017
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agosto 1988 n. 3999; dell’art. 9 comma 18 D. L. 13 maggio 2011 n. 70,

4. che, come affermato da Cass. 15227 e Cass. 15226/2017, la
peculiarità della disciplina del settore, consolidata nell’utilizzo di
personale a termine al fine di assicurare il giusto contemperamento tra
le esigenze di costante erogazione del servizio scolastico (artt. 33 e 34
Cost.) e l’interesse degli insegnanti alla stabilizzazione, porta a

nell’ambito applicativo del divieto di abuso del contratto sancito dalla
Direttiva 1999/70/CE, costituendone una deroga ammessa,
rappresentando ogni singolo contratto a tempo determinato una nuova
assunzione, autonoma dalle precedenti;
che la diversità di trattamento retributivo tra dipendenti assunti
con reiterati contratti a tempo determinato e dipendenti di ruolo, è
pienamente legittima, trattandosi di situazioni non comparabili,
secondo il significato che a tale espressione conferisce la
giurisprudenza della Corte Europea di Giustizia – sent. 22/12/2010
nei procedimenti riuniti C-444/2009, Gavieiro Gavieiro e C456/2009, Iglesias Torres — (cfr. in tali termini Cass. 15227/2017 cit.);
5. che, pertanto, la censura del Ministero è fondata là dove
contesta la sentenza gravata nella parte in cui fa leva sul principio di
non discriminazione per affermare il diritto del personale non di ruolo
a tempo determinato nel • settore scolastico, a percepire gli scatti
biennali previsti dall’art. 53 1. n.312/1980, sull’assunto che tale
personale precario, pur svolgendo la propria attività da anni, non ha
visto crescere la retriblizione, fatti salvi gli aumenti disposti dalla
successiva contrattazione, mentre il personale di ruolo usufruisce
anche degli scatti connessi alla maggiore anzianità;
6.

che questa Corte intende, invero, dare continuità

all’orientamento già confermato nelle pronunce richiamate, espresso da
Cass. n. 22558 del 2016, dove, ricostruito il quadro normativo e
R ic. 2014 n. 13204 sez. ML – ud. 09-11-2017
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escludere che la reiterazione contrattuale possa farsi rientrare

contrattuale del personale della scuola, è statuito che in tema di
retribuzione, l’art. 53 della I. n.312/1980, che prevedeva scatti biennali
di anzianità per il personale non di ruolo, non è applicabile ai contratti
a tempo determinato, e che la stessa norma è richiamata, ex artt. 69,
comma 1, e 71 del d.lgs. n.165/2001, dal C.C.N.L. 4/08/1995 e dai

limitatamente ai soli insegnanti di religione;
7. che, pertanto, essendo da condividere la proposta del relatore,
il ricorso va accolto con ordinanza, ai sensi dell’art. 375, n. 5, cod.
proc. civ. e la pronunzia impugnata deve essere cassata in relazione alla
censura sugli scatti biennali;
8. che la causa può essere decisa nel merito, non necessitando di
ulteriori accertamenti di fatto per essere la domanda di cui al ricorso
introduttivo riferita unicamente agli scatti di cui all’art. 53 1. 312/80,
con la conseguenza – che la stessa va integralmente respinta;
9. che la novità e la complessità della questione, diversamente
risolta dalle Corti territoriali, ed il consolidamento della giurisprudenza
di legittimità in epoca successiva alla proposizione del ricorso
giustificano la compensazione delle spese dell’intero processo;
PONI
accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e, decidendo nel
merito, rigetta la domanda originaria. Compensa tra le parti le spese
dell’intero processo.
Così deciso in ROMA, il 9 novembre 2017
DEPOSiTATO P1 CANC MB»

Il Presidente

contratti collettivi successivi, per affermarne la perdurante vigenza

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