Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27983 del 21/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 21/12/2011, (ud. 13/10/2011, dep. 21/12/2011), n.27983

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 10173-2007 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

G.F., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE PARIOLI

43, presso lo studio dell’avvocato D’AYALA VALVA FRANCESCO, che lo

rappresenta e difende con procura speciale notarile del Not. Dr.

CESARE PELOSO in VERONA, rep. n. 93564 del 14/06/2007;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3/2006 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

VERONA, depositata il 16/02/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/10/2011 dal Consigliere Dott. CAMILLA DI IASI;

udito per il resistente l’Avvocato D’AYALA VALVA, che ha chiesto

l’accoglimento del controricorso; udito il P.M. in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL CORE Sergio, che ha concluso

per il rigetto del ricorso.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. L’Agenzia delle Entrate propone, nei confronti di G. F. (che resiste con controricorso), ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione del silenzio rifiuto su istanze di rimborso Irap in relazione agli anni 1998/2001, la C.T.R. Veneto, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva il ricorso introduttivo, rilevando che era emerso dagli atti che il contribuente (dottore commercialista) svolgeva solo incarichi di sindaco in varie società ossia incarichi strettamente personali, restando perciò irrilevante la circostanza che egli abbia per un certo periodo avuto una segretaria e successivamente un praticante.

2. Il primo motivo di ricorso (col quale, sotto il profilo della violazione di legge, la ricorrente si duole che i giudici di appello abbiano erroneamente inteso il concetto di autonoma organizzazione e non abbiano adeguatamente valutato il fatto che il contribuente si era avvalso in maniera non occasionale di lavoro altrui) è manifestamente infondato.

Dalla sentenza impugnata risulta che i giudici drappello hanno accertato in fatto che G.F. svolgeva solo incarichi di sindaco in varie società e tale accertamento non risulta in alcun modo censurato in questa sede. Tanto premesso, è appena il caso di evidenziare che non sono soggetti ad Irap i redditi derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, essendo essi contemplati quali redditi di lavoro autonomo al comma secondo e non al primo del D.P.R. 9 maggio 2007, art. 49. In proposito, questo giudice di legittimità ha già avuto modo di affermare che il combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 3, comma 1, lett. c) e art. 8, facendo riferimento, per la determinazione della base imponibile, alla differenza tra l’ammontare dei compensi percepiti e quello dei costi sostenuti inerenti alle attività di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, senza menzionare quelle di cui al comma 2, lett. a), della medesima disposizione, esclude l’assoggettabilità ad imposizione di quella parte di reddito che un lavoratore autonomo, esercente abitualmente l’attività professionale intellettuale di dottore commercialista, abbia prodotto in qualità di presidente del consiglio di amministrazione di una banca, senza utilizzare la propria autonoma organizzazione (v. cass. n. 10594 del 2007).

E’ poi appena il caso di evidenziare, con riguardo all’anno di imposta 2001, che la L. n. 342 del 2000, art. 34, al comma 1, nell’ambito delle variazioni apportate al testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. n. 917 del 1986, ha collocato tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società.

Il secondo motivo (col quale, deducendo vizio di motivazione, la ricorrente si duole del fatto che i giudici d’appello non abbiano illustrato le ragioni per le quali il contribuente doveva considerarsi esente da tassazione pur essendosi avvalso dell’apporto lavorativo altrui) resta assorbito da quanto esposto in relazione al motivo che precede. In ogni caso la censura, prima che infondata, sarebbe inammissibile, posto che il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 può riguardare solo l’accertamento in fatto, non la motivazione in diritto della sentenza.

Alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese che liquida in Euro 1.200,00 di cui Euro 1.100,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2007.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA