Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27982 del 21/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 21/12/2011, (ud. 16/11/2011, dep. 21/12/2011), n.27982

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per

legge;

– ricorrente –

contro

Ditta Eredi Lolli Alcide, in persona del legale rappresentante pro

tempore, e Società Lolli S.r.l., in persona del legale

rappresentante pro tempore, tutti elettivamente domiciliati in Roma

via Tigre 37, presso l’avv. Caffarelli Francesco, che, unitamente

all’avv. Antonio Vincenzi, li rappresenta e difende giusta delega a

margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale

dell’Emilia-Romagna (Bologna), Sez. 08, n. 134/08/06 del 25 settembre

2006, depositata l’11 ottobre 2006, non notificata;

Vista la relazione ex art. 380-bis c.p.c. della causa svolta nella

Camera di Consiglio del 16 novembre 2011 dal Relatore Cons. Dott.

Raffaele Botta;

Preso atto che nessuno è presente per le parti;

Preso atto che il P.G. non ha presentato proprie osservazioni sulla

relazione ex art. 380-bis c.p.c. notificatagli;

Letta la memoria depositata dalla parte controricorrente.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato che il ricorso – che concerne l’impugnazione di un avviso di liquidazione per imposta di registro relativamente ad un supposto contratto verbale di cessione d’azienda tra le parti intimate – poggia su quattro motivi: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 291 e 156 c.p.c.; 2) vizio di motivazione; 3) violazione e falsa applicazione D.P.R. n. 131 del 1986, art. 3, art. 15, lett. d), e art. 20 e art. 2697 c.c.; 4) vizio di motivazione.

Ritenuto che il ricorso è manifestamente fondato in relazione ai primi due motivi, con i quali l’amministrazione ricorrente lamenta l’erroneità della dichiarata inammissibilità dell’appello per notifica mediante consegna di una sola copia al procuratore di più parti e la carenza di potere del giudice nell’esame del merito della controversia dopo tale dichiarazione, con assorbimento dei restanti e del ricorso incidentale. Questa Corte, a Sezioni Unite, ha stabilito che: La notificazione dell’atto d’impugnazione eseguita presso il procuratore costituito per più parti, mediante consegna di una sola copia (o di un numero inferiore), è valida ed efficace sia nel processo ordinario che in quello tributario, in virtù della generale applicazione del principio costituzionale della ragionevole durata dei processo, alla luce del quale deve ritenersi che non solo in ordine alle notificazioni endoprocessuali, regolate dall’art. 170 cod. proc. civ., ma anche per quelle disciplinate dall’art. 330 c.p.c., comma 1, il procuratore costituito non è un mero consegnatario dell’atto di impugnazione ma ne è il destinatario, analogamente a quanto si verifica in ordine alla notificazione della sentenza a fini della decorrenza del termine d’impugnazione ex art. 285 cod. proc. civ., in quanto investito dell’inderogabile obbligo di fornire, anche in virtù dello sviluppo degli strumenti tecnici di riproduzione degli atti, ai propri rappresentati tutte le informazioni relative allo svolgimento e all’esito del processo (Cass. S.U. n. 29290 del 2008). Inoltre questa Corte, sempre a Sezioni Unite, ha affermato che: Qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si è spogliato della potestas iudicandi in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l’onere nè l’interesse ad impugnare; conseguentemente è ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta ad abundantiam nella sentenza gravata (Cass. S.U. n. 3840 del 2007). Ritenuto, pertanto, che, riuniti i ricorsi, devono essere accolti il primo ed il secondo motivo del ricorso principale, con assorbimento dei restanti e del ricorso incidentale, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia-Romagna che provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Riunisce i ricorsi. Accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso principale, assorbiti i restanti e il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna che provvederà alle spese della presente fase del giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 16 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2011

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