Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27981 del 23/11/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27981 Anno 2017
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: ARIENZO ROSA

ORDINANZA
sul ricorso 12509-2014 proposto da:
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ’ E RICERCA C.F. 80185250588, in persona del Ministro e legale rappresentante pro
tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta
e difende ope legis;

– ricorrente –

Contro
FRUCI MARIA;

– intimata
avverso la sentenza n. 1212/2013 della CORTE D’APPELLO di
TORINO, depositata il 13/11/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 09/11/2017 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO.

Data pubblicazione: 23/11/2017

Rilevato:
che il Tribunale di Torino, in accoglimento del ricorso proposto da
Fruci Maria — assistente tecnico di Comparto — Personale ATA – alle
dipendenze del MIUR in virtù di una serie di consecutivi contratti a
termine susseguitisi nel tempo – dichiarò il diritto della predetta- agli

prestato in forza dei contratti a termine stipulati tra le parti e condannò

il Miur alla corresponsione delle differenze retributive per un importo
pari ad euro 1728,640;
che la Corte di Appello di Torino ha confermato il diritto
dell’appellata all’incremento del 2,50% per ogni biennio con diritto alle
conseguenti differenze retributive;
che la Corte territoriale, per quel che rileva nella presente sede, ha
posto a fondamento della pronuncia il principio di non
discriminazione sancito dalla clausola 4 dell’Accordo Quadro sul
lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28
giugno 1999 e recepito nel nostro ordinamento dall’art. 6 del d.lgs n.
368 del 2001, richiamandosi ai principi espressi dalla CGUE ed
escludendo la rilevanza della specialità del sistema del reclutamento
scolastico per giustificare la diversità del trattamento economico
riservato agli assunti a tempo determinato, precisando altresì
l’incidenza dell’obbligo di disapplicazione delle norme in contrasto con
la clausola 4 dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato
tras fuso nella indicata Direttiva;
che la sentenza si primo grado è stata confermata anche sul rilievo
dell’applicabilità dell’art. 53 1. 312/80 non soltanto agli insegnanti di
religione, e con la precisazione che doveva utilizzarsi come parametro
la prestazione di almeno 180 giorni reiterata per due anni consecutivi e

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scatti stipendiali ex art. 53 1. 312/80 relativi al periodo lavorativo

non la durata dell’incarico fino al 31 agosto secondo un’interpretazione
restrittiva;
che di tale sentenza il MIUR chiede la cassazione sulla base di un
unico motivo di impugnazione, variamente articolato, al quale non ha
opposto difese la Fruci, rimasta intimata;

comunicata al ricorrente, unitamente al decreto di fissazione
dell’adunanza in camera di consiglio;
Considerato:,
1. che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione
semplificata;
2.1. che viene denunziata violazione e falsa applicazione: dell’art.
53 della legge 11 luglio 1980 n. 312, degli artt. 142 ccnl 24 luglio 2003 e
146 ceni comparto Scuola del 29 novembre 2007, dell’art. 3 del DPR
23 agosto 1988 n. 399, dell’art. 9, comma 18, del d. L. 13 maggio 2011,
n. 70, come convertito con modif. dall’art. 1, comma 2, della legge 12
luglio 2011 n. 106, dell’art. 4 della legge 3 maggio 1999 n. 124, della
direttiva 99/70/CE, in relazione all’art. 360 n. 3 cpc, assumendosi che i
rapporti di lavoro a tempo determinato del settore scolastico sono
assoggettati ad una normativa speciale di settore, sicché agli stessi non
si applica la disciplina generale dettata dal d. lgs. n. 368 del 2001 e che
il principio di nondiscriminazione è correlato all’abuso del contratto a
termine, che nella specie deve essere escluso in quanto il ricorso alla
stipula di contratti a termine del personale docente e di quello a questo
equiparato trova giustificazione in ragioni oggettive e non è
maliziosamente finalizzato a consentire al datore di lavoro un
risparmio di spesa;

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che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata

che si sostiene che il lavoratore assunto a tempo determinato nel
settore scolastico non è comparabile a quello di ruolo, perché ogni
singolo rapporto è distinto ed autonomo rispetto al precedente;
2.2 che si lamenta ulteriormente e più specificamente la violazione
e falsa applicazione dell’art. 53 della legge 11.7.1980 n. 312, sul rilievo

perdurante vigenza solo per gli insegnanti di religione, senza alcun
riferimento al mantenimento del trattamento giuridico ed economico
di una categoria di personale non più esistente e cioè gli “incaricati”
annuali con nomina del Provveditore;
2.3. che infine è censurata la statuizione cón la quale il Tribunale
ha respinto l’eccezione di prescrizione in quanto formulata
dall’Amministrazione tardivamente
3. che il ricorso è fondato;
4. che, come .affermato da Cass. 15227 e Cass. 15226/2017, la
peculiarità della -disciplina del settore, consolidata nell’utilizzo di
personale a termine al fine di assicurare il giusto contemperamento tra
le esigenze di costante erogazione del servizio scolastico (artt. 33 e 34
Cost.) e l’interesse degli insegnanti alla stabilizzazione, porta a
escludere che la reiterazione contrattuale possa farsi rientrare
nell’ambito applicativo del divieto di abuso del contratto sancito dalla
Direttiva

. 1999/70/CE, costituendone una deroga ammessa,

rappresentando ogni singolo contratto a tempo determinato una nuova
assunzione, autonoma dalle precedenti;
che la diversità di trattamento retributivo tra dipendenti assunti
con reiterati contratti a tempo determinato e dipendenti di ruolo, è
pienamente legittima, trattandosi di situazioni non comparabili,
secondo il significato che a tale espressione conferisce la
giurisprudenza della Corte Europea di Giustizia – sent. 22/12/2010
Ric. 2014 n. 12509 sez. ML – ud. 09-11-2017
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che le disposizioni della contrattazione collettiva ne confermavano la

nei procedimenti riuniti C-444/2009, Gavieiro Gavieiro e C456/2009, Iglesias Torres — (cfr. in tali termini Cass. 15227/2017 cit.);
5. che, pertanto, la censura del Nlinistero è fondata là dove
contesta la sentenza gravata nella parte in cui fa leva sul principio di
non discriminazione per affermare il diritto del personale non di ruolo

biennali previsti dall’art. 53 1. n..312/1980, sull’assunto che tale
personale precario, pur svolgendo la propria attività da anni, non ha
visto crescere la retribuzione, fatti salvi gli aumenti disposti dalla
successiva contrattazione, mentre il personale di ruolo usufruisce
anche degli scatti connessi alla maggiore anzianità;
6.

‘che questa Corte intende, invero, dare continuità

all’orientamento già confermato nelle pronunce richiamate, espresso da
Cass. n.22558 del 2016, dove, ricostruito il quadro normativo e
contrattuale del personale della scuola, è statuito che in tema di
retribuzione, l’art. 53 della I. n.312/1980, che prevedeva scatti biennali
di anzianità per il personale non di ruolo, non è applicabile ai contratti
a tempo determinato, e che la stessa norma è richiamata, ex artt. 69,
comma 1, e 71 del d.lgs. n.165/2001, dal C.C.N.L. 4/08/1995 e dai
contratti .,collettivi successivi, per affermarne la perdurante vigenza
limitatamente ai soli insegnanti di religione;
7. che; a prescindere dall’assorbimento della relativa questione,
l’asserita . violazione dell’art. 2948 c.c. risulta in ogni caso mal
prospettata perché non si precisa se la statuizione del Tribunale qui
impugnata sia stata fatto oggetto di gravame né si richiamano i termini
in cui la relativa censura sia stata eventualmente articolata, al fine di
valutare l’amrnissibilità del rilievo nella presente sede,
8. che, pertanto, essendo da condividere la proposta del relatore, il
ricorso va accolto con ordinanza, ai sensi dell’art. 375, n. 5, cod. proc.
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a tempo determinato nel settore scolastico, a percepire gli scatti

civ. e la pronunzia impugnata deve essere cassata in relazione alla
censura sugli scatti biennali;
9. che la causa può essere decisa nel merito, non necessitando di
ulteriori accertamenti di fatto per essere la domanda di cui al ricorso
introduttivo riferita unicamente agli scatti di cui all’art. 53 1. 312/80,

10. che la novità e la complessità della questione, diversamente
risolta dalle Corti territoriali, ed il consolidamento della giurisprudenza
di.. legittimità in epoca successiva alla proposizione del ricorso
giustificano la compensazione delle spese dell’intero processo;
PQM
accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e, decidendo nel
merito, rigetta la domanda originaria. Compensa tra le parti le spese
dell’intero processo.
Così deciso in ROMA, il 9 novembre 2017
esidente

con la conseguenza che la stessa va integralmente respinta;

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