Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27981 del 21/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 21/12/2011, (ud. 16/11/2011, dep. 21/12/2011), n.27981

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

T.G., C.M.G., C.M.

C. e C.G., tutti elettivamente domiciliati in

Roma, viale Parioli 43, presso l’avv. prof. D’Ayala Valva Francesco

che, unitamente all’avv. Santi Umberto, li rappresenta e difende,

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per

legge;

– intimata costituita –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto

(Venezia), Sez. 03, n. 19/03/06, del 14 marzo 2006, depositata il 10

maggio 2006, non notificata;

Vista la relazione ex art. 380-bis c.p.c. della causa svolta nella

Camera di Consiglio del 16 novembre 2011 dal Relatore Cons. Dott.

Raffaele Botta;

Udito l’avv. prof. Francesco D’Ayala Valva per le parti ricorrenti;

Preso atto che il P.G. non ha presentato proprie osservazioni sulla

relazione ex art. 380-bis c.p.c. notificatagli.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato che il ricorso che concerne una controversia relativa all’impugnazione di un avviso di rettifica per l’imposta di successione relativamente ad alcuni immobili sottoposti a vincolo storico-artistico – poggia su sei motivi con i quali, sotto diversi profili di violazione di legge, si contesta la mancata applicazione della disposizione agevolativa prevista dalla L. n. 413 del 1991, art. 11 per gli immobili vincolati, disposizione che secondo le argomentazioni dei ricorrente sarebbe applicabile anche alle imposte indirette. Ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato, in quanto secondo il costante orientamento di questa Corte: In tema di regime fiscale degli edifici riconosciuti di interesse storico o artistico ai sensi della L. 1 giugno 1939, n. 1089, art. 3 la particolare disciplina per la determinazione del reddito prevista dalla L. 39 dicembre 1991, n. 413, art. 11 ancorchè gli immobili siano concessi in locazione, trova applicazione solo nell’ambito della materia per la quale è stata dettata, e cioè per le imposte sui redditi, considerato anche la sua natura derogatoria rispetto al principio generale, stabilito dall’art. 53 Cost., di assoggettamento ai tributi delle manifestazioni della capacità contributiva. Essa non può pertanto applicarsi ai fini della determinazione dell’imposta di registro in occasione del trasferimento di tali beni, della cui assoluta peculiarità il legislatore ha comunque tenuto conto, alla luce dell’art. 9 Cost., prevedendo all’art. 1, comma 3, della tariffa, parte prima, del D.P.R. 24 aprile 1986, n. 131, un’aliquota agevolata (e prevedendo analogo beneficio per il venditore di tali immobili ai fini dell’INVIM al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 25, comma 4) (Cass. n. 17152 del 2004; v. anche Cass. nn. 343 del 2006, 20083 del 2009, 20021 del 2010).

Ritenuto, pertanto, il ricorso deve essere rigettato e che non occorre provvedere sulle spese, stante il mancato esercizio di utile difesa da parte dell’amministrazione che ha depositato solo un atto di costituzione per partecipare all’udienza di discussione, cui non ha poi effettivamente partecipato.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 16 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2011

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