Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27980 del 30/10/2019

Cassazione civile sez. III, 30/10/2019, (ud. 12/07/2019, dep. 30/10/2019), n.27980

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 12425-2017 R.G. proposto da:

R.F., rappresentato e difeso dall’Avv. Antonio Di Palma,

con domicilio eletto in Roma, Viale Pinturicchio n. 214, presso lo

Studio dell’Avv. Aldo Verini Supplizi;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI AVELLINO, in persona del legale rappresenante pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avv. Berardina Manganiello, dall’Avv.

Gabriella Brigliadoro, dall’Avv. Giovanni Santucci de Magistris

dell’Avvocatura comunale, con domiclio eletto in Roma, via della

Giuliana n. 74, presso lo Studio dell’Avv. Raffaele Porpora;

– controricorrente –

e contro

A.T.I. TRA LA SOCIETA DEMACO SRL – D.M. COSTRUZIONI E

ELETTROIRPINIA SRL;

– resistente –

e contro

UNIPOL ASSICURAZIONI SPA;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2507/16 del Tribunale di Avellino, depositata

il 15/11/2016;

Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 12 luglio 2019

dal Consigliere Dott. Marilena Gorgoni;

Unita la relazione conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del

sostituto Procuratore Generale Dott. Cardino Alberto, che ha chiesto

l’accoglimento dei primi due motivi di ricorso.

Udito l’Avv. Antonio Di Palma, per il ricorrente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

R.F. ricorre per la cassazione della sentenza del Tribunale di Avellino n. 2507/16, depositata il 15/11/2016, formulando cinque motivi di ricorso, illustrati con memoria.

Resiste con controricorso il Comune di Avellino.

La vicenda trae origine dall’incidente occorso a R.F., l’11/12/2008, quando, scendendo dal marciapiede, finiva in una buca sull’asfalto non segnalata, piena di acqua, riportando un trauma distorsivo alla caviglia del piede sinistro.

Ritenuto responsabile dell’incidente occorsogli il Comune di Avellino la vittima lo citava in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Avellino per ottenerne la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti.

L’amministrazione convenuta chiamava in causa l’ATI De.Ma.- D.M. ed Irpinia costruzioni che, a sua volta, chiamava in giudizio la propria compagnia di assicurazioni, Unipol Assicurazioni S.p.A., all’epoca dei fatti Aurora S.p.A.

Il Giudice di Pace di Avellino, con sentenza n. 292/13, accoglieva parzialmente la domanda dell’attore, imputandogli un concorso di colpa nella misura del 50% nella causazione del sinistro, condannava, in ragione del residuo 50%, il Comune di Avellino, l’ATI tra le società Demaco- D.M. Elettroirpinia, quest’ultima in solido con Unipol Assicurazioni Spa, al pagamento di Euro 948,08 oltre alla metà delle spese di lite.

R.F. proponeva gravame avverso la sentenza del Giudice di Pace, dinanzi al Tribunale di Avellino, denunciando: a) la insussistenza di un suo concorso di colpa; b) l’erronea quantificazione del danno; c) il mancato riconoscimento del danno morale; d) l’erronea quantificazione delle spese di lite.

Avverso la sentenza proponeva appello incidentale UNIPOL ASSICURAZIONI che censurava l’accertamento istruttorio eseguito dal giudice di prime cure, chiedeva che venisse riconosciuta la esclusiva responsabilità della vittima o in subordine il concorso di responsabilità del Comune.

Il Comune chiedeva l’integrale conferma della sentenza.

L’ATI restava contumace.

Il Tribunale di Avellino, con la sentenza oggetto dell’odierna impugnazione, rigettava l’appello principale di R.F., accoglieva l’appello incidentale proposto da UNIPOL Assicurazioni, quindi, riformava la sentenza impugnata respingendo in toto la domanda risarcitoria proposta da R.F., compensava le spese di lite e di CTU.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) il ricorrente contesta la carenza di potere del giudice d’Appello quanto alla modificabilità in peius della sentenza di prime cure a favore della parte, il Comune di Avellino, che non aveva proposto appello incidentale.

2. Con il secondo motivo (Violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione alla violazione dei termini di cui all’art. 343 c.p.c., in combinato all’art. 166 c.p.c.) il ricorrente lamenta la mancata dichiarazione di inammissibilità dell’appello incidentale di UNIPOL Assicurazioni, stante la sua tardività.

3. Con il terzo motivo (Violazione e falsa applicazione dell’art. 348 bis c.p.c., in relazione alla violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) il ricorrente lamenta che il Giudice adito, alla prima udienza, prognosticata la ragionevole probabilità di accoglimento dell’appello, non avrebbe potuto rigettarlo integralmente.

4. Con il quarto (Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2043 e 2051 c.c., dell’art. 1127c.c., comma 1, art. 2697 c.c. nonchè Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2043 e 2051 c.c., dell’art. 1127c.c., comma 1, art. 2697c.c. nonchè degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione alla violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) ed il quinto motivo (Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2043 e 2051 c.c., dell’art. 1127c.c., comma 1, art. 2697 c.c. nonchè Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2043 e 2051 c.c., dell’art. 1127c.c., comma 1, art. 02697c.c. nonchè degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) il ricorrente contesta la mancata prova di pericolosità oggettiva del teatro dell’incidente, provocata dal mancato riconoscimento che la buca rappresentasse un’insidia e/o un trabocchetto, in contrasto con le prove prodotte, e dall’erronea distribuzione dell’onere della prova, atteso che il Comune non aveva provato il difetto di ordinaria cautela e/o prudenza.

5. La Corte ritiene necessario acquisire il fascicolo d’ufficio, per verificare la fondatezza del motivo numero due; tale fascicolo risulta chiesto dal ricorrente, ma non trasmesso.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo e dà incarico alla Segreteria di acquisire, nelle more, il fascicolo d’ufficio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della sezione Terza civile della Corte di Cassazione, il 12 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2019

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