Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27980 del 23/11/2017

Civile Ord. Sez. 6 Num. 27980 Anno 2017
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: ARIENZO ROSA

ORDINANZA
sul ricorso 8844-2014 proposto da:
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ’ E RICERCA C.F. 80185250588, in persona del Ministro e legale rappresentante pro
tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta
e difende ope legis;

– ricorrente contro
A.A.;

– intimato avverso la sentenza n. 1084/2013 della CORTE D’APPELLO di
TORINO, depositata il 29/10/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 09/11/2017 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO.

Data pubblicazione: 23/11/2017

Rilevato:
che la Corte di Appello di Torino ha respinto il gravame
proposto dal I\linistero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
avverso la sentenza del Tribunale della stessa città, che aveva
riconosciuto il diritto di A.A. — personale ATA alle

, determinato con scadenza al 31 agosto di ciascun anno scolastico di
riferimento – alla progressione professionale retributiva in relazione al
servizio prestato e condannato il Ministero a corrispondere al predetto
le differenze stipendiali sulla base dell’art. 53 1. 312/80;
che la Corte territoriale — premesso che il primo giudice aveva
accolto la domanda sulla base dell’art. 53 1. 312/80 – ha richiamato, ad
ulteriore fondamento della pronuncia di rigetto dell’appello, il principio
di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell’Accordo Quadro
sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del
28 giugno 1999 é recepito nel nostro ordinamento dall’art. 6 del d.lgs
n. 368 del 2001, riportandosi ai principi espressi dalla CGUE ed
escludendo la rilevanza della specialità del sistema del reclutamento
scolastico per giustificare la diversità del trattamento economico
riservato agli assunti a tempo determinato precisando altresì l’incidenza
dell’obbligo di disapplicazione delle norme in contrasto con la clausola
4 dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato tras fuso nella
indicata Direttiva;
che la Corte precisava che le ragioni suddette rafforzavano e
completavano quelle già assunte dal primo giudice che aveva affermato
la spettanza dello scatto biennale in misura pari al 2,50% della
retribuzione, in base all’interpretazione della 1. 312/80 che escludeva
soltanto gli insegilanti incaricati di supplenze temporanee individuati
dagli artt. 4 1. 160/55 e 3 1 1728/60, viceversa comprendendo il
Ric. 2014 n. 08844 sez. ML – ud. 09-11-2017
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dipendenze del MIUR in forza di consecutivi contratti a tempo

personale assunto con cadenza annuale (come era per il caso
dell’appellata);
che di tale sentenza il MIUR chiede la cassazione sulla base di
unico motivo, variamente articolato, al quale non ha opposto difese la
A.A., rimasta intimata;

comunicata alla parte ricorrente, unitamente al decreto di fissazione
dell’adunanza in camera di consiglio;
Considerato:
1. che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione
semplificata;
2. che viene denunziata violazione e falsa applicazione: dell’art.
53 della legge 11.7.12980 n. 312, degli artt. – 142 ceni 24-luglio 2003 e
146 NCCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007, dell’art. 3 del
DPR 23 agosto 1988 n. 3999; dell’art. 9 comma 18 D. L. 13 maggio
2011 n. 70, come convertito con modificazioni dall’art. 1 comma 2
della legge 12 luglio 2011 n. 106, dell’a*rt. 4 della legge 3 maggio 1999 n.
124, e della direttiva 99/70/CE,e dell’art. 9 co. 23 L. 122/2010, in
relazione all’art. 360 n. 3 cpc, assumendosi che i rapporti di lavoro a
tempo determinato del settore scolastico sono assoggettati ad una
normativa speciale di settore, sicché agli stessi non si applica la
disciplina generale dettata dal d. lgs. n. 368 del 2001 e che il principio
di non discriminazione è correlato all’abuso del contratto a termine,
che nella specie deve essere escluso in quanto il ricorso alla stipula di
contratti a •termine del personale docente trova giustificazione in
ragioni oggettive e non è maliziosamente finalizzato a consentire al
datore di lavoro un risparmio di spesa;

Ric. 2014 n. 08844 sez. ML – Cid. 09-11-2017
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che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata

che si sostiene che il lavoratore assunto a tempo determinato nel
settore scolastico non è comparabile al docente di ruolo, perché ogni
singolo rapporto è distinto ed autonomo rispetto al precedente;
che, sull’applicabilità dell’art, 53 1. 312/1980, si evidenzia come
alla luce degli interventi legislativi la lettura dei richiamati articoli della

menzionato indicava la perdurante vigenza della disciplina
specificamente dettata per gli insegnanti di religione, senza alcun
riferimento al mantenimento del trattamento giuridico ed economico
di una categoria di personale non più esistente, e cioè gli “incaricati”
annuali con nomina del Provveditore;
3. che il ricorso è fondato;
4. che, come affermato da Cass. 15227 e Cass. 15226/2017, la
peculiarità della disciplina del settore, consolidata nell’utilizzo di
personale a termine al fine di assicurare il giusto contemperamento tra
le esigenze di costante erogazione del servizio scolastico (artt. 33 e 34
Cost.) e l’interesse degli insegnanti alla stabilizzazione, porta a
escludere che la reiterazione contrattuale possa farsi rientrare
nell’ambito applicativo del divieto di abuso del contratto sancito dalla
Direttiva 1999/70/CE, costituendone una deroga ammessa,
rappresentando ogni singolo contratto a tempo determinato una nuova
assunzione, autonoma dalle precedenti;
che la diversità di trattamento retributivo tra dipendenti assunti
con reiterati contratti a tempo determinato e dipendenti di ruolo, è
pienamente legittima, trattandosi di situazioni non comparabili,
secondo il significato che a tale espressione conferisce la
giurisprudenza della Corte Europea di Giustizia – sent. 22/12/2010
nei procedimenti riuniti C-444/2009, Gavieiro Gavieiro e C456/2009, Iglesias Torres — (cfr. in tali tetmini Cass. 15227/2017 cit.);
Ric. 2014 n. 08844 sez. ML – ud. 09-11-2017
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contrattazione collettiva doveva essere nel senso che l’art. 53

5. che, pertanto, la censura del Ministero è fondata là dove
contesta la sentenza gravata nella parte in cui fa leva sul principio di
non discriminazione per affermare il diritto del personale non di ruolo
a tempo determinato nel settore scolastico, a percepire gli scatti
biennali previsti dall’art. 53 1. n.312/1980, sull’assunto che tale

visto crescere la retribuzione, fatti salvi gli aumenti disposti dalla
successiva contrattazione, mentre il personale di ruolo usufruisce
anche degli scatti connessi alla maggiore anzianità;
6.

che questa Corte intende, invero, dare continuità

all’orientamento già confermato nelle pronunce richiamate, espresso da
Cass. n. 22558 del 2016, dove, ricostruito il quadro normativo e
contrattuale del personale della scuola, è statuito che in tema di
retribuzione, l’art. 53 della I. n.312/1980, che prevedeva scatti biennali
di anzianità per il personale non di ruolo, non è applicabile ai contratti
a tempo determinato, e che la stessa norma è richiamata, – ex artt. 69,
comma 1, e 71 del d.lgs. n.165/2001, dal C.C.N.L. 4/08/1995 e dai
contratti collettivi successivi, per affermarne la perdurante vigenza
limitatamente ai soli insegnanti di religione;
7. che, pertanto, essendo da condividere la proposta del relatore, il
ricorso va accolto con ordinanza, ai sensi dell’art. 375, n. 5, cc). d. proc.
civ. e la pronunzia impugnata deve essere cassata in relazione alla
censura sugli scatti biennali;
8. che la causa può essere decisa nel merito, non necessitando di
ulteriori accertamenti di fatto per essere la domanda di cui al ricorso
introduttivo riferita unicamente agli scatti di cui all’art. 53 1. 312/80,
con la conseguenza che la stessa va integralmente respinta;
9. che la novità e la complessità della questione, diversamente
risolta dalle Corti territoriali, ed il consolidamento della giurisprudenza
Ric. 2014 n. 08844 sez. ML – ud. 09-11-2017
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personale precario, pur svolgendo la propria attività da anni, non ha

di legittimità in epoca successiva alla proposizione del ricorso
giustificano la compensazione delle spese dell’intero processo;
PQM
accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e, decidendo nel
merito, rigetta la domanda originaria. Compensa tra le parti le spese

Così deciso in ROMA, il 9 novembre 2017
1 Presidente

dell’intero processo.

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