Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2798 del 06/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 06/02/2020, (ud. 09/10/2019, dep. 06/02/2020), n.2798

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sul ricorso 18108-2019 proposto da:

CENTORE PAOLO difensore del COMUNE DI PIEDIMONTE MATESE,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TUSCOLANA 16, presso lo

STUDIO LEGALE CARAVELLA, rappresentato e difeso da se medesimo;

– ricorrente –

contro

CASA DI CURA VILLA DEI PINI ATHENA SPA, AGENZIA DELLE ENTRATE –

RISCOSSIONE;

– intimate –

avverso l’ordinanza n. 15540/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 07/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

CASTORINA ROSARIA MARIA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016 osserva;

L’Avv. CENTORE PAOLO quale procuratore e difensore del Comune di Piedimonte Matese ha proposto ricorso per correzione di errore materiale dell’ordinanza n. 15540/19, depositata il 7.6.2019, con cui questa Corte, nel rigettare il ricorso proposto da Casa di cura Villa dei Pini Athena s.p.a. e avverso la sentenza della CTR della Campania n. 10477/18/2017 depositata il 11.12.2017, ha condannato la ricorrente alle spese in favore del controricorrente, omettendo tuttavia di distrarle in favore del predetto difensore del Comune di Piedimonte che ne aveva fatto istanza.

Casa di cura Villa dei Pini Athena s.p.a. non ha svolto attività difensiva in questa sede; la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata notificata alla parte costituita, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio; non sono state depositate memorie.

L’Avv. CENTORE PAOLO, difensore del controricorrente, aveva chiesto, nel controricorso, la distrazione ex art. 93 c.p.c., in suo favore, delle spese legali; in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma; la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93 c.p.c., comma 2, che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass., sez. un., 7/07/2010, n. 16037; Cass., 10/01/2011, n. 293; Cass., ord., 11/04/2014, n. 8578).

Questa Corte ha, peraltro, affermato che “La richiesta di distrazione delle spese in suo favore proposta dal difensore deve ritenersi validamente formulata anche nel caso in cui manchi l’esplicita dichiarazione del medesimo in ordine alla avvenuta anticipazione delle spese ed alla mancata riscossione degli onorari, dato che quest’ultima può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione delle spese” (Cass. 8085/2006).

Il ricorso va, quindi, accolto, disponendo che il dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n. 15540/19, depositata il 7.6.2019 sia corretto aggiungendo “da distrarsi in favore dell’Avv. Centore Paolo ex art. 93 c.p.c.” dopo le parole ” spese processuali “; non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., sez. un., ord., 27/06/2002, n. 9438; Cass., ord., 4/05/2009, n. 10203; Cass., ord., 17/09/2013, n. 21213).

P.Q.M.

La Corte dispone che il dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n. 15540/19, depositata il 7.6.2019, sia corretto aggiungendo “da distrarsi in favore dell’Avv. Centore Paolo ex art. 93 c.p.c.” dopo le parole “spese processuali”;

dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della cancelleria, sull’originale della predetta ordinanza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 ottobre 2019.

Depositato in cancelleria il 6 febbraio 2020

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