Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2798 del 06/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2798 Anno 2018
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: DORONZO ADRIANA

ORDINANZA
sul ricorso 14527-2014 proposto da:
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA C.F. 80185250588, in persona del Ministro e legale rappresentante pro
tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta
e difende ope legis;
– ricorrente contro
CAMAIONI STEFANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
PAVIA n.30, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO PROIETTI,
che lo rappresenta e difende;
– controricorrente avverso la sentenza n. 979/2013 della CORTE D’APPELLO di
ANCONA, depositata il 27/11/2013;

Data pubblicazione: 06/02/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 10/01/2018 dal Presidente Relatore Dott. ADRIANA
DORONZO.

Rilevato che
il Tribunale ha accolto parzialmente le domande proposte dall’odierno

Ricerca con reiterati contratti a tempo determinato, e ha condannato il
Ministero pagamento delle differenze stipendiali derivanti derivanti
dall’applicazione dell’istituto dell’anzianità di servizio in misura pari a
quelliz dei colleghi a tempo indeterminato;
la Corte di appello di Ancona, investita dell’appello principale del
MIUR e dell’appello incidentale

al lavoratore, li ha rigettati entrambi

ritenendo che, al di là della illegittimità dei termini apposti ai contratti
di lavoro, sussisteva il diritto del lavoratore di percepire una
retribuzione non inferiore a quella spettante al dipendente assunto con
contratto a tempo indeterminato, mentre non poteva accogliersi la
domanda di conversione del rapporto a tempo determinato in
rapporto a tempo indeterminato in quanto misura non prevista dal
nostro ordinamento per i contratti con la pubblica amministrazione;
contro la sentenza, il Ministero propone ricorso per cassazione;
il lavoratore resiste con controricorso;
la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., è stata
comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza
in camera di consiglio non partecipata;
il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Considerato che:
con il motivo di ricorso il MIUR denuncia la violazione del d.lgs.
6/9/2001, n. 368, art.6; del D.L. 13/5/ 2011, n. 70, art. 9, comma 18,
come convertito con modificazioni nella L. 12/7/ 2011, n. 106; della
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intimato, assunto dal Ministero della Istruzione, della Università e della

L. 3/5/1999 n 124, art. 4 e di altre leggi di settore; dell’art. 53 1. n.
312/1980; dell’Accordo quadro CES, UNICE e CEE del 18/3/1999,
recepito con Direttiva 1999-70-CE;
deduce, in sintesi, – l’inapplicabilità del decreto legislativo n. 368 del
2001 sui contratti a tempo determinato ai rapporti di lavoro nel settore

le peculiarità delle esigenze del settore scolastico, che ai sensi della
clausola n. 5 dell’Accordo quadro giustificano per ragioni obiettive le
deroghe al principio di non discriminazione, e, nel contempo,
escludono il diritto per il periodo pre-ruolo di supplenza a scatti
retributivi;
il motivo, nella sua intera articolazione, è infondato;
la censura, nella parte in cui insiste sulla legittimità dei contratti a
termine, sulla specialità del sistema di reclutamento scolastico, sulla
esistenza di ragioni oggettive legate alla necessità di assicurare la
continuità didattica, sovrappone e confonde il principio di non
discriminazione, previsto dalla clausola 4 dell’Accordo quadro sul
lavoro a tempo determinato (concluso il 18 marzo 1999 fra le
organizzazioni intercategoriali a carattere generale – CES, CEEP e
UNICE – e recepito dalla Direttiva 99/70/CE), con il divieto di
abusare della reiterazione del contratto a termine, oggetto della
disciplina dettata dalla clausola 5 dello stesso Accordo;
il motivo è altresì infondato in quanto la sentenza impugnata, nel
riconoscere l’anzianità di servizio ai fini retributivi, si pone in linea con
il principio di diritto recentemente affermato da questa Corte con le
sentenze nn. 22558 e 23868 del 2016, con le quali si è statuito che «nel
settore scolastico, la clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a
tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta
applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al
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scolastico, come ribadito dall’art. 9, comma 18, D. L. n. 70 del 2011; –

personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini
della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per
i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo,
sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che,
prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la

economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato»;
a dette conclusioni, ribadite da ultimo da Cass. ord. 12/7/2017, n.
17168, la Corte è pervenuta valorizzando i principi affermati dalla
Corte di Giustizia quanto alla interpretazione della clausola 4
dell’Accordo Quadro ed evidenziando che l’obbligo posto a carico
degli Stati membri di assicurare al lavoratore a tempo determinato
“condizioni di impiego” che non siano meno favorevoli rispetto a
quelle riservate all’assunto a tempo indeterminato “comparabile”,
sussiste a prescindere dalla legittimità del termine apposto al contratto;
il ricorso del MIUR non prospetta argomenti che possano indurre a
disattendere detto orientamento, al quale va data continuità, poiché le
ragioni indicate a fondamento del principio affermato, da intendersi
qui richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c., sono integralmente condivise
dal Collegio;
in conclusione, il ricorso va respinto;
in ragione della complessità della vicenda in esame, solo di recente
composta dall’intervento di questa Corte, si ritiene di compensare le
spese del presente giudizio;
non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni
dello Stato l’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,
nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n.
228, atteso che le stesse, mediante il meccanismo della prenotazione a

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retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento

debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano
sul processo (cfr. Cass. n. 1778/2016);

PQM
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio.

della non sussistenza, nei confronti del ricorrente principale, dei
presupposti per il versamento, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a
norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 gennaio 2018
Il Presidente estensore
Dott. Adriana Doronzo
‘Lg.,C,G,

AfAA

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 115 del 2002, dà atto

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