Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2798 del 02/02/2017


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Cassazione civile, sez. II, 02/02/2017, (ud. 01/12/2016, dep.02/02/2017),  n. 2798

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26889-2012 proposto da:

D.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS),

presso lo studio dell’avvocato STUDIO GRILLO SIBILLA & PARTNERS,

rappresentato e difeso dall’avvocato ROMANO SIBILLA;

– ricorrente –

contro

ITALIANA CARBURANTI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ANTONIO MUSA 12-A, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO PERTICA,

che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

nonchè contro

GUNNEBO ITALIA SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 591/2012 della CORTE D’APPELLO DI LECCE

sezione distaccata di TARANTO, depositata il 08/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/12/2016 dal Consigliere Dott. CORRENTI VINCENZO;

udito l’Avvocato PERTICA Fabrizio, difensore del resistente che ha

chiesto l’inammissibilità in sub rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO LUCIO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione 21.2.2001 Italiana Carburanti spa conveniva in giudizio davanti al tribunale di Taranto Divisione Sicurezza di D.R. premettendo di aver acquistato due casseforti per il prezzo di Lire 5.040.000, poi oggetto di sfondamento con sottrazione della somma di Lire 57.874.295, per cui chiedeva la risoluzione per inadempimento, trattandosi di aliud pro alio, ed in subordine l’annullamento per errore con condanna alla restituzione del prezzo ed ai danni nella misura della somma oggetto del furto.

La convenuta contestava deducendo che i beni consegnati erano quelli pattuiti e chiamava in manleva spa Chubb Lips che, dopo aver evidenziato l’avvenuta vendita il (OMISSIS) alla convenuta di due contenitori antirapina, eccepiva la prescrizione dell’azione di garanzia e l’inesistenza di vizi.

Il tribunale rigettava la domanda con condanna alle spese in favore della convenuta e della terza chiamata e la Corte di appello di Lecce, sezione di Taranto, rigettava l’appello principale del D. e gli incidentali di Italiana Carburanti e Gunnebo spa con compensazione delle spese del grado.

Per quanto ancora interessa la sentenza ha riferito del gravame sull’asserito errore materiale della liquidazione, pagina cinque, e ritenuto condivisibile il rigetto da parte del presidente del Tribunale della istanza di correzione di errore materiale della prima decisione perchè la indicazione della condanna nella misura di Euro 3.500 doveva intendersi non in favore di ciascuna parte ma nella metà per ciascuna, pagina sei.

Ricorre D. con unico motivo, resiste Italiana Carburanti che ha anche presentato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Parte ricorrente denunzia violazione degli artt. 91 e 97 c.p.c., in relazione all’art. 112 c.p.c. e art. 111 Cost., perchè D. e Gunebbo si erano costituiti in modo autonomo e la corte di appello, riconoscendo valida la liquidazione unica, ha contravvenuto alla necessità di distinte liquidazioni.

La censura, come proposta, è inammissibile.

Premesso che questa Corte Suprema (Cass. n. 9262/2006) ha statuito che in materia di spese processuali il sindacato della S.C. è limitato ad accertare che non risulti violato il principio per il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, o che non siano addotte ragioni palesemente o macroscopicamente illogiche e tali da inficiare, per la loro inconsistenza o evidente erroneità, lo stesso procedimento formativo della volontà decisionale, e che nella specie non si denunzia una violazione delle tariffe, va rilevato che la doglianza non coglie la ratio decidendi.

La sentenza di primo grado, come interpretata, non ha operato una unica liquidazione in Euro 3500 ma due liquidazioni per Euro 1750 per ciascuna parte per cui l’unica censura proponibile riguardava l’eventuale inosservanza delle tariffe. La censura propone una questione nuova perchè in appello si è lamentato solo l’errore materiale, escluso dalla sentenza impugnata.

Donde l’inammissibilità del ricorso con condanna alle spese.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese liquidate in Euro 1700 di cui 1500 per compensi, oltre accessori.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2017

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