Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27979 del 30/10/2019

Cassazione civile sez. III, 30/10/2019, (ud. 19/06/2019, dep. 30/10/2019), n.27979

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 22256/2017 proposto da:

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PORTUENSE

104, presso lo studio dell’avvocato ANTONIA DE ANGELIS,

rappresentato e difeso dall’avvocato FEDERICO GORI;

– ricorrente –

contro

A-LEASING SPA, in persona del procuratore Dott. A.M.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALBALONGA, 7, presso lo

studio dell’avvocato GAETANO GIORDANO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MARCELLO VASCELLARI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 909/2017 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 14/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/06/2019 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO.

Fatto

RILEVATO

che:

con atto di citazione notificato il 12 novembre 2009 la A-Leasing S.p.A. evocava in giudizio, davanti al Tribunale di Pesaro, Pe.Al., C., A. e F. per sentir accertare il credito vantato nei confronti di Pe.Al. e C. e, conseguentemente, dichiarare inefficaci l’atto pubblico con cui Al. aveva venduto ad P.A. la quota di 1/4 del diritto di proprietà di un bene immobile in (OMISSIS), l’atto con cui C. aveva rinunziato a favore di F. alla quota di 3/4 del diritto di abitazione su un appartamento di (OMISSIS) e l’atto con il quale C. aveva donato a F. l’usufrutto su un immobile di (OMISSIS). A-Leasing S.p.A. deduceva che, con locazione finanziaria del 3 ottobre 2007, aveva concesso alla società Cap System Srl un capannone ad uso industriale e che a causa della morosità dell’utilizzatrice, il contratto era stato risolto con restituzione del bene. Conseguentemente la società era obbligata a pagare i canoni scaduti e tale obbligazione era stata garantita con fideiussione da Pe.Al. e C.;

si costituivano questi ultimi i quali chiedevano di darsi atto del disconoscimento delle sottoscrizioni delle fideiussioni depositate e di accertare l’insussistenza di debiti nei confronti della A-Leasing S.p.A. con conseguente rigetto dell’azione revocatoria;

si costituivano P.A. e F. chiedendo la sospensione del giudizio fino alla definizione del concordato preventivo che riguardava il debitore principale Cap System e per sentir dichiarare l’insussistenza di debiti nei confronti della società A-Leasing S.p.A. attesa l’inesistenza dell’obbligazione fideiussoria e, conseguentemente, l’assenza dei presupposti per l’azione revocatoria;

con sentenza dell’8 maggio 2012, il Tribunale di Pesaro accoglieva la domanda revocatoria proposta dalla società A-Leasing S.p.A. nei confronti di Pe.Al. e C., nonchè nei confronti di P.A. e F., condannando Pe.Al. a restituire ad P.A. la somma di Euro 3900 oltre interessi e provvedendo sulle spese;

con separati atti proponevano appello avverso tale decisione P.A. e F. e Pe.Al. e C., deducendo, tutti, la violazione l’art. 112 c.p.c., per essersi il Tribunale pronunziato ultra petita revocando, ai sensi dell’art. 2901 c.c., l’atto del 4 dicembre 2008 intercorso tra P.C. e F., laddove la domanda revocatoria, relativa a tale atto riguardava soltanto la rinuncia da parte dell’attrice. Contestavano la ritenuta tardività del disconoscimento delle sottoscrizioni apposte in calce agli atti di garanzia, sul presupposto che il giudicato costituito al decreto ingiuntivo non opposto precludesse l’esame della questione relativa all’apocrifìa delle sottoscrizioni delle fideiussioni. Deducevano la erronea interpretazione degli elementi di fatto costituenti i presupposti dell’azione revocatoria. P.A. e F. rilevavano, altresì, la non opponibilità del giudicato monitorio nei propri confronti, giacchè estranei all’ingiunzione;

si costituiva in entrambi i procedimenti di impugnazione la società A-Leasing S.p.A. che deduceva l’inammissibilità degli appelli ai sensi dell’art. 342 c.p.c. e ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c. e segg. e, nel merito, il rigetto delle domande, ad eccezione di quella riguardante la revoca della declaratoria di inefficacia dell’atto notarile del 4 dicembre 2008;

disposta la riunione dei procedimenti e disattesa l’eccezione di inammissibilità degli appelli, ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. e segg., la Corte d’Appello di Ancona, con sentenza del 14 giugno 2017, dava atto dell’intervenuta rinuncia da parte della società A-Leasing S.p.A. alla domanda di revocatoria limitatamente all’atto del 4 dicembre 2008 e, in parziale riforma della sentenza impugnata, respingeva la relativa domanda revocatoria, confermando, nel resto, la impugnata sentenza;

nel merito la Corte territoriale ribadiva l’efficacia preclusiva del decreto ingiuntivo non opposto rispetto alla questione dell’inesistenza delle fideiussioni per apocrifia, richiamando l’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il decreto ingiuntivo non opposto acquista efficacia di giudicato formale e sostanziale. Il giudicato sostanziale copre non soltanto l’esistenza del credito, ma anche del rapporto di cui esso è oggetto, escludendo la sussistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi del credito precedenti al ricorso per ingiunzione ed impedendo alle parti di sollevare in altri giudizi le stesse questioni oggetto di giudicato. Rilevava l’infondatezza dell’inopponibilità del giudicato nei confronti di P.A. e F., estranei al rapporto monitorio, sulla base di una doppia motivazione. In primo luogo, perchè la contestazione in punto di apocrifia delle firme era generica e dubitativa. In secondo luogo, in virtù dell’efficacia riflessa del giudicato anche nei confronti dei terzi rimasti estranei al processo. Per il resto, ribadiva la sussistenza dei presupposti dell’azione revocatoria, rilevando che i debitori non avevano neppure dedotto l’esistenza di ulteriori immobili idonei a garantire il credito;

avverso tale decisione propone ricorso per cassazione P.A. affidandosi a tre motivi illustrati da memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.. Resiste con controricorso A-Leasing S.p.A..

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si deduce la violazione l’art. 2909 c.c. e dell’art. 34 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per avere la Corte d’Appello assimilato il decreto ingiuntivo non opposto alla sentenza passata in giudicato ed avere erroneamente attribuito a tale decreto autorità di cosa giudicata formale e sostanziale, anche in relazione all’asserito diritto di credito sotteso, rispetto al quale nessuna ingiunzione sarebbe stata emessa. Ciò avrebbe precluso l’indagine nel merito su un punto decisivo della controversia;

in particolare il giudice del gravame, pur dando atto dell’esistenza di diversi orientamenti in ordine all’efficacia di giudicato del decreto non opposto, aveva aderito all’impostazione più estensiva assimilando il decreto ingiuntivo alla sentenza. Tale orientamento non sarebbe condivisibile perchè la società A-Leasing S.p.A. aveva chiesto, nel giugno 2009, un decreto ingiuntivo limitato al riconoscimento dell’ammontare del credito azionato nei confronti del debitore principale Cap System e dei fideiussioni Pe.Al. e C.. Si tratterebbe, pertanto, di pretese differenti rispetto a quelle oggetto del presente giudizio. Ciò consentirebbe un nuovo esame, ad altri fini, delle medesime circostanze di fatto. La tesi della valenza restrittiva del giudicato del decreto ingiuntivo troverebbe conferma nella giurisprudenza di legittimità. Sotto altro profilo Pe.Al. e C. avevano disconosciuto le sottoscrizioni delle fideiussioni e ciò avrebbe dovuto indurre i giudici di merito ad una differente valutazione giuridica della vicenda;

con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 2909 c.c., artt. 112,116 e 216 c.p.c., degli artt. 1306, 1485, 2859 e 2870 c.c., dell’art. 24 Cost., in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5, per avere la Corte d’Appello esteso il giudicato monitorio ad P.A. e a P.F., terzi estranei al decreto ingiuntivo. Contrariamente a quanto rilevato dalla Corte territoriale secondo cui la contestazione, in punto di apocrifia delle sottoscrizioni fideiussorie dei propri cedenti, sarebbe generica e semplicemente dubitativa, dalla lettura degli atti emerge che il disconoscimento (da parte dei sottoscrittori) è stato tempestivo, chiaro e specifico. Peraltro l’istanza ai sensi dell’art. 216 c.p.c., da parte di A-Leasing S.p.A. attesterebbe la tempestività dell’eccezione. Quanto alla efficacia riflessa fatta propria dalla Corte territoriale mancherebbero indicazioni univoche nel diritto positivo. Al contrario, l’art. 1306 c.c., esclude che la sentenza resa sul rapporto pregiudiziale possa avere efficacia contro il terzo coobbligato solidale. Lo stesso principio si può trarre dagli artt. 2859,2870 e 1485 c.c.;

con il terzo motivo si lamenta la violazione dell’art. 2901 c.c., artt. 112 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per avere la Corte di appello confermato la revoca di due dei tre atti, in assenza dei presupposti richiesti per l’azione revocatoria. La Corte ha affermato che il requisito della scientia damni può essere dimostrato per presunzioni, ma le stesse avrebbero dovuto essere gravi, precise e concordanti. Mentre, nel caso di specie, si fonderebbero sui due profili del rapporto di parentela tra cedenti e cessionari e sulla partecipazione di P.A. e F. alla compagine della società Cap System. Al contrario, i cedenti non avevano sottoscritto alcuna fideiussione nei confronti della società A-Leasing S.p.A. e la Corte territoriale avrebbe semplicemente ribadito in maniera acritica le valutazioni del Tribunale. Quanto all’elemento oggettivo, il valore degli atti revocati era inconsistente (rispettivamente, di Euro 3900 e di Euro 55.000) a fronte di una posizione debitoria notevolissima;

rileva la Corte che, in considerazione della complessità delle questioni e della rilevanza nomofilattica dell’efficacia riflessa del giudicato è opportuna la trattazione del giudizio in pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte, rimette la causa alla pubblica udienza;

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 19 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2019

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