Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27979 del 23/11/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27979 Anno 2017
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: ARIENZO ROSA

ORDINANZA
sul ricorso 8678-2014 proposto da:
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA
80185250588, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende ope legis;

-ricorrentecontro
SANTORO SIMONA, elettivamente domiciliata in RONLk, VIA
TACITO 23, presso lo studio dell’avvocato CINZIA DE MICHELI,
che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROBERTO
Ci-kRAPELLE;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 23/11/2017

avverso la sentenza n. 1241/2013 della CORTE D’APPELLO di
TORINO, depositata il 10/01/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 09/11/2017 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO.
Rilevato:

Santoro Simona — docente alle dipendenze del MIUR in virtù di una
serie di consecutivi contratti a termine susseguitisi nel tempo – dichiarò
il diritto della predetta al riconoscimento dell’anzianità di servizio
connessa al periodo lavorativo prestato in forza dei contratti a termine
stipulati tra le parti e condannò il Miur alla corresponsione delle
differenze retributive maturate a tale titolo;
che la Corte di Appello di Torino ha confermato il diritto
dell’appellata alla progressione stipendiale con riconoscimento ai fini
giuridici ed economici di tutti i periodi di servizio effettuati nella scuola
pubblica come supplente con contratti a termine ed il diritto alle
conseguenti differenze retributive ;
che la Corte territoriale, per quel che rileva nella presente sede, ha
posto, a fondamento della pronuncia, il principio di non
discriminazione sancito dalla clausola 4 dell’Accordo Quadro sul
lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28
giugno 1999 e recepito nel nostro ordinamento dall’art. 6 del d.lgs n.
368 del 2001, richiamandosi ai principi espressi dalla CGUE ed
escludendo la rilevanza della specialità del sistema del reclutamento
scolastico per giustificare . la diversità del trattamento economico
riservato agli assunti a tempo determinato, precisando altresì
l’incidenza dell’obbligo di disapplicazione delle norme in contrasto con
la clausola 4 dell’Accordo Quadro sul lavoro a t. d. trasfuso nella
indicata Direttiva;
Ric. 2014 n. 08678 sez. ML – ud. 09-11-2017
-2-

che il Tribunale di Torino, in accoglimento del ricorso proposto da

che di tale sentenza il MIUR chiede la cassazione sulla base di un
unico motivo di impugnazione, variamente articolato, al quale ha
opposto difese la Santoro, con controricorso;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata
comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza

atto di rinunzia al ricorso;
Considerato:
1.

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione

semplificata;
2. che, non essendo rispettate le formalità previste dall’art. 390
c.p.c., (rinuncia notificata alla parte costituta o comunicata al difensore
della stessa) non può farsi luogo alla dichiarazione di estinzione del
processo ai sensi di tale norma;
3. che, invero, l’atto di rinunzia ha carattere recettizio, esigendo
l’art. 390 cod. proc. civ. che esso sia notificato alle parti costituite o
comunicata ai loro avvocati che vi appongono il visto (cfr. Cass., Sez.
Un., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass. 31 gennaio 2013, n. 2259) e che
l’accettazione della controparte rileva unicamente quanto alla
regolamentazione delle spese, stabilendo il secondo :co.mma dell’art.
391 cod. proc. civ. che, in assenza di accettazione, la sentenza che
dichiara l’estinzione può condannare la parte che Vi ha ‘dato causa alle
spese;
4. che la rinunzia non notificata, sebbene non idonea a
determinare l’estinzione del processo, denota comunque il venire meno
di ogni interesse alla decisione e comporta pertanto l’inammissibilità
del ricorso (cfr. Cass. n. 2259 del 2013, Cass. n. 11606 del 2011, ss. uu.
n. 3876 del 2010 , n. 23685 del 2008, n. 3456 del 2007, n. 24514 del
2006, n. 15980 del 2006,n.22806 del 2004, n. 10573 del 2016);
Ric. 2014 n. 08678 sez. ML – ud. 09-11-2017
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in camera di consiglio, in prossimità della quale il MIUR ha depositato

5. che il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile;
6. che la novità e la complessità della questione sottoposta
all’esame, diversamente risolta dalle Corti territoriali e dalla Corte di
legittimità soltanto dopo il deposito del ricorso, giustificano la
. compensazione delle spese del giudizio;

Amministrazioni dello Stato l’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30
maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art.

comma 17, legge

24 dicembre 2012, n. 228, atteso che le -stesse, mediante il meccanismo
della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte
e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. 1778/2016);
P. Q .M.
dichiara l’inammissibilità del ricorso. Compensa tra le parti le spese
del presente giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 115 del 2002, dà
atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello
stesso art. 13.
Così deciso in Roma il 9 novembre 2017
Presidente
Dott.

o Curzio
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7. che non può trovare applicazione nei confronti delle

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