Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27979 del 21/12/2011
Cassazione civile sez. trib., 21/12/2011, (ud. 16/11/2011, dep. 21/12/2011), n.27979
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Capitalia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via XXIV Maggio 43, presso l’avv.
Corrado Grande, che la rappresenta e difende, giusta delega in calce
al ricorso;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso
L’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende per
legge;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio
(Roma), Sez. 32, n. 13/32/07, del 15 febbraio 2007, depositata il 26
marzo 2007, non notificata;
Vista la relazione ex art. 380-bis c.p.c. della causa svolta nella
Camera di Consiglio del 16 novembre 2011 dal Relatore Cons. Raffaele
Botta;
Preso atto che nessuno è presente per le parti;
Preso atto che il P.G. non ha presentato proprie osservazioni sulla
relazione ex art. 380-bis c.p.c. notificatagli.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Considerato che il ricorso – che concerne una controversia relativa ad un avviso di liquidazione per imposta di registro in misura proporzionale su un atto di conciliazione giudiziale relativo alla restituzione degli eredi M. di somme depositate dal de cuius – poggia su tre motivi con i quali si denuncia, sotto il profilo della violazione di legge, la ritenuta equiparazione dell’atto di conciliazione ad una sentenza di condanna (primo motivo); la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e vizio di motivazione in ordine alla applicabilità del regime IVA all’accordo e, quindi, della registrazione a tassa fissa dell’atto in questione (secondo e terzo motivo). Richiamato il principio affermato da questa Corte secondo cui: “Ai fini dell’assolvimento dell’imposta di registro, il verbale di conciliazione giudiziale non è equiparabile alle sentenze, ma va soggetto all’imposta dovuta in base al contenuto dell’accordo in esso recepito. Ne consegue che se, in sede giudiziale, le parti raggiungono un accordo costitutivo, modificativo od estintivo di diritti, il suddetto verbale costituirà il presupposto d’imposta, e ad esso occorrerà fare riferimento per quanto concerne la misura dell’imposta dovuta ed i termini di pagamento. Se, invece, il verbale di conciliazione si limita a recepire il contenuto di un accordo già raggiunto in precedenza tra le parti, sarà quest’ultimo atto a costituire il presupposto d’imposta quanto a misura e termini di pagamento” (Cass. n. 5480 del 2008).
Ritenuto che il ricorso, in violazione del principio di autosufficienza, non ha però chiarito, riportandone i contenuti, quale fosse l’accordo intervenuto tra le parti e cosa disponesse il verbale di conciliazione, sicchè il ricorso medesimo deve essere rigettato.
Ritenuto che la formazione del principio enunciato in epoca successiva alla proposizione del ricorso giustifichi la compensazione delle spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2011