Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27978 del 30/10/2019

Cassazione civile sez. III, 30/10/2019, (ud. 19/06/2019, dep. 30/10/2019), n.27978

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 9191/2017 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Dott.

F.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA

29, presso lo studio dell’avvocato MARIA MORRONE, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE FIORENTINO;

– ricorrente –

contro

B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA L.

GOIRAN 23, presso lo studio dell’avvocato GIANCARLO CONTENTO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato DANIELA BARIGAZZI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 415/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 16/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/06/2019 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.

Fatto

RILEVATO

che:

B.F., acquirente di un immobile nell’ambito di una procedura di cartolarizzazione del patrimonio dell’INPDAP (ex D.L. n. 351 del 2001, conv. in L. n. 410 del 2001), agì nei confronti dell’anzidetto Istituto per ottenere il rimborso – ai sensi del D.L. n. 41 del 2004, art. 1, conv. in L. n. 104 del 2004 – del maggior prezzo pagato in sede di acquisto (avvenuto nel luglio 2003) dell’appartamento già detenuto in locazione;

l’INPDAP eccepì il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, nonchè la propria carenza di legittimazione passiva; nel merito, contestò che spettasse il diritto al rimborso in quanto l’immobile

acquistato era diverso da quello per cui il B. aveva esercitato l’opzione di acquisto;

il Tribunale di Parma rigettò sia l’eccezione di difetto di giurisdizione che quella di difetto di legittimazione passiva; nel merito, accolse la domanda sul rilievo che il diritto di opzione era stato esercitato tempestivamente e che il successivo scambio di appartamento (con altro locatore) era stato autorizzato dall’INPDAP prima dell’atto di compravendita;

la Corte di Appello di Bologna ha rigettato il gravame dell’INPDAP, cui in corso di causa era succeduto l’INPS, rilevando – nel merito – che: il B. – conduttore dell’appartamento sito in (OMISSIS) – aveva esercitato tempestivamente l’opzione di acquisto entro il 31.10.2001;

successivamente l’INPDAP aveva autorizzato lo scambio dell’appartamento con altro situato al civico (OMISSIS);

il rogito stipulato il 16.7.2003 aveva riguardato quest’ultimo immobile, ossia quello condotto in locazione al momento dell’acquisto;

sussistevano pertanto le condizioni per riconoscere il rimborso della quota di prezzo corrispondente all’abbattimento previsto dalla L. n. 104 del 2004;

non risultavano vincolanti, in senso contrario, le circolari emesse dal MEF il 15.7.2004 e il 22.9.2004 (escludenti l’applicabilità dell’abbattimento ai soggetti per i quali era intervenuto il cambio di alloggio) giacchè lo scopo di evitare intenti speculativi, perseguito da tali circolari, doveva intendersi circoscritto a quanti avessero cambiato l’alloggio dopo l’acquisto; una siffatta finalità non ricorreva nel caso in esame, in cui il B. aveva scambiato l’appartamento dopo l’esercizio del diritto di opzione, ma prima dell’acquisto dell’immobile, considerato che al B. era stato “legittimamente consentito di acquistare l’alloggio occupato nel 2003, e non quello precedentemente occupato nel 2001 al momento dell’esercizio del diritto di opzione”;

ha proposto ricorso per cassazione l’INPS, affidandosi a due motivi; ha resistito il B. con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che, all’esito della discussione in Camera di consiglio, è emersa l’opportunità di rimettere il fascicolo alla trattazione in pubblica udienza, in ragione della rilevanza nomofilattica delle questioni giuridiche sottese al ricorso.

P.Q.M.

La Corte rimette la causa alla pubblica udienza della Terza Sezione Civile.

Così deciso in Roma, il 19 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2019

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