Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27978 del 23/11/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27978 Anno 2017
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: ARIENZO ROSA

ORDINANZA
sul ricorso 7984-2014 proposto da:
,

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ’ E
DELLA RICERCA 80185250588, in persona Ministro
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
MAROCCO LIVIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
TACITO 23, presso lo studio dell’avvocato CINZIA DE MICHELI,
che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROBERTO
CÀRAPELLE;

4

– controricorrente –

Data pubblicazione: 23/11/2017

avverso la sentenza n. 961/2013 della CORTE D’APPELLO di
TORINO, depositata il 2/10/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 09/11/2017 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO.
Rilevato:

Marocco Livia — docente di scuola primaria alle dipendenze del MIUR
in virtù di una serie di consecutivi contratti a termine susseguitisi nel
tempo – dichiarò il diritto della predetta al riconoscimento
dell’anzianità di servizio connessa al periodo lavorativo prestato in
forza dei contratti a termine stipulati tra le parti e condannò il Miur alla
corresponsione delle differenze retributive maturate a tale titolo;
che la Corte di Appello di Torino ha confermato il diritto
dell’appellata alla progressione stipendiale con riconoscimento ai fini
giuridici ed economici di tutti, i periodi di servizio effettuati nella scuola
pubblica come supplente con contratti a termine ed il diritto alle
conseguenti differenze retributive;
che la Corte territoriale, per quel che rileva nella presente sede, ha
posto, a fondamento della pronuncia, il principio di non
discriminazione sancito dalla clausola 4 dell’Accordo Quadro sul
lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28
giugno 1999 e recepito nel nostro ordinamento dall’art. 6 del d.lgs n.
368 del 2001, richiamandosi ai principi espressi dalla CGUE ed
escludendo la rilevanza della specialità del sistema del reclutamento
scolastico per giustificare la diversità del trattamento economico
riservato agli assunti a tempo determinato, precisando altresì
l’incidenza dell’obbligo di disapplicazione delle norme in contrasto con
la clausola 4 dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo deterinato
trasfuso nella indicata Direttiva;
Ric. 2014 n. 07984 sez. ML – ud. 09-11-2017
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che il Tribunale di Torino, in accoglimento del ricorso proposto da

che di tale sentenza il MIUR chiede la cassazione sulla base di un
unico motivo di impugnazione, variamente articolato, al quale ha
opposto difese la Marocco, con controricorso;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata
comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza

Considerato:
1. che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione
semplificata;
2.1. che viene denunziata violazione e falsa applicazione: dell’art.
53 della legge 11 luglio 1980 n. 312, deglia rtt. 142 ccril 24 luglio 2003 e
146 ceni comparto Scuola del 29 novembre 2007, dell’art. 3 del DPR
23 agosto 19.88 n. 399, dell’art. 9, comma 18, del d. L. 13 maggio 2011,
n. 70, come convertito con modif. dall’art. 1, comma 2, della legge 12
luglio 2011 n. 106, dell’art. 4 della legge 3 maggio 1999 n. 124, della
direttiva – .99/70/CE e dell’art. 9, cc>. 23 L. 122/2010, in relazione all’art.
360 n. 3 cpc, assumendosi che i rapporti di lavoro a tempo
determinato del settore scolastico sono assoggettati ad una normativa
speciale di settore, sicché agli stessi non si applica la disciplina generale
dettata dal d. lgs. n. 368 del 2001 e che il principio di non
discriminazione è correlato all’abuso del contratto a termine, che nella
specie deve essere escluso in quanto il ricorso alla stipula di contratti a
termine del personale docente trova giustificazione in ragioni oggettive
e non è. maliziosamente finalizzato a consentire al datore di lavoro un
risparmio di spesa;

che si sostiene che il lavoratore assunto a tempo determinato nel
settore scolastico non è comparabile al docente di ruolo, perché ogni
singolo rapporto è distinto ed autonomo rispetto al precedente;

Ric. 2014 n. 07984 sez. ML – ud. 09-11-2017
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in camera di consiglio;

2.2 che si lamenta ulteriormente e più specificamente la violazione
e falsa applicazione dell’art. 53 della legge 11.7.1980 n. 312, sul rilievo
che le disposizioni della contrattazione collettiva ne confermavano la
perdurante vigenza solo per gli insegnanti di religione, senza alcun
riferimento al mantenimento del trattamento giuridico ed economico

annuali con nomina del Provveditore;
3. che il ricorso è infondato;
4.1 che, quanto alla prima censura, la sentenza impugnata è
conforme al principio di diritto affermato da questa Corte con le
sentenze nn. 22558 e 23868/2016, con le quali si è statuito che « nel
settore scolastico, la clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a
tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta
applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al
personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini
• della attribuzione della medesima progressio- ne stipendiale prevista per
i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo,
sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che,
prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la
retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento
economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato»;
che-a dette conclusioni la Corte è pervenuta valorizzando i principi
affermati dalla Corte di Giustizia quanto alla interpretazione della
clausola 4 dell’Accordo Quadro ed evidenziando che l’obbligo posto a
carico degli Stati membri di assicurare al lavoratore a tempo
determinato “condizioni di impiego” che non siano meno favorevoli
rispetto a quelle riservate all’assunto a tempo indeterminato
“comparabile”, sussiste a prescindere dalla legittimità del teunine
apposto al contratto;
Ric. 2014 n. 07984 sez. ML – ud. 09-11-2017
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di una categoria di personale non più esistente e cioè gli “incaricati”

che il motivo di ricorso non prospetta argomenti che possano
indurre a disattendere detto orientamento, al quale va data continuità,
poiché le ragioni indicate a fondamento del principio affermato, da
intendersi qui richiamate ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., sono
integralMente condivise dal Collegio;

violazione dell’art. 53 1. 312/80, essendo la questione affrontata dalla
Corte del merito quella riferita alla violazione del principio di non
discriminazione ai fini del riconoscimento dell’anzianità di servizio e
non avendo il Ministero formulato pertinente censura diretta ad
evidenziare che la decisione assunta all’esito del giudizio di gravame
avesse diversamente qualificato la questione devoluta in primo grado
ed in quella sede decisa in senso ad esso sfavorevole analogamente a
quella relativa al profilo di non discriminazione;
5. che pertanto, essendo da condividere la proposta del relatore,i1
ricorso va complessivamente rigettato con ordinanza, ai sensi dell’art.
375, n. 5, cod. proc. civ.;
6. che la novità e la complessità della questione, diversamente
risolta dalle Corti territoriali,ed il consolidamento della giurisprudenza
di legittimità in epoca successiva alla proposizione del ricorso
giustificano la compensazione delle spese del giudizio di legittimità;
7. che non può trovare applicazione nei confronti delle
Amministrazioni dello Stato l’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30
maggio. 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge
24 dicembre 2012, n. 228, atteso che le stesse, mediante il meccanismo
della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte
e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. 1778/2016);
PQM

Ric. 2014 n. 07984 sez. ML – ud. 09-11-2017
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4.2. che è invece inconferente il rilievo con il quale si assume la

Rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio di
legittimità.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 115 del 2002, dà
atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

stesso art. 13.
Così deciso in ROMA, il 9 novembre 2017
Il Presidente

pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello

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