Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27977 del 23/11/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27977 Anno 2017
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: ARIENZO ROSA

ORDINANZA
sul ricorso 7656-2014 proposto da:
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ’ E RICERCA C.F. 80185250588, in persona del Ministro e legale rappresentante pro
tempore, domiciliato in RONR, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta
e difende ope legis;

– ricorrente contro
CANTALE DANIELA, elettivamente domiciliata in ROMA, Via
GERMANICO n.172, presso lo studio dell’avvocato SERGIO
GALLEANO, che la rappresenta e difende;

controricorrente

avverso la sentenza n.38/2014 della CORTE D’APPELLO di
TORINO, depositata il 03/02/2014;

Data pubblicazione: 23/11/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 09/11/2017 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO.
Rilevato:
che il Tribunale di Torino, in accoglimento del ricorso proposto da
Daniela Cantale — docente di scuola primaria alle dipendenze del

susseguitisi nel tempo – dichiarò il diritto della predetta ‘alla
progressione stipendiale ex art. 53 1. 312/80 connessa al periodo
lavorativo prestato in forza dei contratti a termine stipulati tra le parti e
condannò il iNliur alla corresponsione delle differenze retributive
nell’importo rideterminato nel corso del giudizio in euro 1570,10, in
assenza di contestazione in merito al profilo contabile;
che la Corte di Appello di Torino ha confermato il diritto
dell’appellata alla progressione stipendiale con riconoscimento ai fini
giuridici ed economici di tutti i periodi di servizio effettuati nella scuola
pubblica come supplente con contratti a termine ed il diritto alle
conseguenti differenze retributive;
che la Corte territoriale, per quel che rileva nella presente sede, ha
posto a fondamento della pronuncia il principio di non
discriminazione sancito dalla clausola 4 dell’Accordo Quadro sul
lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28
giugno 1999 e recepito nel nostro ordinamento dall’art. 6 del d.lgs n.
368 del 2001, richiamandosi ai principi espressi dalla CGUE ed
esclúdendo la rilevanza della specialità del sistema del reclutamento
scolastico per giustificare la diversità del trattamento economico
riservato agli assunti a tempo determinato, precisando altresì
l’incidenza dell’obbligo di disapplicazione delle norme in contrasto con
la clausola 4 dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo detetminato
tras fuso nella indicata Direttiva;
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MIUR in virtù di una serie di consecutivi contratti a termine

che, in particolare, ha evidenziato come le ragioni esposte
rafforzassero e completassero quelle già assunte dal primo giudice, che
avevano affermato la spettanza dello scatto biennale in misura pari al
2,50% della retribuzione, in base all’interpretazione dell’art. 53 1.
312/80, riferibile al personale assunto con cadenza annuale, come

che ditale sentenza il MIUR chiede la cassazione sulla base di un
unico motivo di impugnazione, variamente articolato, al quale ha
opposto difese la Cantale, con controricorso;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata
comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza
in camera di consiglio, in prossimità della quale la Cantale depositato
memoria;
Considerato:
1. che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione
semplificata;
2.1. che viene denunziata violazione e falsa applicazione: dell’art.
53 della legge 11 luglio 1980 n. 312, degli artt. 142 ccril 24 luglio 2003 e
146 cali comparto Scuola del 29 novembre 2007, dell’art. 3 del DPR
23 agosto 1988 n. 399, dell’art. 9, comma 18, del d. L. 13 maggio 2011,
n. 70, come convertito con modif. dall’art. 1, comma 2, della legge 12
luglio 2011 n. 106, dell’art. 4 della legge 3 maggio 1999 n. 124, della
direttiva 99/70/E e dell’art. 9, co. 23 L. 122/2010, in relazione all’art.
360 n. 3 cpc, assumendosi che i rapporti di lavoro a tempo
determinato del settore scolastico sono assoggettati ad una normativa
speciale di settore, sicché agli stessi non si applica la disciplina generale
dettata dal d. lgs. n. 368 del 2001 e che il principio di non
discriminazione è correlato all’abuso del contratto a termine, che nella
specie deve essere escluso in quanto il ricorso alla stipula di contratti a
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l’appellata;

termine del personale docente trova giustificazione in ragioni oggettive
e non è maliziosamente finalizzato a consentire al datore di lavoro un
risparmio di spesa;
che si sostiene che il lavoratore assunto a tempo determinato nel
settore scolastico non è comparabile al docente di ruolo, perché ogni

2.2 che si lamenta ulteriormente e più specificamente la violazione
e falsa applicazione dell’art. 53 della legge 11.7.1980 n. 312, sul rilievo
che le disposizioni della contrattazione collettiva ne confermavano la
perdurante vigenza solo per gli insegnanti di religione, senza alcun
riferimento al mantenimento del trattamento giuridico ed economico
di una categoria di personale non più esistente e cioè gli “,incaricati”
annuali con nomina del Provveditore;
3. che il ricorso è fondato quanto alla censura sugli scatti di cui
all’art. 53 1. 312/80;
4. che l’iter logico argomentativo della Corte d’Appello avrebbe
potuto, tutt’al più, portare al riconoscimento della progressione
retributiva in funzione dell’anzianità di servizio maturata dal
dipendente, e non già, come prevede la statuizione, al riconoscimento
della spettanza degli scatti biennali di anzianità, la quale risponde a una
diversa logica;
che, invero, come affermato da Cass. 15227 e Cass. 15226/2017, la
peculiarità, della disciplina del settore, consolidata nell’utilizzo di
personale a termine al fine di assicurare il giusto contemperamento tra
le esigenze di costante- erogazione del servizio scolastico (artt. 33 e 34
Cost.) e l’interesse degli insegnanti alla stabilizzazione, porta a
escludere che la reiterazione contrattuale possa farsi rientrare
nell’ambito applicativo del divieto di abuso del contratto sancito dalla
Direttiva 1999/70/CE, costituendone una deroga ammessa,
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singolo rapporto è distinto ed autonomo rispetto al precedente;

rappresentando ogni singolo contratto a tempo determinato una nuova
assunzione, autonoma dalle precedenti;
che la diversità di trattamento retributivo tra dipendenti assunti
con reiterati contratti a tempo determinato e dipendenti di ruolo è
pienamente legittima, trattandosi di situaZioni non comparabili,

giurisprudenza della Corte Europea di Giustizia – sent. 22/12/2010 s
nei procedimenti riuniti C-444/2009, Gavieiro Gavieiro e C456/2009, Iglesias Torres — (cfr. in tali termini Cass. 15227/2017 cit.);
5. che, pertanto, la censura del Ministero è fondata là dove
contesta la sentenza gravata nella parte in cui fa leva sul principio di
non discriminazione per affermare il diritto del-personale non di ruolo
a tempo determinato nel settore scolastico, a percepire gli scatti
biennali previsti dall’art. 53 1. n.312/1980, sull’assunto che tale
personale precario, pur svolgendo la propria attività da anni, non ha
visto crescere la retribuzione, fatti salvi gli aumenti disposti dalla
successiva contrattazione, mentre il personale di ruolo usufruisce
anche degli scatti connessi alla maggiore anzianità;
6. che questa Corte intende, invero, dare continuità
all’orientamento già confermato nelle pronunce richiamate, espresso da
Cass. n. 22558 del 2016, dove, ricostruito il quadro normativo e
contrattuale “del personale della scuola, è statuito che in tema di
retribuzione, l’art. 53 della I. n.312/1980, che prevedeva scatti biennali
di anzianità per il personale non di ruolo, non è applicabile ai contratti
a tempo determinato, e che la stessa norma è richiamata, ex artt. 69,
comma 1, e 71 del d.lgs. n.165/2001, dal C.C.N.L. 4/08/1995 e dai
contratti collettivi successivi, per affermarne la perdurante vigenza
limitatamente ai soli insegnanti di religione;

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secondo il significato che a tale espressione conferisce la

7. che, pertanto, essendo da condividere la proposta del relatore,
avuto riguardo al contenuto della memoria della Cantale, il ricorso va
accolto e la pronunzia impugnata deve essere cassata in relazione alla
censura sugli scatti biennali, con rinvio alla Corte di Appello di Torino,
in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame della

da Cass. 22558/16 cit., secondo il quale: “La clausola 4 dell’Accordo
quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva
99/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità
di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con
contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima
progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo
indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo. Vanno,
conseguentemente, disapplicate le disposizioni dei richiamati CCNL
che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso
la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento
economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato.
L’art. 53 della legge n. 312 dell’H luglio 1980, che prevedeva scatti
biennali di anzianità per il personale non di ruolo, non è applicabile ai
contratti a tempo detetrainato del personale del comparto scuola ed è
stato richiamato, ex artt. 69, comma 1, e 71 d.lgs n. 165 del 2001, dal
CCNL 4.8.1995 e dai contratti successivi, per affermarne la perdurante
vigenza limitatamente ai soli insegnanti di religione”;
8. che il rinvio, che va disposto anche per la determinazione delle
spese del presente giudizio di legittimità, consentirà la disamina di
eventuale domanda subordinata attinente alla progressione stipendiale
per effetto dell’anzianità maturata in virtù della equiparazione al
personale di ruolo sulla base del principio di non discriminazione;
PQM
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questione controversa, attenendosi al principio di diritto già enunciato

accoglie il ricorso quanto alla censura relativa agli scatti biennali
di anzianità di cui all’art. 53 1. 312/80, rigettata ogni altra doglianza,
cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia,
anche per le spese, alla Corte di appello di Torino, in diversa
composizione.

Presidente,

Così deciso in ROMA, il 9 novembre 2017

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