Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27977 del 21/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 21/12/2011, (ud. 15/11/2011, dep. 21/12/2011), n.27977

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.A.M., elettivamente domiciliata in Roma, via Eleonora

d’Arborea n. 30, presso lo studio legale Cartoni, rappresentata e

difesa dall’avv. Zannini Ferruccio giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

COMUNE di VITERBO;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 194/26/06, depositata il 18 dicembre 2006;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15 novembre 2011 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. M.A.M. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 194/26/06, depositata il 18 dicembre 2006, con la quale, rigettando l’appello della contribuente, è stata confermata la legittimità dell’avviso di liquidazione dell’ICI per l’anno 2000, emesso nei suoi confronti dal Comune di Viterbo.

Il Comune non si è costituito.

2. Il primo motivo, con il quale si denuncia la violazione dell’art. 115 c.p.c., è inammissibile per assoluta genericità del quesito di diritto.

Il secondo motivo, con il quale si chiede se viola la L. 212 del 2000, art. 7, comma 2, lett. a), l’avviso di liquidazione ICI che non indichi il nome del soggetto responsabile del procedimento, è manifestamente infondato, alla luce del principio secondo il quale tale indicazione non è richiesta, dalla norma citata, a pena di nullità, in quanto tale sanzione è stata introdotta per le sole cartelle di pagamento dal D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 4-ter, (convertito nella L. n. 31 del 2008), applicabile soltanto alle cartelle riferite ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1 giugno 2008 (Cass., Sez. un., n. 11722 del 2010).

3. In conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio.”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata all’avvocato della ricorrente;

che non sono state presentate conclusioni scritte da parte del p.m., mentre ha depositato memoria la ricorrente.

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione (senza che a diversa conclusione siano idonee ad indurre le argomentazioni svolte nell’anzidetta memoria, in quanto, prima dell’entrata in vigore della norma sopra citata, la mancanza dell’indicazione del responsabile del procedimento non determinava alcun vizio dell’atto) e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso deve essere rigettato;

che non v’è luogo a provvedere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 15 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2011

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