Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27977 del 07/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 07/12/2020, (ud. 16/09/2020, dep. 07/12/2020), n.27977

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12288/2013 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;

– ricorrente –

contro

F.B., rappresentato e difeso dagli avv. Carlo Amato e Giuseppe

Marini, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, sito

in Roma, via di Villa Sacchetti, 9;

– controricorrente –

Equitalia Nord s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Maurizio Cimetti e

Giuseppe Parente, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.

Sante Ricci, sito in Roma, via delle Quattro Fontane, 161.

– resistente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del

Veneto, n. 29/19/12, depositata il 20 marzo 2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 settembre

2020 dal Consigliere Paolo Catallozzi.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, depositata il 20 marzo 2012, di reiezione del suo appello, nonchè dell’appello incidentale della Equitalia Nomos s.p.a. avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso di F.B. per l’annullamento di una cartella di pagamento avente ad oggetto le sanzioni irrogate nei confronti della Impresa F. s.p.a., nelle more dichiarata fallita, nell’importo risultante dalla rideterminazione operata all’esito dello svolgimento del giudizio di impugnazione sul prodromico avviso di irrogazione delle sanzioni;

– il giudice di appello ha dato atto che la Commissione provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente in ragione della mancata insinuazione dell’Amministrazione finanziaria nello stato passivo della società fallita;

– ha, quindi, respinto il gravame erariale evidenziando che, in applicazione dei principi generali espressi dall’art. 2325 c.c., dell’obbligazione della Impresa F. s.p.a. rispondeva solo quest’ultima e non anche il contribuente, all’epoca socio amministratore;

– il ricorso è affidato ad un unico motivo;

– resiste con controricorso F.B., poi illustrato con memoria;

– la Equitalia Nord s.p.a. non si costituisce tempestivamente, limitandosi a depositare atto con cui chiede di poter partecipare all’eventuale udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 98, comma 6, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, artt. 25 e 27, e dell’art. 2325 c.c., per aver la sentenza impugnata escluso la responsabilità solidale del contribuente, benchè la cartella di pagamento avesse ad oggetto somme pretese a titolo di sanzioni irrogate per omesso versamento dell’I.v.a. da parte della Impresa F. s.p.a., della quale esso contribuente era, all’epoca dei fatti, amministratore unico e, dunque, rappresentante legale;

– il motivo è fondato;

– occorre premettere che non è controverso tra le parti – essendo, anzi, espressamente riconosciuto anche dal contribuente – che le sanzioni oggetto della cartella di pagamento impugnata si riferiscono a violazioni tributarie relative commesse dalla Impresa F. s.p.a., al periodo di imposta 1992, e che, in tale periodo, il contribuente era amministratore della società;

– orbene, si osserva che ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 98, comma 6, applicabile al caso in esame ratione temporis, del pagamento delle sopratasse o delle pene pecuniarie sono obbligati in solido con il soggetto passivo o con il soggetto inadempiente, coloro che ne hanno la rappresentanza;

– pertanto, nella vigenza del regime previsto da tale disposizione normativa, il rappresentante legale di una società è solidalmente responsabile per le sanzioni amministrative conseguenti, indipendentemente da ogni considerazione in ordine al tipo della società (cfr. Cass. 24 luglio 2014, n. 16848);

– si evidenzia, in proposito, che il principio di personalizzazione della sanzione, introdotto dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, artt. 2 e 11, in virtù del quale le persone fisiche che hanno la rappresentanza di un soggetto passivo di imposta sono direttamente responsabili delle sanzioni per violazione delle norme tributarie commesse ad opera o nell’interesse della parte rappresentata o amministrata, si applica alle sole violazioni commesse dopo l’entrata in vigore della nuova disciplina (1 aprile 1998), così come sancito dal citato decreto, art. 27, mentre per le violazioni di epoca precedente – quale quella in esame – permane la responsabilità solidale della persona fisica al pagamento, non ricorrendo il principio del favor rei (cfr. Cass. 15 ottobre 2013, n. 23333; Cass. 12 marzo 2007, n. 5714);

– pertanto, la Commissione regionale, nell’escludere l’esistenza di una responsabilità solidale del contribuente, benchè legale rappresentante della società, in ragione del fatto che quest’ultima fosse stata costituita nel tipo di una società di capitali, non ha fatto corretta applicazione dei richiamati principi di diritto;

– deve, infine, aggiungersi che non sono esaminabili le ulteriori questioni – richiamate dal contribuente nel controricorso e già oggetto di motivo del ricorso originario, riproposte in appello – sulle quali la Commissione regionale non si è pronunciata per averle ritenute, sia pure implicitamente, assorbite, con la conseguenza che, in dipendenza della cassazione della sentenza impugnata per l’accoglimento del motivo attinente alla questione assorbente, l’esame delle ulteriori questioni oggetto di censura va rimesso al giudice di rinvio (cfr. Cass. 5 novembre 2014, n. 23558; Cass. 1 giugno 2012, n. 8817);

– la sentenza va, dunque, cassata con riferimento al motivo accolto e rinviata, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 16 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2020

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