Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27976 del 23/11/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27976 Anno 2017
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: ARIENZO ROSA

ORDINANZA
sul ricorso 7232-2014 proposto da:
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ’ E
DELLA RICERCA 80185250588, in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
RANA ALBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato SERGIO
GALLEANO, che lo rappresenta e difende;

controricorrente

avverso la sentenza n. 1424/2013 della CORTE D’APPELLO di
TORINO, depositata il 27/12/2013;

Data pubblicazione: 23/11/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 09/11/2017 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO.
Rilevato:
che la Corte di Appello di Torino ha respinto il gravame proposto
dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca avverso la

diritto di Rana Alberto — docente alle dipendenze del MIUR in forza di’
consecutivi contratti a tempo determinato, con termine al 30 giugno di
ogni anno – alla progressione professionale retributiva in relazione al
servizio prestato e condannato il Ministero a corrispondere al predetto
le differenze stipendiali sulla base dell’art. 53 1. 312/80, per un importo
pari ad euro 4.010,83, oltre accessori;
che la Corte territoriale — premesso che il primo giudice aveva
accolto la domanda sulla base dell’art. 53 1. 312/80 – ha confermato la
decisione di primo grado e, richiamata tutta la normativa contrattuale e
non relativa alla specifica questione, ha concluso nel senso dell’attuale
vigenza dell’art 53 1. 312/80 e della sua “contrattualizzazione”,
ritenendo che i soppressi incarichi annuali erano da equipararsi ai fini
dell’emolumento in oggetto alle supplenze di cui all’art. 4 comma 1
lettera a) e b) 1. 124/99 non rilevando la diversità del nornen iuris —
supplenti annuali in luogo di incaricati — ai fini della identità della
fattispecie sostanziale;
che ha poi ritenuto la non fondatezza della tesi della riferibilità
dell’art. 53 1. 312/80 ai soli docenti di religione;
che di tale sentenza il MIUR chiede la cassazione sulla base di unico
motivo, variamente articolato, al quale ha opposto difese il Rana con
controricorso;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata
comunicata alla parte ricorrente, unitamente al decreto di fissazione
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sentenza del Tribunale della stessa città, che aveva riconosciuto il

dell’adunanza in camera di consiglio, in prossimità della quale la contro
ricorrente ha depositato memoria;
Considerato:
1. che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione
semplificata;

della legge 11.7.1980 n. 312, degli artt. 142 ccril 24 luglio 2003 e 146
CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007, dell’art. 3 del DPR 23
agosto 1988 n. 3999; dell’art. 9 comma 18 D. L. 13 maggio 2011 n. 70,
come convertito con modificazioni dall’art. 1 comma 2 della legge 12
luglio 2011 n. 106, dell’art. 4 della legge 3 maggio 1999 n. 124, e della
direttiva 99/70/CE in relazione all’art. 360 n. 3 cpc, assumendosi che i
rapporti di lavoro a tempo determinato del settore scolastico sano.
assoggettati ad una normativa speciale di settore, sicché agli stessi non
si applica la disciplina generale dettata dal d. lgs. n. 368 del 2001 e che
il principio di non discriminazione è correlato all’abuso del contratto a
termine, che nella specie deve essere escluso in quanto il ricorso alla
stipula di contratti a termine del personale docente trova giustificazione in ragioni oggettive e non è maliziosamente finalizzato a
consentire al datore di lavoro un risparmio di spesa;
che si sostiene che il lavoratore assunto a tempo detenninato nel
settore scolastico non è comparabile al docente di ruolo, perché ogni
singolo rapporto è distinto ed autonomo rispetto al precedente;
che, sull’applicabilità dell’art, 53 1. 312/1980, si evidenzia come,
alla luce degli interventi legislativi, la lettura dei richiamati articoli della
contrattazione collettiva doveva essere nel senso che l’art. 53
menzionato indicava la perdurante vigenza della disciplina
specificamente dettata per gli insegnanti di religione, senza alcun
riferimento al mantenimento del trattamento giuridico ed economico
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2. che viene denunziata violazione e falsa applicazione: dell’art. 53

di una categoria di personale non più esistente, e cioè gli “incaricati”
annuali con nomina del Provveditore;
3. che il ricorso è fondato;
4. che, premesso che il ricorso di primo grado ha affrontato la
questione degli aumenti biennali ex 1. 312/80 e che la domanda accolta

scatti biennali, deve osservarsi che, come affermato da Cass. 15227 e
Cass. 15226/2017, la peculiarità della disciplina del settore, consolidata
nell’utilizzo di personale a termine al fine di assicurare il giusto
contemperamento tra le esigenze di costante erogazione- del servizio
scolastico (artt. 33 e 34 Cost.) e l’interesse degli insegnanti alla
stabilizzazione, porta a escludere che la reiterazione contrattuale possa
farsi rientrare nell’ambito applicativo del divieto di abuso del contratto
sancito dalla Direttiva 1999/70/CE, costituendone una deroga
ammessa, rappresentando ogni singolo contratto a tempo determinato
una nuova assunzione, autonoma dalle precedenti;
che la diversità di trattamento retributivo tra dipendenti assunti
con reiterati contratti a tempo determinato e -dipendenti di ruolo, è
pienamente legittima, trattandosi di situazioni A non . comparabili:
secondo il significato che a tale espressione conferisce la
giurisprudenza della Corte Europea di Giustizia – sent. 22/12/2010
nei procedimenti riuniti C-444/2009, Gavieiro Gavieiro e C456/2009, Iglesias Torres — (cfr. in tali termini Cass. 15227/2017 cit.);
5. che, pertanto, la censura del Niinistero è fondata là dove
contesta la sentenza gravata nella parte in cui fa leva sul ‘principio di
non discriminazione per affermare il diritto del personale non di ruolo
a tempo determinato nel settore scolastico, a percepire gli scatti
biennali previsti dall’art. 53 1. n.312/1980, sull’assunto che tale
personale precario, pur svolgendo la propria attività da anni, non ha
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dal primo giudice era quella tesa ad ottenere il riconoscimento di tali

visto crescere la retribuzione, fatti salvi gli aumenti disposti dalla
successiva contrattazione, mentre il personale di ruolo usufruisce
anche degli scatti connessi alla maggiore anzianità;
6. che questa Corte intende dare continuità all’orientamento già
confermato nelle pronunce richiamate, espresso da Cass. n.22558 del

2016, dove, ricostruito il quadro normativo e contrattuale del
personale della scuola, è statuito che in tema di retribuzione, l’art. 53
della I. n.312/1980, che prevedeva scatti biennali di anzianità per il
personale non di ruolo, non è applicabile ai contratti a tempo
determinato, e che la stessa norma è richiamata; ex artt. 69, comma 1, e
71 del d.lgs. n.165/2001, dal C.C.N.L. 4/08/1995 e dai contratti
collettivi successivi, per affetmarne la perdurante vigenza
limitatamente ai soli insegnanti di religione;
7.

che, pertanto, essendo da condividere la proposta del relatore,

il ricorso va accolto e la pronunzia impugnata deve essere cassata in
relazione alla censura sugli scatti biennali, con . rinvio alla Corte di
Appello di Torino, in diversa composizione, che procederà ad un
nuovo esame della questione controversa, attenendosi al principio di
diritto già enunciato da Cass. 22558/16 cit., secondo il quale: “La
clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato
recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone di
riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto
scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della
medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo
indeterminato dai CCNL succedutisi nel . tempo. Vanno,
conseguentemente, disapplicate le disposizioni dei richiamati CCNL
che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso
la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento
economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato.
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L’art. 53 della legge n. 312 dell’I 1 luglio 1980, che prevedeva scatti
biennali di anzianità per il personale non di ruolo, non è applicabile ai
contratti a tempo determinato del personale del comparto scuola ed è
stato richiamato, ex artt. 69, comma 1, e 71 d.lgs n. 165 del 2001, dal
CCNL 4.8.1995 e dai contratti successivi, per affermarne la perdurante

8. che il rinvio, che va disposto anche per la determinazione delle
spese del presente giudizio di legittimità, consentirà la disamina di
eventuale domanda subordinata attinente alla progressione stipendiale
per effetto dell’anzianità maturata in virtù della equiparazione al
personale di ruolo sulla base del principio di non discriminazione;
PQM
accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia, anche per
le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di
Torino, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 2017
residente

vigenza limitatamente ai soli insegnanti di religione”;

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