Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27976 del 21/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 21/12/2011, (ud. 15/11/2011, dep. 21/12/2011), n.27976

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

IMMOBILIARE RESIDENZIALE PINETA SACCHETTI s.r.l., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma,

viale Parioli n. 43, presso l’avv. d’Ayala Valva Francesco, che la

rappresenta e difende giusta procura speciale notarile in atti;

– ricorrente –

contro

COMUNE di ROMA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma, via del Tempio di Giove n. 21, presso l’avv.

Ceccarani Bruno dell’Avvocatura comunale, che lo rappresenta e

difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 86/02/06, depositata il 17 luglio 2006;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15 novembre 2011 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. Civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. La Immobiliare Residenziale Pineta Sacchetti s.r.l., esercente attività alberghiera, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 86/02/06, depositata il 17 luglio 2006, con la quale, accogliendo l’appello del Comune di Roma, è stata affermata la legittimità degli avvisi di accertamento dell’ICI emessi nei confronti della contribuente in relazione agli anni 1998/2002.

Il Comune resiste con controricorso.

2. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., come interpretato dalla costante giurisprudenza di questa Corte.

I tre motivi in cui si articola si concludono con i seguenti quesiti di diritto, o sintesi del fatto controverso: 1) “dica codesta onorevole Suprema Corte se, alla luce dei principi cardine, ai quali si deve ispirare l’attività dell’amministrazione finanziaria in ogni sua manifestazione, dettati dalla Statuto del contribuente (L. n. 212 del 2000), sia esatta l’applicazione ed interpretazione data dalla Commissione tributaria di Roma del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8 laddove ha applicato, al caso di specie, detta norma nel suo significato letterale, o se invece, più correttamente, avrebbe dovuto, nel rispetto dei principi sulla successione delle leggi nel tempo e del rapporto tra norme generali e speciali, interpretarla e, quindi, applicarla, contemperando quanto in essa disposto con quanto, successivamente, stabilito dalla L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 4, quale norma facente parte di un corpus di disposizioni generali di rango costituzionale”; 2) “è insufficiente e illogica la motivazione fornita dal giudice della Commissione tributaria regionale di Roma laddove, nella sentenza ivi impugnata, si sia limitato a sostenere la propria conclusione finale con semplici affermazioni, prive tra loro di qualunque legame logico piuttosto che giuridico, senza mai citare alcuna norma, nè preoccuparsi di contestualizzare il proprio iter argomentativo in relazione alla fattispecie dedotta in giudizio, di modo che risulti oltre modo difficoltoso, se non impossibile, ricostruire l’iter logico-giuridico che lo ha condotto alla determinazione finale”; 3) “dica codesta onorevole Suprema Corte se l’applicazione restrittiva della L. n. 342 del 2000, art. 74, commi 1 e 3, data dal giudice della Commissione tributaria regionale di Roma alla vicenda in esame, sia giuridicamente corretta o se, invece, lo stesso avrebbe dovuto applicare detta norma, interpretandola alla luce del principio costituzionale della tutela del legittimo affidamento generato nel contribuente dal comportamento della Amministrazione Finanziaria, così come sancito dalla L. n. 212 del 2000, art. 10 il quale deve permeare l’applicazione di ogni norma disciplinante i rapporti tra cittadino e Pubblica Amministrazione”.

Essi non rispondono ai requisiti prescritti, per la loro formulazione, dall’art. 366 bis c.p.c., poichè, quanto ai vizi di violazione di legge – 1) e 3) -, i quesiti non costituiscono una sintesi logico-giuridica della questione, tale da consentire al giudice di legittimità di enunciare una regula iuris suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata (per tutte, Cass., Sez. un., n. 26020 del 2008); in ordine, poi, al vizio di motivazione – 2) -, l’indicazione riassuntiva e sintetica richiesta dalla norma citata risulta del tutto generica.

Inoltre, il secondo motivo è inammissibile anche perchè il vizio di motivazione, denunciabile come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, può concernere esclusivamente l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia, non anche l’interpretazione e l’applicazione delle norme giuridiche, giacchè – ove il giudice del merito abbia correttamente deciso le questioni di diritto sottoposte al suo esame, sia pure senza fornire alcuna motivazione o fornendo una motivazione inadeguata, illogica o contraddittoria – questa Corte, nell’esercizio del potere correttivo attribuitole dall’art. 384 c.p.c., comma 2, deve limitarsi a sostituire, integrare o emendare la motivazione (Cass., Sez. un., n. 28054 del 2008).

3. In conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio.”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

Considerato che la ricorrente ha presentato istanza di riunione del presente ricorso al ricorso (pendente) n. 18177 del 2008 del r.g.

(con conseguente rinvio della causa per la trattazione congiunta), relativo alla controversia instaurata dalla ricorrente nei confronti dell’Agenzia del territorio ed avente ad oggetto la determinazione della rendita catastale sulla cui base sono stati emessi gli avvisi di accertamento dell’ICI qui in discussione;

che non sussistono le condizioni per l’accoglimento dell’istanza, poichè l’inammissibilità del presente ricorso (per le ragioni esposte nella relazione e condivise dal Collegio: v. infra) rende privo di effetti il rapporto di pregiudizialità tra la controversia attinente alla rendita e la presente, con conseguente superfluità della trattazione congiunta delle cause;

che, ciò premesso, il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermati i principi sopra richiamati, il ricorso va dichiarato inammissibile;

che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 4500,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 15 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2011

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