Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27976 del 07/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 07/12/2020, (ud. 10/09/2020, dep. 07/12/2020), n.27976

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Metaflor Srl in liquidazione, in persona del legale rappresentante

pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa a

margine del ricorso, dall’Avv.to Paolo Vitiello, che ha indicato

recapito PEC, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del

difensore, alla via G. Bruno n. 1/3 in Lugo (RA), domicilio presso

la Cancelleria della Corte di Cassazione, Roma;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege,

dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata

presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 254, pronunciata dalla Commissione Tributaria

Regionale della Basilicata il 27.6.2013 e pubblicata il 5.7.2013;

ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal

Consigliere Paolo Di Marzio;

la Corte osserva.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

l’Agenzia delle Entrate notificava alla Srl Metaflor la quale aveva dichiarato, in relazione all’anno 2006, perdite nell’ammontare di Euro 4.427,00, l’avviso di accertamento n. (OMISSIS), con il quale rettificava il reddito ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 30, nell’ammontare di Euro 371.368,00, in particolare in considerazione del possesso di immobilizzazioni per un valore di 3.094.737,00 Euro. La società aveva invero domandato all’Ente impositore la disapplicazione dell’indicata normativa antielusiva relativa alle c.d. società di comodo, ma l’Agenzia delle Entrate aveva respinto la richiesta ritenendo insussistenti i presupposti per il suo accoglimento.

La Srl Metaflor impugnava l’avviso di accertamento notificatole innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Matera, evidenziando che la società non svolgeva attività produttiva da diversi anni, essendo stata aggredita dai creditori, che avevano anche conseguito il pignoramento di beni strumentali e terreni. In conseguenza era stata posta in liquidazione per atto di notaio nell’ottobre 2002, ed aveva ceduto in comodato i beni aziendali per evitarne il deterioramento.

La CTP accoglieva il ricorso della contribuente, ritenendo che “la società contribuente non era in grado di svolgere qualsiasi attività in pendenza di numerose procedure esecutive immobiliari” (sent. CTR, p. 2).

Avverso la decisione adottata dalla CTP proponeva appello l’Ente impositore innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, sostenendo che dovesse trovare applicazione la normativa dettata per le società di comodo, perchè la contribuente era in condizione di produrre reddito ed aveva invece preferito, con scelta volontaria e discrezionale, cedere in comodato gratuito i suoi beni, ed in ogni caso non aveva fornito la prova, che su di essa incombeva, di non essere in condizione di produrre profitti. La CTR riteneva effettivamente non essere stata fornita dalla società la prova dell’impossibilità di conseguire profitti per ragioni obiettive nell’anno 2006 e, stimando correttamente applicati dall’Agenzia delle Entrate i criteri legali di quantificazione del reddito, accoglieva il ricorso proposto dall’Ente impositore ed affermava pertanto la validità ed efficacia dell’avviso di accertamento notificato alla società.

Avverso la decisione adottata dalla CTR della Basilicata ha proposto ricorso per cassazione la Srl Metaflor, affidandosi a due motivi di ricorso. Resiste mediante controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Preliminarmente occorre esaminare la contestazione di inammissibilità del ricorso per cassazione, proposta dalla controricorrente Agenzia delle Entrate per essere stato notificato “direttamente all’Ufficio periferico e non al direttore dell’Agenzia delle Entrate” (controric., p. 7). In proposito, integrando quanto già affermato dal Giudice di legittimità, può indicarsi il principio di diritto secondo cui “la notifica del ricorso per cassazione può essere effettuata dal contribuente, alternativamente, presso la sede centrale dell’Agenzia o presso i suoi uffici periferici, in tal senso orientando l’interpretazione sia il carattere unitario della stessa Agenzia delle Entrate, sia il principio di effettività della tutela giurisdizionale, che impone di ridurre al massimo le ipotesi d’inammissibilità, sia il carattere impugnatorio del processo tributario, che attribuisce la qualità di parte necessaria all’organo che ha emesso l’atto o il provvedimento impugnato” (cfr. Cass. sez. V, 14.1.2015, n. 441, Cass. SU, 14.2.2006, nn. 3116 e 3118). Merita ancora di essere segnalato, peraltro, come questa Corte abbia già avuto occasione di affermare anche il principio secondo cui “nel processo tributario la nullità della notificazione del ricorso introduttivo (ovvero dell’atto di gravame) è sanata con efficacia retroattiva dalla costituzione della parte resistente od appellata, anche quando sia avvenuta al solo fine di eccepire la suddetta nullità”, Cass. sez. V, 4.4.2008, n. 8777.

1.1. – Mediante il suo primo motivo di ricorso la contribuente contesta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione della L. n. 734 del 1994, art. 30, commi 1, 4, e 4-bis, in cui è incorsa l’impugnata CTR, per aver ritenuto applicabile alla fattispecie la normativa in materia di società non operative, trascurando che in relazione alla Srl Metaflor sussistevano le condizioni per la disapplicazione della normativa, che era stata pure esplicitamente richiesta dalla contribuente.

1.2. – Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente censura, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della impugnata sentenza pronunciata dalla CTR della Basilicata a causa della contraddittorietà della motivazione e, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, critica il vizio di motivazione, in cui è incorsa la CTR in conseguenza della “omessa valutazione del materiale probatorio” (ric., p. 8).

2.1. – Con il suo primo motivo di impugnazione la società censura la violazione di legge in cui sarebbe incorsa la CTR per aver erroneamente ritenuto applicabile nel caso di specie la normativa sulle c.d. società di comodo, che deve invece essere disapplicata, e procedendo in conseguenza ad un’erronea stima del reddito presuntivamente conseguito dalla società e posto a fondamento dell’avviso di accertamento. La Srl Metaflor, infatti, nell’anno 2006, non era in condizione di operare, essendo stata posta da anni in liquidazione perchè aggredita dalle azioni esecutive dei creditori, i quali avevano anche conseguito il pignoramento di una pluralità di beni aziendali. Il compito del liquidatore, osserva la contribuente, non è quello di provvedere all’esercizio dell’attività d’impresa, bensì di salvaguardare il valore del patrimonio aziendale, ed in conseguenza appare corretta la scelta di affidare i beni aziendali in comodato gratuito, al fine di evitarne il deterioramento, “non essendovi prova alcuna che la stessa nelle condizioni in cui si trovava avrebbe potuto trovare le risorse per gestire autonomamente l’azienda” (ric., p. 8). Secondo la ricorrente, poi, la società non avrebbe comunque potuto accedere all’esclusione dall’applicazione della normativa antielusiva prevista dalla L. n. 724 del 1994, art. 30, comma 1-sexies, non potendo essere assoggettata ad alcuna procedura concorsuale essendo un imprenditore agricolo.

Le riassunte contestazioni introdotte dalla contribuente risultano mal proposte. La normativa antielusiva in questione non prevede che sia l’Ente impositore a dover dimostrare la capacità della supposta società di comodo di svolgere attività produttiva, bensì che la società debba fornire la prova di non essere in grado di svolgerla. In proposito la società si limita a richiamare l’esistenza di sequestri di beni facenti parte del patrimonio sociale, ma non ha cura di indicare specificamente quali fossero i beni sottoposti a procedura esecutiva, e neppure indica il loro valore rispettivamente al complessivo patrimonio dell’impresa, indicato come pari al rilevante importo di oltre tre milioni di Euro.

La società afferma, poi, che non avrebbe potuto accedere alla disapplicazione della normativa antielusiva ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 30, comma 1-sexies, non potendo essere ammessa ad alcuna procedura concorsuale perchè imprenditore agricolo. Anche in questo caso, però, la società non ha cura di indicare in quali atti processuali si rinvenga la prova che, pur essendo organizzata in forma di società a responsabilità limitata, non fosse assoggettabile a procedura concorsuale, dato peraltro contestato dall’Agenzia delle Entrate (controric., p. 9), senza che la contribuente abbia ritenuto neppure di replicare mediante memoria.

Il primo motivo di ricorso deve essere pertanto rigettato.

2.2. – Mediante il secondo motivo di ricorso la contribuente contesta la nullità della sentenza per essere incorsa in una motivazione contraddittoria, nonchè il vizio di motivazione, per avere la CTR travisato il rilievo del materiale probatorio acquisito in atti.

La censura non appare fondata.

La società sostiene che, nel corso della procedura liquidatoria la società non si trovava in un “periodo normale di operatività”, con la conseguenza che non poteva ritenersi applicabile la normativa antielusiva, ai sensi della circolare del Ministero delle finanze n. 48 del 1997. Ribadisce quindi che, in conseguenza di procedure esecutive mobiliari, aveva subito il pignoramento di propri beni mobili, ma neppure allega quali essi fossero, nè tantomeno chiarisce come abbia provato che, in conseguenza degli atti esecutivi, la sua attività produttiva fosse rimasta preclusa. La contribuente ripete, inoltre, che l’attività liquidatoria non è volta alla produzione, bensì alla conservazione del valore dei beni aziendali.

Occorre in proposito, ricordati e condivisi gli approdi già raggiunti dalla giurisprudenza di legittimità in materia, cfr. Cass. sez. V, 20.4.2018, n. 9852, esprimere il principio secondo cui “la disapplicazione della normativa antie-lusiva consegue alla dimostrazione da parte dell’impresa dell’impossibilità oggettiva di esercitare l’attività produttiva e conseguire in tal modo proventi, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 30, comma 4-bis, e pertanto non trova applicazione nel caso in cui la mancata percezione di proventi dipenda da una scelta volontaria dell’imprenditore, quale è quella di cedere in comodato d’uso gratuito i beni aziendali”. Appare del resto non chiarito e non comprensibile perchè i beni aziendali, ritenuti improduttivi fin quando sono rimasti nella disponibilità della società, abbiano potuto essere ceduti in comodato a diverso soggetto proprio perchè li utilizzasse nello svolgimento dell’attività produttiva, conseguendo un reddito che, però, non era in grado di assicurare alcun provento alla società in liquidazione. La carenza nell’indicazione di elementi fattuali da parte della società non consente di valutare l’applicabilità della invocata normativa secondaria, neppure indicando la ricorrente da quando abbia avuto decorso l’attività liquidatoria, e dovendo anche tenersi conto che proprio la invocata Circolare del Ministero delle Finanze, n. 48 del 1997, prevede che debba essere “considerato periodo di normale svolgimento dell’attività anche quello in cui la società ha affittato o concesso in usufrutto l’unica azienda posseduta”.

Le valutazioni espresse dal giudice impugnato, il quale ha ritenuto che “la società contribuente nel periodo d’imposta 2006 era in condizione di svolgere l’attività, ma invece di rendere produttiva l’azienda agricola ha stipulato un “contratto di comodato” per la gestione della stessa, che, stante l’entità dei beni materiali del valore di Euro 3.094.737,00, consentiva al comodatario di percepire un sicuro reddito dallo sfruttamento dei fattori produttivi dell’azienda ceduta”, non avendo la contribuente fornito prove “riguardo all’impossibilità di trarne profitto” (sent. CTR, p. 3), ed avendone il giudice dell’appello desunto che non risultasse provata la sussistenza dei presupposti di legge perchè alla Srl Metaflor fosse consentito sottrarsi all’applicazione della normativa antielusiva, non risultano contraddittorie ed appaiono pure fondate in base alle risultanze di causa.

Anche il secondo motivo di ricorso introdotto dalla società dev’essere perciò respinto.

Il ricorso introdotto dalla Srl Metaflor in liquidazione deve essere pertanto rigettato. Le spese di lite seguono l’ordinario criterio della soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso proposto dalla Metaflor Srl in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente Agenzia delle Entrate, delle spese di lite del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 5.600,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 10 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2020

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