Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27975 del 31/10/2018

Cassazione civile sez. lav., 31/10/2018, (ud. 25/09/2018, dep. 31/10/2018), n.27975

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14786/2014 proposto da:

S.M.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DELLA GIULIANA 101, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO D’ANDREA,

che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

D.M.F., L.V. C.F. (OMISSIS), L.U. C.F.

(OMISSIS), tutti eredi di L.Z.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 6053/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 22/07/2013, R.G.N. 10989/2007;

Il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

Fatto

PREMESSO

che:

con sentenza n. 6053/2013, depositata il 22 luglio 2013, la Corte di appello di Roma, pronunciando nel processo riassunto da S.M.F. nei confronti degli eredi di L.Z. mediante notifica fatta collettivamente e personalmente agli eredi dello stesso, ex art. 303 c.p.c., dichiarava l’esistenza del dedotto rapporto di lavoro domestico, peraltro condannando, per la quota di competenza, il coniuge superstite, e unico erede costituitosi in giudizio, D.M.F.;

– che avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la S. con unico motivo;

– che D.M.F., L.V. e L.U., eredi di L.Z., sono rimasti intimati;

– che il P.G. ha depositato le proprie conclusioni.

Diritto

RILEVATO

che:

con l’unico motivo proposto, deducendo la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 303 c.p.c., la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere la Corte di appello, a fronte di un processo riassunto nei confronti degli eredi collettivamente e impersonalmente, pronunciato la condanna pro quota della sola erede costituita, ritenendo irrilevante la presenza di altri eredi e la prova della loro esistenza.

OSSERVATO

che:

il motivo è fondato;

che, infatti, è consolidato l’orientamento, secondo cui “per effetto della riassunzione effettuata nei confronti degli eredi della parte defunta, con atto ad essi notificato impersonalmente ai sensi dell’art. 303 c.p.c., comma 2, il processo prosegue non nei riguardi del gruppo degli eredi globalmente inteso, ma individualmente e personalmente nei confronti di ciascuno di essi, noto o ignoto, costituito o contumace, con la conseguenza che la causa deve essere decisa nel merito nei confronti di ciascuno di essi” (cfr., da ultimo, Cass. n. 22797/2017).

RITENUTO

pertanto che, in accoglimento del ricorso, l’impugnata sentenza della Corte di appello di Roma n. 6053/2013 deve essere cassata in parte qua e la causa rinviata, anche per le spese del presente giudizio, alla medesima Corte in diversa composizione, la quale provvederà a fare applicazione del sopra richiamato principio di diritto.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa in parte qua la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 25 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2018

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