Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27975 del 21/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 21/12/2011, (ud. 15/11/2011, dep. 21/12/2011), n.27975

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

T.A., elettivamente domiciliato in Roma, viale delle

Milizie n. 22, presso l’avv. Sanità Rainaldo, che lo rappresenta e

difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

COMUNE di ROMA e GERIT s.p.a.;

– intimati –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 145/26/05, depositata il 27 ottobre 2006;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15 novembre 2011 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio;

udito l’avv. Rainaldo Sanità per il ricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

FIMIANI Pasquale, il quale ha dichiarato di aderire alla relazione ex

art. 380 bis c.p.c..

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. T.A. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 145/26/05, depositata il 27 ottobre 2006, con la quale, rigettando l’appello del contribuente, è stata confermata la sentenza di primo grado che aveva accolto parzialmente i ricorsi (riuniti) proposti dal T. contro avviso di accertamento e cartella di pagamento emessi dal Comune di Roma a titolo di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani relativa agli anni 1998/2001 (nonchè accolto in toto il ricorso per l’anno 1997).

Il giudice a quo ha ritenuto che “il Comune ha correttamente espletato la procedura di cui al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 73 in quanto il sopralluogo è stato effettuato con il consenso e alla presenza del contribuente” e che l’Ufficio “ha rilevato che le aree e i locali utilizzati ricomprendono una superficie di 1180 mq.

destinati ad autorimessa, destinazione non esclusa, dall’art. 3 del Regolamento TARSU, dal tributo di che trattasi”.

Il Comune di Roma non si è costituito.

2. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia “omessa motivazione sulla ricorrenza del termine decadenziale” di cui al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 71 in base al quale il Comune avrebbe dovuto notificare l’avviso di accertamento entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia, avvenuta nel 1982, mentre l’atto è stato notificato nel dicembre 2001.

Il motivo è inammissibile, in quanto la censura andava formulata in termini di omessa pronuncia su motivo di appello e non di omessa motivazione, con formulazione di adeguato quesito di diritto. In ogni caso, la questione (che, essendo di puro diritto, può essere decisa da questa Corte senza necessità di rinvio al giudice di merito: cfr.

Cass. nn. 2313 del 2010 e 5139 del 2011) è infondata, in applicazione del principio secondo il quale, in tema di TARSU, il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, prevede una procedura semplificata che consente al contribuente di limitarsi a denunciare le sole variazioni intervenute successivamente alla presentazione della dichiarazione originaria, senza dover rinnovare la propria dichiarazione anno per anno; posto che ad ogni anno solare corrisponde una obbligazione tributaria, l’obbligo di formulare una denunzia corretta o completa, ovvero di denunziare l’intervenuta variazione, si rinnova di anno in anno, con la conseguenza che l’inottemperanza a tale obbligo, sanzionata dall’art. 76 del citato decreto, non può provocare la decadenza, per decorso del tempo, del potere del comune di accertare le superfici non dichiarate che continuino ad essere occupate o detenute, ovvero gli altri elementi costituenti il presupposto della tassa (Cass. nn. 21337 del 2008, 18122 del 2009, 10796 del 2010).

3. Il secondo motivo, con il quale si denuncia la violazione della procedura prescritta dal citato D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 73 è anch’esso infondato, in virtù del consolidato principio secondo il quale, ai fini dell’applicazione della tassa de qua, il Comune ha, in una prima fase del procedimento di accertamento, disciplinata dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 73, comma 1, il potere di controllare i dati contenuti nelle denunce degli interessati o acquisiti d’ufficio, mediante rilevazione diretta della misura e della destinazione delle superfici imponibili, da svolgersi in collaborazione con l’interessato e con il suo consenso espresso o tacito: in tale prima fase, destinata al consolidamento dei dati contenuti nella denuncia presentata o acquisiti d’ufficio, la mancanza della preventiva e specifica autorizzazione del Sindaco ad effettuare il sopralluogo per la rilevazione delle superfici tassabili e la mancanza di preavviso al contribuente, non determinano la nullità dell’accertamento (Cass. nn. 13230 e 15713 del 2009, 4568 del 2010).

4. Infine, il terzo ed il quarto motivo, con i quali si denuncia l’insufficiente e l’omessa motivazione della sentenza, rispettivamente in ordine alla categoria ed ai criteri applicati dal Comune per la determinazione della tassa e circa gli errori e le incongruenze contenuti nella cartella di pagamento, sono inammissibili, perchè formulati in termini generici e poichè il ricorrente non indica, in modo autosufficiente, in quali atti ed in quali esatti termini le dette questioni sono state poste all’esame dei giudici di merito.

5. In conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio.”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata all’avvocato del ricorrente;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermati i principi di diritto sopra richiamati, il ricorso deve essere rigettato;

che non v’è luogo a provvedere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 15 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2011

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