Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27975 del 13/12/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 27975 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Gelateria Le Palme di Ventura Giovanni e C. s.a.s. e Ventura Giovanni, elett.te dom.ti in
Roma, alla piazza Cola di Rienzo n. 69, presso lo studio dell’avv. Guido Orlando dal quale
sono rapp.ti e difesi, giusta procura in atti Ricorrenti
Contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per legge
Controricorrente
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria n.
57/2012/1
depositata 1’11/5/2012;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 28/11/2013 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Gelateria Le Palme di Ventura Giovanni e C. s.a.s. e Ventura
Giovanni
contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe,
recante il rigetto dell’appello proposto dai contribuenti e l’accoglimento dell’appello in-
Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n.
24097/12
Ordinanza pag. 1
Data pubblicazione: 13/12/2013
cidentale
accolto
contro la sentenza della CTP di Savona n. 30/1/2011 che aveva parzialmente
il ricorso avverso l’avviso di accertamento n. TL9010501201/09 per irpef 2006
Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Resiste con controricorso l’Agenzia delle
Entrate. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo l’accoglimento
del ricorso. Il presidente ha fissato l’udienza del 28/11/2013 per l’adunanza della Corte
Motivi della decisione
Con unico motivo i ricorrenti assumono l’omessa e/o insufficiente motivazione circa gli
elementi di contestazione sollevati.
La censura è fondata. Premesso che “in tema di accertamento delle imposte sui redditi,
l’Amministrazione finanziaria è legittimata a procedere in via induttiva all’accertamento del
reddito da plusvalenza patrimoniale realizzata a seguito di cessione di azienda, sulla base
dell’accertamento di valore effettuato in sede di applicazione dell’imposta di registro, ed è
onere probatorio del contribuente superare (anche con ricorso ad elementi indiziari) la presunzione di corrispondenza del prezzo incassato con il valore di mercato accertato in via
definitiva in sede di applicazione dell’imposta di registro, dimostrando di avere in concreto
venduto ad un prezzo inferiore” (Cass., trib., 18 luglio 2008 n. 19830, che ricorda Cass. n.
21055 del 2005, n. 4117 del 2002, n. 12899 del 2007 nonché Cass., trib.: 30 settembre 2009
n. 21020 e 2 marzo 2011 n. 5070), nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla
sentenza, risulta una obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto al rigetto
dell’appello principale ed all’accoglimento di quello incidentale alla luce delle contestazioni
sollevate dai contribuenti.
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo
accolto ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della
Liguria
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di
questo grado, ad altra sezione della CTR della Liguria
Così deciso in Roma, 28/11/2013
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.