Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27975 del 07/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 07/12/2020, (ud. 10/09/2020, dep. 07/12/2020), n.27975

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – rel. est. Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. R.G. 1992/2014, proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

A.M., rappresentato e difeso, giusta mandato a margine al

controricorso, dall’avv. Maurizio De Lorenzi e dall’avv.to Giuseppe

Tinelli, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma,

alla Via di Villa Severini n. 54 giusta mandato in margine al

controricorso.

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 307/12/2013 della Commissione tributaria

regionale della Campania, depositata il 05/06/2013 e non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella udienza camerale del

10/09/2020 dal Consigliere Dott.ssa Rosita D’Angiolella.

 

Fatto

RILEVATO

che:

A seguito di controllo automatizzato ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 36 bis, l’Amministrazione finanziaria notificava a A.M. cartella per il pagamento di somme, a titolo di Irpef, per l’annualità 2005, su indennità di fine rapporto di lavoro dipendente. La cartella seguiva all’iscrizione a ruolo.

A.M. impugnava innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Avellino (di seguito, CTP) la cartella di pagamento chiedendone l’annullamento perchè non preceduta da preventiva comunicazione e per errata determinazione degli importi dovuti.

La CTP, con sentenza n. 156/03/11, accoglieva il ricorso di A.M. annullando la cartella di pagamento perchè carente di motivazione ed emessa senza preventiva comunicazione.

Nelle more dell’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, il contribuente presentava, in data 17/07/2012, domanda di definizione della lite pendente ai sensi del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, ex art. 39, comma 12, ottenendone, in data 26/09/2012, il diniego dell’Ufficio per impossibilità di definizione della lite perchè vertente su di un atto di mera riscossione non avente natura impositiva.

La Commissione tributaria regionale della Campania (di seguito, CTR) confermava la sentenza di primo grado, rilevando che qualora si proceda alla rettifica della dichiarazione “alla correzione della base imponibile… e all’iscrizione di imposte dovute in misura superiore a quella dichiarata e liquidata dal contribuente, la cartella assume valore di atto impositivo e quindi definibile ai sensi della sanatoria ex art. 39, comma 12”.

Propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, l’Amministrazione erariale; il contribuente resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con l’unico motivo di ricorso, la ricorrente denuncia la violazione di legge (D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 39, comma 12, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis) e sostiene che, contrariamente all’assunto del giudice d’appello, per effetto delle disposizioni invocate, v’è assoluta impossibilità di chiedere l’applicazione del beneficio della definizione “delle liti fiscali pendenti” con riguardo all’imposta dovuta ai fini Irpef, su redditi sottoposti a tassazione separata, avvenuta ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, sulla base dei dati comunicati dal sostituto d’imposta al contribuente, in quanto la cartella di pagamento non assume carattere di atto impositivo, ma di atto di riscossione meramente ricognitivo ed attuativo di quanto esposto in dichiarazione.

Seguendo gli esiti della giurisprudenza di questa Corte in tema di definibilità della lite riguardante degli atti di riscossione aventi carattere ricognitivo, e non impositivo, il ricorso non è fondato.

Ed invero, questa Corte, alla luce di un più approfondito esame sistematico delle varie e speciali procedure definitorie delle pendenze relative alle imposte, è giunta a ritenere che rientra nel concetto di lite pendente, con possibilità di definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, conv. in L. 25 luglio 2011, n. 111, anche la controversia avente ad oggetto l’impugnazione della cartelle emessa in sede di controllo cartolare ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, ove (come di regola) non preceduta da un atto di accertamento, e, come tale, impugnabile non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva, trattandosi del primo e unico atto con cui la pretesa fiscale viene comunicata al contribuente (cfr., in termini, Sez. 5, Ordinanza n. 32132 e 32133 del 12/12/2018, Rv. 65178501; Sez. 5, Sentenza n. 23269 del 27/09/2018, Rv. 650738-01; adde, non massimata, Sez. 5, Ordinanza 24/10/2019 n. 27270).

Nel caso in esame, la cartella, pur emessa ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, è il primo atto notificato al contribuente, col quale si è fatto valere una pretesa impositiva che il contribuente ha contestato specificamente nel merito e, come tale, è idonea, secondo le stesse indicazioni del documento di prassi dell’Amministrazione richiamato, ad integrare la nozione di lite pendente ai fini del condono.

In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza dell’amministrazione erariale e si liquidano come da dispositivo.

Non sussistono i presupposti per il versamento del doppio contributo, trattandosi di amministrazione pubblica ammessa a prenotazione a debito.

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese di lite in favore del controricorrente che liquida in complessivi Euro 2.300,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della V sezione civile della Corte di Cassazione, il 10 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2020

 

 

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