Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27974 del 29/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 30/10/2019, (ud. 26/09/2019, dep. 30/10/2019), n.27974

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 21973-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

NORD AGRARIA SOCIETA’ AGRICOLA A R.L. UNIPERSONALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA

PIAZZA CAVOUR presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato VITO ROMANIELLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 49/6/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del PIEMONTE, depositata il 10/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI

PRISCOLI LORENZO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la società contribuente impugnava l’avviso di liquidazione per il recupero a tassazione delle agevolazioni per gli imprenditori agricoli professionali;

la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso del contribuente, rilevando che la predetta società aveva tra gli amministratori un coltivatore diretto titolare della qualifica IAP e che lo stesso al dibattimento presentava un certificato che comprovava tale qualifica;

la Commissione Tributaria Regionale respingeva il ricorso dell’Agenzia delle entrate affermando che la presentazione tardiva della certificazione avrebbe effetto retroattivo;

l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un unico motivo mentre il contribuente si costituiva con controricorso e in prossimità dell’udienza depositava memoria con la quale chiedeva la sospensione del processo D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 ex art. 6, comma 10, convertito in L. 17 dicembre 2018, n. 136.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che con l’unico motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 99 del 2004, art. 2, commi 4 e 4 bis nonchè della L. n. 604 del 1954, artt. 2,3,4 e 5 in quanto per ottenere l’agevolazione fiscale occorre presentare, entro tre nani dal rogito dell’atto, la certificazione attestante i requisiti previsti dalla legge (certificazione che attesti la qualifica di imprenditore agricolo professionale);

ritenuto che ai sensi dell’art. 6 cit. citato nei fatti di causa, commi 1 e 10 occorre, per ottenere la suddetta sospensione, che vi sia una apposita richiesta nei termini di legge, che la controversia sia attribuita alla giurisdizione tributaria, che l’Agenzia delle entrate ne sia parte, che tale controversia abbia ad oggetto atti impositivi pendenti in ogni stato e grado del giudizio compreso quello in Cassazione, che il contribuente abbia depositato presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata;

ritenuto che sussistono i suddetti presupposti e che pertanto il processo va sospeso.

P.Q.M.

La Corte dispone la sospensione del processo D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 ex art. 6, comma 10, convertito in L. 17 dicembre 2018, n. 136.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 26 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2019

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