Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27974 del 21/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 21/12/2011, (ud. 15/11/2011, dep. 21/12/2011), n.27974

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

T.M., elettivamente domiciliata in Roma, via Edoardo

D’Onofrio n. 43, presso l’avv. Cassano Umberto, che la rappresenta e

difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

COMUNE di ROMA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma, via del Tempio di Giove n. 21, presso l’avv.

Ceccarani Bruno dell’Avvocatura comunale, che lo rappresenta e

difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 218/34/06, depositata il 26 giugno 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15 novembre 2011 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio;

udito l’avv. Umberto Cassano per la ricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

FIMIANI Pasquale il quale ha dichiarato di aderire alla relazione ex

art. 380 bis c.p.c..

Fatto

LA CORTE

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. T.M. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 218/34/06, depositata il 26 giugno 2006, con la quale, rigettando l’appello della contribuente, è stata confermata la legittimità dell’avviso di liquidazione dell’ICI per l’anno 1998, emesso nei suoi confronti, in relazione a due unità immobiliari, dal Comune di Roma.

Il giudice a quo ha ritenuto che il Comune ha applicato le rendite dichiarate dal contribuente che le due unità immobiliari, originate dalla fusione e dal frazionamento della precedente, risultano tuttora possedute dalla ricorrente, che pertanto è tenuta al versamento dell’ICI sull’intero immobile, sia pure frazionato in due distinte unità, e che l’immobile stesso risulta intestato ad unica proprietaria (la ricorrente), per cui è infondata la richiesta di riduzione dell’imposta al 50%.

Il Comune di Roma resiste con controricorso.

2. Premesso che il controricorso del Comune è inammissibile per tardività, il ricorso, con il cui unico motivo si denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, è inammissibile, poichè contesta in modo generico e privo di autosufficienza accertamenti di fatto (relativi alla esistenza degli immobili in questione ed alla loro proprietà) congruamente motivati dal giudice di merito, come sopra riportato.

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state presentate conclusioni scritte da parte del p.m., mentre ha depositato memoria la ricorrente.

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso deve essere rigettato;

che non v’è luogo a provvedere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 15 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA