Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27974 del 13/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27974 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per

legge

Ricorrente
Contro

Nargiso Giovanna, elett.te dom.to in Roma, alla via di Pietralata 320, presso lo studio
dell’avv. Gigliola Mazza Ricci, dal quale è rapp.to e difeso giusta procura in atti
Controricorrente
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia n.
43/27/12

depositata il 5/3/2012 ;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 28/11/2013 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Nargiso Giovanna

contro l’Agenzia delle Entrate è stata

definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto dalla

Corte Suprema di Cassazione—VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 24056/12

9393
)3

Ordinanza pag. 1 Q1)

Data pubblicazione: 13/12/2013

contribuente
spinto

contro la sentenza della CTP di Foggia n. 195/8/2010 che ne aveva re-

il ricorso avverso l’avviso di accertamento irpef 2004.

Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Resiste con controricorso la contribuente Il
relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo l’accoglimento del ricorso .
Il presidente ha fissato l’udienza del 28/11/2013 per l’adunanza della Corte in Camera di

Motivi della decisione
Con unico motivo la ricorrente assume l’insufficiente motivazione della decisione in ordine
alla prova dell’esistenza di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a base
dell’incremento patrimoniale. La censura è infondata non ravvisandosi nel ragionamento del
giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, una obiettiva deficienza del criterio logico
che lo ha condotto alla formazione del proprio convincimento circa la prova della disponibilità e della provenienza dei mezzi finanziari utilizzati per gli acquisti immobiliari
Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore
della Nargiso, delle spese del giudizio liquidate in complessivi E 4.100,00, di cui E 100,00
per spese, oltre accessori di legge
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore della Nargiso,
delle spese del giudizio liquidate in complessivi E 4.100,00, di cui E 100,00 per spese, oltre
accessori di legge.
Così deciso in Roma, 28/11/2013

re idente
C’cala

Consiglio.

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