Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27973 del 21/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 21/12/2011, (ud. 15/11/2011, dep. 21/12/2011), n.27973

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 28989-2007 proposto da:

SOCIETA’ COLOMBO DELTA DI CANESSA RAFFAELE & C. SAS in persona

del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA

VIA SALARIA 292, presso lo studio dell’avvocato BALDI GIUSEPPE,

rappresentato e difeso dall’avvocato LANTERI ILARIA, giusta delega a

margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 36/2006 della COMM. TRIB. REG. di GENOVA,

depositata il 26/09/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/11/2011 dal Presidente e Relatore Dott. FERNANDO LUPI;

udito per il ricorrente l’Avvocato BALDI, che ha chiesto

l’accoglimento;

sentito il P.M. in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE dott.

FIMIANI Pasquale che non si oppone alla relazione.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La CTR della Liguria ha rigettato l’appello della Colombo Delta s.a.s. di Canessa Raffaele e C. nei confronti dell’Agenzia delle Entrate di Sanremo confermando il rigetto di una istanza di rimborso INVIM. Ha motivato la decisione ritenendo la decadenza era triennale, che il maggior versamento dell’imposta derivava da un errore del contribuente in quanto il principio del doppio incremento era già vigente al momento del versamento anche secondo l’interpretazione della legge data dalla S.C..

La contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, si è costituita con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Il quesito di diritto che conclude il primo motivo e con il quale si deduce che il pagamento originario era debito e che solo una interpretazione successiva lo ha fatto divenire indebito e che quindi non sarebbe pertinente la decadenza triennale ma solo la prescrizione, è infondato nel presupposto. La sentenza impugnata ha affermato che il pagamento era (parzialmente) indebito secondo diritto dall’origine ed il quesito non contesta questa affermazione, la circostanza giurisprudenza chiarificatrice sia intervenuta successivamente è irrilevante atteso il carattere meramente interpretativo e quindi retroattivo della giurisprudenza e non costitutivo. Si deve concludere che la sentenza impugnata ha ritenuto correttamente che si sia in presenza di un pagamento indebito e che ad esso si applichi la decadenza triennale prevista dalla norma speciale.

Il secondo motivo è assorbito.” Rilevato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti costituite;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 5 della manifesta infondatezza del ricorso e che, pertanto, la sentenza impugnata vada confermata. La memoria non introduce elementi nuovi ribadendo l’erronea tesi dell’indebito sopravvenuto.

La singolarità della fattispecie consiglia di compensare le spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 15 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2011

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