Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27973 del 13/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27973 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per

legge

Ricorrente
Contro
Intimato

Velluto Domenico

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n.
143/2012/48

depositata il 10/5/2012;

Udita la relazione della causa svolta nell’a Camera di consiglio del giorno 28/11/2013 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Velluto Domenico

contro l’Agenzia delle Entrate è stata

definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto dal
contribuente contro la sentenza della CTP di Caserta n. 352/14/2010 che ne aveva respinto il ricorso ravverso la cartella di pagamento n. 02820090034231774 per irpef 1995.

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n.

1

93 9/1
3

23795/12

Ordinanza pag.

Data pubblicazione: 13/12/2013

Il ricorso proposto

si articola in unico motivo. Nessuna attività difensiva ha svolto

l’intimato. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo l’accoglimento
del ricorso. Il presidente ha fissato l’udienza del 28/11/2013 per l’adunanza della Corte
in Camera di Consiglio.
Motivi della decisione

l’ufficio decaduto dalla pretesa impositiva avendo notificato la cartella oltre il secondo anno
successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo.
La censura è fondata. La sentenza di questa Corte n. 24554/2006, depositata il 17/11/2006,
relativa all’impugnazione della pretesa impositiva, e con la quale le parti venivano rimesse
alla CTR della Campania, è passata in giudicato il 2/1/2008 a seguito di mancata riassunzione. Ai sensi dell’art. 25 del dpr 602/1973 deve pertanto ritenersi tempestiva la notifica
della cartella avvenuta il 4/9/2009.
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo
accolto ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della
Campania
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di
questo grado, ad altra sezione della CTR della Campania
Così deciso in Roma, 28/11/2013

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Assume la ricorrente la violazione dell’art. 392 e 393 c.p.c. laddove la CTR ha ritenuto

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