Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27973 del 07/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 07/12/2020, (ud. 14/07/2020, dep. 07/12/2020), n.27973

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24415-2014 proposto da:

C.M.C., ARC COSTRUZIONI SRL, A.A.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEL TRITONE 102, presso lo

studio dell’avvocato VITO NANNA, rappresentati e difesi dagli

avvocati CARMELA CARELLA, UMBERTO RAIMONDO, NICOLA RAIMONDO;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 581/2014 della COMM. TRIB. REG. di BARI,

depositata il 11/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/07/2020 dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

con sentenza n. 581/6/14 pubblicata l’11 marzo 2014 la Commissione tributaria regionale della Puglia ha confermato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Bari n. 147/21/12 con la quale erano stati rigettati i ricorsi riuniti proposti dalla A.R.C. Costruzioni s.r.l. e dai suoi soci A.A. e C.M.C. avverso gli avvisi di accertamento n. (OMISSIS), (OMISSIS), e (OMISSIS) emessi dall’Agenzia delle Entrate nei loro rispettivi confronti e con i quali era stato rideterminato il maggior reddito di Euro 153.000,00 nei confronti della società ai fini IRES ed IRAP ed un maggior imponibile IVA di Euro 5.100,00 e, conseguentemente, nei confronti delle due socie, il maggior reddito non dichiarato di Euro 31.212,00 ed una maggiore imposta IRPEF e relative addizionali regionale e comunale di Euro 8.006,00 in relazione alla A., ed il maggior reddito non dichiarato di Euro 29.988,00 ed una maggiore imposta IRPEF e relative addizionali regionale e comunale di Euro 12.070,00 in relazione alla C.;

che la Commissione tributaria regionale, confermando le considerazioni svolte dal giudice di primo grado, ha considerato gli avvisi di accertamento in questione legittimamente sottoscritti da delegato alla firma da parte del Direttore provinciale dell’Agenzia delle Entrate competente, e adeguatamente motivati sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, costituiti, in particolare dall’ammontare dei mutui contratti dagli acquirenti degli immobili venduti dalla società superiori ai prezzi di vendita dichiarati, e dalla restituzione di una caparra di Euro 50.000,00 a società esercente attività di carpenteria strumentale all’attività di costruzione, circostanza che fa presumere un costo non contabilizzato per lo svolgimento della propria attività; inoltre la Commissione tributaria regionale ha considerato che l’Ufficio aveva debitamente informato il delegato dell’amministratore della società dei motivi che avevano indotto alla verifica fiscale in questione;

che la A.R.C. Costruzioni s.r.l., e A.A. e C.M.C., queste ultime in proprio e nella qualità di socie della A.R.C. Costruzioni s.r.l., hanno proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolato su cinque motivi;

che l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso;

che con memoria del 3 marzo 2020 le ricorrenti hanno comunicato di avere chiesto ed ottenuto la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione per l’anno 2007 documentando i relativi pagamenti e gli attestati di pagamento da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione;

che i carichi oggetto della suddetta definizione agevolata comprendono anche i debiti di cui agli avvisi di accertamento oggetto del presente giudizio;

che conseguentemente non vi è più interesse a coltivare il presente giudizio ed il relativo ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse;

che le spese di giudizio vengono compensate e non si dà luogo alla condanna al pagamento del doppio contributo unificato stante il motivo sopraggiunto di inammissibilità.

PQM

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse; Compensa le spese; Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 14 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA