Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27972 del 30/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 30/10/2019, (ud. 25/09/2019, dep. 30/10/2019), n.27972

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 6751-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO

CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA CALDERARA,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUIGI

FERDINANDO BERARDI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2316/12/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il 17/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. RAGONESI

VITTORIO.

Fatto

CONSIDERATO

che la Commissione tributaria provinciale di Ferrara, con sentenza n. 66/13, sez 5, accoglieva il ricorso proposto da S.G. avverso l’avviso di liquidazione (OMISSIS) per registro 2009;

che avverso detta decisione l’Agenzia delle entrate proponeva appello innanzi alla CTR Emilia Romagna che, con sentenza 2316/2017, rigettava l’impugnazione confermando l’orientamento espresso dal giudice di primo grado;

che avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di tre motivi;

che ha resistito con controricorso la contribuente;

che la ricorrente ha presentato memoria con cui ha dedotto che l’avviso di liquidazione per cui è causa era stato emesso nei confronti della Immobiliare Palazzo di R.S. sas e dei soci coobbligati S.L. ed essa ricorrente S.G.;

che ha ulteriormente aggiunto che l’avviso in questione era stato impugnato separatamente da essa ricorrente e dagli altri due contribuenti;

che i ricorsi di questi ultimi due pendono innanzi a questa Corte con i numeri 6649/18 (quello della società Immobiliare Palazzo) e 6651/18 (quello di S.L.);

che la società immobiliare ha aderito alla definizione agevolata della controversia D.L. n. 119 del 2018 ex art. 6 anche ai fini della sospensione del giudizio;

che la ricorrente ha quindi chiesto la riunione del presente procedimento con gli altri due citati procedimenti con conseguente sospensione;

che la causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

RITENUTO

che il ricorso della società Immobiliare Palazzo (6649/18) per il quale è stata chiesta la definizione agevolata pende innanzi alla sezione 5;

che anche il ricorso 6651/18 (ric. S.L.) pende innanzi alla sezione 5

che appare opportuna la trasmissione della presente controversia alla predetta Sezione affinchè il Presidente di essa possa valutare di disporre la riunione dei procedimenti.

P.Q.M.

Rimette la causa alla 5 sezione.

Così deciso in Roma, il 25 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2019

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