Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27972 del 30/10/2019
Cassazione civile sez. VI, 30/10/2019, (ud. 25/09/2019, dep. 30/10/2019), n.27972
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 6751-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
S.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO
CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA CALDERARA,
che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUIGI
FERDINANDO BERARDI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2316/12/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il 17/07/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 25/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. RAGONESI
VITTORIO.
Fatto
CONSIDERATO
che la Commissione tributaria provinciale di Ferrara, con sentenza n. 66/13, sez 5, accoglieva il ricorso proposto da S.G. avverso l’avviso di liquidazione (OMISSIS) per registro 2009;
che avverso detta decisione l’Agenzia delle entrate proponeva appello innanzi alla CTR Emilia Romagna che, con sentenza 2316/2017, rigettava l’impugnazione confermando l’orientamento espresso dal giudice di primo grado;
che avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di tre motivi;
che ha resistito con controricorso la contribuente;
che la ricorrente ha presentato memoria con cui ha dedotto che l’avviso di liquidazione per cui è causa era stato emesso nei confronti della Immobiliare Palazzo di R.S. sas e dei soci coobbligati S.L. ed essa ricorrente S.G.;
che ha ulteriormente aggiunto che l’avviso in questione era stato impugnato separatamente da essa ricorrente e dagli altri due contribuenti;
che i ricorsi di questi ultimi due pendono innanzi a questa Corte con i numeri 6649/18 (quello della società Immobiliare Palazzo) e 6651/18 (quello di S.L.);
che la società immobiliare ha aderito alla definizione agevolata della controversia D.L. n. 119 del 2018 ex art. 6 anche ai fini della sospensione del giudizio;
che la ricorrente ha quindi chiesto la riunione del presente procedimento con gli altri due citati procedimenti con conseguente sospensione;
che la causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..
Diritto
RITENUTO
che il ricorso della società Immobiliare Palazzo (6649/18) per il quale è stata chiesta la definizione agevolata pende innanzi alla sezione 5;
che anche il ricorso 6651/18 (ric. S.L.) pende innanzi alla sezione 5
che appare opportuna la trasmissione della presente controversia alla predetta Sezione affinchè il Presidente di essa possa valutare di disporre la riunione dei procedimenti.
P.Q.M.
Rimette la causa alla 5 sezione.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2019