Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27972 del 21/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 21/12/2011, (ud. 27/10/2011, dep. 21/12/2011), n.27972

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 7164-2009 proposto da:

P.R., elettivamente domiciliata in ROMA VIA F.

FERRAIRONI 25 ED T3/C, presso lo studio dell’avvocato ATTOLINO

VITTORIO, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DEL TERRITORIO in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

e contro

COMUNE ROMA DIPARTIMENTO II U.O. TRIBUTI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 269/2007 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 13/02/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/10/2011 dal Consigliere Dott. CAMILLA DI IASI;

udito per il ricorrente l’Avvocato ATTOLINO, che si riporta;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico che non si oppone alla relazione.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. P.R. propone ricorso per cassazione nei confronti del Comune di Roma e dell’Agenzia del Territorio (quest’ultima resistente con controricorso) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di avvisi di liquidazione ICI di una unità immobiliare sita nel Comune di Roma nonchè dell’avviso di classamento relativo alla medesima unità, la C.T.R. Lazio confermava la sentenza di primo grado che aveva accolto solo parzialmente i ricorsi riuniti della contribuente.

2. Il primo motivo (col quale si deduce motivazione insufficiente e contraddittoria ex art. 360 c.p.c., n. 5) è inammissibile per mancanza della indicazione prevista dalla seconda parte dell’art. 366 bis c.p.c., a norma del quale il motivo di censura ex art. 360 c.p.c., n. 5 deve contenere una indicazione che, pur libera da rigidità formali, si deve concretizzare nella esposizione chiara e sintetica del fatto controverso e decisivo in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, essendo peraltro da evidenziare che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, l’onere di indicare chiaramente tale fatto ovvero le ragioni per le quali la motivazione è viziata deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma anche formulando, al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un “quid pluris” rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (v. cass. n. 8897 del 2008).

Qualora, peraltro, si ritenesse che, nonostante il diverso richiamo in rubrica, nel motivo in esame si sia inteso denunciare il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4 (per totale mancanza e/o apparenza della motivazione), mancherebbe il prescritto quesito di diritto.

Anche il secondo motivo di ricorso (col quale si deduce violazione di legge) è inammissibile per mancanza del quesito di diritto.

Alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 600,00 di cui 500,00 per onorari oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2011

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