Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27972 del 13/12/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 27972 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per legge Ricorrente
Contro
Industria Dolciaria e Alimentare Lucana Idal s.r.l. , in persona del legale rapp.te pro tempore
Intimata
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Basilicata n.
218/2010/1
depositata il 19/10/2010
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 28/11/2013 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Industria Dolciaria e Alimentare Lucana Idal s.r.l.
contro
l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto
dell’appello proposto dalla Agenzia
22/3/2008 che aveva accolto
contro la sentenza della CTP di Potenza n.
il ricorso avverso l’avviso di accertamento n. 59470 per
irpef 1997. Il ricorso si articola in unico motivo. Nessuna attività difensiva ha svolto la so-
Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n.
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Data pubblicazione: 13/12/2013
cietà. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo l’accoglimento del
ricorso . Il presidente ha fissato l’udienza del 28/11/2013 per l’adunanza della Corte in
Camera di Consiglio.
Motivi della decisione
Con unico motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 43 del dpr 600/73 e dell’art.
decaduto dalla pretesa impositiva.
La censura è fondata. L’art. 10 della L. 289/2002 dispone “Per i contribuenti che non si
avvalgono delle disposizioni recate dagli articoli da 7 a 9 della presente legge, in deroga
alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini di
cui all’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
e successive modificazioni, e all’articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono prorogati di due anni”.
La circostanza che la società non si sia avvalsa della disposizione di cui all’art.8 per sanare
la propria posizione quale sostituto d’imposta, comporta la tempestività dell’avviso relativo
all’anno 1998, notificato il 17/12/2005.
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo
accolto ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della
Basilicata
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di
questo grado, ad altra sezione della CTR della Basilicata
Così deciso in Roma, 28/11/2013
Il Presievte
dott. Ma
10 della L. 289/2002 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. laddove la CTR ha ritenuto l’Ufficio