Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27972 del 07/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 07/12/2020, (ud. 14/07/2020, dep. 07/12/2020), n.27972

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4733-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ARC COSTRUZIONI SRL, C.M.C., A.A.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEL TRITONE 102, presso lo

studio dell’avvocato VITO NANNA, rappresentati e difesi dagli

avvocati CARMELA CARELLA, NICOLA RAIMONDO, UMBERTO RAIMONDO;

– contrari correnti ricorrenti incidentali –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 46/2012 della COMM. TRIB. REG. di BARI,

depositata il 26/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/07/2020 dal Consigliere Dott. GIULIO MALSANO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

la società A.R.C. Costruzioni s.r.l. e le sue socie C.M.C. e A.A. hanno proposto distinti ricorsi avverso gli avvisi di accertamento con i quali l’Agenzia delle Entrate ha rideterminato il reddito conseguito dalla società e, conseguentemente, dalle sue socie citate, per gli anni 2004, 2005 e 2006 ai fini IRPEF, IRES ed IVA, e avverso le cartelle di pagamento conseguenti;

che con sentenza n. 64/21/2011 la Commissione tributaria provinciale di Bari ha accolto detti ricorsi riuniti affermando, per quanto rileva in questa sede, la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 2, non contenendo gli atti impugnati le precise ragioni che avevano indotto l’amministrazione finanziaria ad effettuare i controlli, e la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, commi 1 e 3, per non essere gli atti in questione sottoscritti dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate ma da un funzionario non appositamente delegato;

che la Commissione tributaria regionale della Puglia con sentenza n. 46/10/12 pubblicata il 26 giugno 2012 ha confermato la sentenza di primo grado pur accogliendo il primo motivo di appello proposto dall’Agenzia delle Entrate e relativo alla violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 2, affermando che l’amministrazione finanziaria aveva rispettato tale norma nella sua attività accertativa senza comprimere i diritti e le garanzie delle contribuenti in questione, ma rigettando il motivo di appello relativo alla violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, commi 1 e 3, ribadendo che gli atti impugnati non contenevano tutti gli elementi previsti da detta norma e, in particolare, la sottoscrizione;

che l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolato su due motivi;

che la A.R.C. Costruzioni s.r.l., C.M.C. in proprio e quale socia della A.R.C. Costruzioni s.r.l., e A.A. in proprio e quale socia della A.R.C. Costruzioni s.r.l. si sono costituite chiedendo il rigetto del ricorso e svolgendo ricorso incidentale condizionato articolato su tre motivi; successivamente illustrato dal deposito di memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con il primo motivo del ricorso principale si lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. In particolare si deduce che sussiste regolare delega alla firma degli atti impugnati e che la mancanza di allegazione di tale delega non è prevista quale causa di nullità dell’atto;

che con il secondo motivo si assume omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, in particolare si deduce che la sentenza impugnata non darebbe conto della decisione pronunciata non tenendo conto di quanto dedotto con l’atto di appello e, in particolare, della allegata delega alla firma;

che con il primo motivo del ricorso incidentale condizionato si lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, con riferimento alla lamentata violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 2;

che con il secondo motivo del ricorso incidentale condizionato si assume omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, con riferimento alla violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 3 e della L. n. 212 del 2000, art. 7, in relazione alla mancata allegazione del verbale agli atti di accertamento;

che con il terzo motivo del ricorso incidentale condizionato si lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, con riferimento alla violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), in relazione alla mancanza di indizi gravi, precisi e concordanti che avrebbero legittimato gli accertamenti contestati;

che il primo motivo del ricorso principale è fondato. Questa Corte ha recentemente statuito che la delega per la sottoscrizione dell’avviso di accertamento conferita dal dirigente del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 42, comma 1, è una delega di firma e non di funzioni: ne deriva che il relativo provvedimento non richiede l’indicazione nè del nominativo del soggetto delegato, nè della durata della delega, che pertanto può avvenire mediante ordini di servizio che individuino l’impiegato legittimato alla firma mediante l’indicazione della qualifica rivestita, idonea a consentire, “ex post”, la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l’atto (Cass. 29 marzo 2919 n. 8814; 19 aprile 2019 n. 11013). La Commissione tributaria regionale non ha dato corretta applicazione a tale principio confermando la pronuncia di accoglimento del ricorso avverso gli atti di accertamento sulla base della sola circostanza della mancanza della firma del capo dell’ufficio;

che il secondo motivo del ricorso principale è anche fondato. La sentenza impugnata non dà conto dei motivi di appello riprodotti nel ricorso per cassazione con particolare riferimento alla decisiva circostanza della rituale allegazione della delega di firma, omettendo la motivazione riguardo all’affermato difetto di valida sottoscrizione degli atti;

che il ricorso incidentale è inammissibile. Nel giudizio di cassazione, è inammissibile il ricorso incidentale condizionato con il quale la parte vittoriosa nel giudizio di merito sollevi questioni che siano rimaste assorbite, ancorchè in virtù del principio c.d. della ragione più liquida, non essendo ravvisabile alcun rigetto implicito, in quanto tali questioni, in caso di accoglimento del ricorso principale, possono essere riproposte davanti al giudice di rinvio (Cass. 23 luglio 2018 n. 19503);

che la sentenza impugnata va conseguentemente cassata in relazione al ricorso accolto, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Puglia in diversa composizione, a cui demanda anche il regolamento del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale; Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Puglia in diversa composizione. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente incidentale.

Così deciso in Roma, il 14 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2020

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