Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27971 del 21/12/2011
Cassazione civile sez. trib., 21/12/2011, (ud. 27/10/2011, dep. 21/12/2011), n.27971
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –
Dott. MERONE Antonio – Consigliere –
Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 7133-2009 proposto da:
COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO in persona del Sindaco pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. DENZA 20, presso lo
studio dell’avvocato ROSA LAURA, rappresentato e difeso dall’avvocato
DEL FEDERICO LORENZO, giusta delega a margine;
– ricorrente –
contro
CHELET IL PINGUINO DI BIZZARRI ADDOLORATA & C. SNC, (già
VITALI
SANTA e C. SAS di BIZZARRI FRANCO);
– intimato –
avverso la sentenza n. 104/2007 della COMM. TRIB. REG. di ANCONA,
depositata il 30/01/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
27/10/2011 dal Consigliere Dott. CAMILLA DI IASI;
Preso atto che il P.G. non ha formulato osservazioni sulla relazione
ex art. 380 bis c.p.c. notificatagli.
Fatto
FATTO E DIRITTO
1. Il Comune di San Benedetto del Tronto propone ricorso per cassazione nei confronti della società Chalet Il Pinguino di Bizzarri Addolorata & C. s.n.c. (che non ha resistito) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 1997/1999, la C.T.R. Marche dichiarava inammissibile l’appello del Comune per mancato deposito dell’atto d’appello presso la segreteria del giudice a quo, come previsto dall’art. 3 bis col quale il D.L. 30 settembre 2005, n. 203, applicabile al momento della proposizione dell’appello, aveva integrato il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, ultima parte prevedendo che “ove il ricorso non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, l’appellante deve, a pena d’inammissibilità, depositare copia dell’appello presso l’ufficio di segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata”.
2. L’unico motivo di ricorso (col quale, deducendo violazione di legge, il ricorrente si duole che i giudici d’appello non abbiano considerato che nella specie la notifica dell’appello era anteriore all’entrata in vigore della L. n. 248 del 2005 la quale, in sede di conversione del D.L. n. 203 del 2005, aveva integrato il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 con la disposizione in esame) è manifestamente fondato in quanto il ricorso in appello risulta spedito il 30.11.2005 e consegnato al destinatario il 1.12.2005, con la conseguenza che la notifica dell’appello si è completata anteriormente all’entrata in vigore della L. 2 dicembre 2005, n. 248 che, in sede di conversione del D.L. n. 293 del 2005, ha integrato il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 con la disposizione in esame. Tale disposizione, prevedendo una ulteriore formalità nella proposizione dell’appello derivante dalla scelta circa la modalità di notifica dello stesso, non può essere applicata ad una notifica effettuata sotto il vigore della disciplina precedente, ossia quando la scelta circa le modalità della medesima notifica è stata già compiuta, dovendo ritenersi che gli atti perfezionatisi prima dell’intervento di una novella in materia processuale, in difetto di una disciplina transitoria o di esplicite previsioni contrarie, restano regolati, anche negli effetti e nelle conseguenze derivabili dalle precipue caratteristiche dei medesimi (ad esempio, il trattarsi di notifica non effettuata a mezzo di ufficiale giudiziario), secondo il fondamentale principio “tempus regit actum”, dalla norma sotto il cui imperio sono stati posti in essere.
Alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso deve essere rigettato.
In assenza di attività difensiva, nessuna decisione va assunta in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2011