Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27971 del 13/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27971 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappreRicorrente

senta e difende per legge
Contro

Industria Dolciaria e Alimentare Lucana Idal s.r.l. , in persona del legale rapp.te pro
tempore

Intimata

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Basilicata n. 219/2010/1 depositata il 19/10/2010 ;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 28/11/2013 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Industria Dolciaria e Alimentare Lucana Idal s.r.l. contro l’Agenzia
delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto
dalla Agenzia contro la sentenza della CTP di Potenza n. 19/3/2008 che aveva accolto il ricorso
avverso l’avviso di accertamento n. 890070200833 per irpef 1998. Nessuna attività difensiva ha svolto

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n.

23762/12

Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 13/12/2013

la società. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo l’accoglimento

del ricorso. Il presidente ha fissato l’udienza del 28/11/2013 per l’adunanza della Corte
in Camera di Consiglio.
Motivi della decisione
In caso di mancata produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato

del servizio postale ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ., – richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento
notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio-, in assenza
di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile (
Sez. 2, Sentenza n. 13639 del 04/06/2010; Sentenza n. 627 de/ 14/01/2008). La mancata produzione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, dell’avviso di ricevimento suddetto e la mancata costituzione della società comportano, quindi, la declaratoria di
inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile
Così deciso in Roma, 28/11/2013

Il Pre
dott.

nte

contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo

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