Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27970 del 13/12/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 27970 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per
legge
Ricorrente
Contro
Industria Dolciaria e Alimentare Lucana Idal s.r.l. , in persona del legale rapp.te pro tempoIntimata
re
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Basilicata n.
221/2010/1 depositata il 19/10/2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 28/11/2013 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Industria Dolciaria e Alimentare Lucana Idal s.r.l.
contro
l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto
dell’appello proposto dalla Agenzia
20/3/2008 che
aveva accolto
contro la sentenza della CTP di Potenza n.
il ricorso avverso l’avviso di accertamento n.
Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 23761/12
Ordinanza pag. 1
Data pubblicazione: 13/12/2013
890070200852 per irpef 2002. Il ricorso proposto si articola in due motivi. Nessuna attività
difensiva ha svolto la società. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo l’accoglimento del ricorso . Il presidente ha fissato l’udienza del 28/11/2013 per
l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio.
Motivi della decisione
l’appello sul rilievo della mancata allegazione del PVC prodotto in sede di gravame.
La censura è fondata in quanto la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti in appello,
prevista dall’art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, può essere esercitata anche al di
fuori degli stretti limiti fissati dall’art. 345 cod. proc. civ.. Quanto sopra ha effetto assorbente
sul secondo motivo . Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata in relazione al
motivo accolto ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR
della Basilicata.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Basilicata
Così deciso in Roma, 28/11/2013 Il P’-si. -nte
Assume la ricorrente la violazione dell’art. 58 del d.lgs. 546/92 laddove la CTR ha respinto