Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2797 del 09/02/2010
Cassazione civile sez. II, 09/02/2010, (ud. 15/06/2009, dep. 09/02/2010), n.2797
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 9193/2007 proposto da:
R.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANDREA DORIA
16/C, presso il Dott. MONGIOVI’ ANTONELLA, rappresentato e difeso
dall’avvocato MONGIOVI’ Alfonso (avviso postale Via Esseneto n. 86 –
92100 Agrigento), giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI AGRIGENTO;
– intimato –
avverso l’ordinanza R.G. 1346/06 del GIUDICE DI PACE di AGRIGENTO del
21.12.06, depositata il 28/12/2006;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
15/06/2009 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Parte ricorrente, R.L., impugna l’ordinanza Giudice di Pace Agrigento del 28 dicembre 2006 nei confronti del COMUNE DI AGRIGENTO. Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., il consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che il ricorso possa essere accolto.
La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti.
All’udienza camerale la Procura Generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
La Corte condivide le conclusioni della Procura Generale e l’avviso del consigliere relatore che di seguito si riporta integralmente:
“Il ricorso appare manifestamente fondato. Il Giudice di Pace ha erroneamente dichiarato tardivo il ricorso proposto ai sensi della L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23.
Il giudice di pace, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 1, ha dichiarato inammissibile, perchè tardiva, l’opposizione in questione, facendo riferimento al deposito del ricorso avvenuto in data 5 dicembre 2006 a fronte della notifica del provvedimento opposto, che ha considerato come avvenuta il 28 settembre 2006.
Parte ricorrente lamenta che il Giudice di Pace ha erroneamente considerato come data della notifica, effettuata a mezzo posta, quella nella quale l’ufficiale postale aveva dato notizia dell’avvenuto deposito del plico presso l’ufficio postale (28 settembre 2006) e non quella in cui il plico fu ritirato (7 ottobre 2006) con violazione e falsa applicazione dell’art. 149 c.p.c. e della L. n. 890 del 1982.
In effetti, il Giudice di Pace non ha considerato come data dell’avvenuta notifica quella del ritiro dei plico, ma quella in cui fu comunicato l’avvenuto deposito del plico, così incorrendo nella denunciata violazione. Infatti, l’art. 4 della legge richiamata prevede, al suo ultimo comma, che “i termini, che decorrono dalla notificazione eseguita per posta, si computano dalla data di consegna del plico”, mentre l’art. 8, comma 4 (nel testo applicabile ratione temporis, essendo la notificazione avvenuta dopo l’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 35 del 2005, che ha sostituito l’originario comma) prevede che “La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata di cui al secondo comma ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore”.
Calcolato correttamente il numero dei giorni intercorsi tra la data della notifica (7 ottobre 2006) e quella di deposito del ricorso (5 dicembre 2008), quest’ultimo risultava tempestivo”.
Il ricorso va accolto, il provvedimento impugnato cassato, e la causa va rimessa per nuovo esame ad altro giudice del merito pari ordinato, che si indica in diverso magistrato dello stesso ufficio, cui è anche demandato, ex art. 385 c.p.c., di pronunziare sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altro Giudice di Pace di Agrigento, che deciderà anche sulle spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2010