Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2797 del 06/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2797 Anno 2018
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: FERNANDES GIULIO

ORDINANZA
sul ricorso 26108-2016 proposto da:
SODANO FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
COLA DI RIENZO 28, presso lo studio dell’avvocato RICCARDO
BOLOGNESI, rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO
BARONE;
– ricorrente contro
COMUNE DI CERCOLA, in persona del Sindaco, elettivamente
domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la
CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dall’avvocato ROSARIO D’ORAZIO;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 06/02/2018

avverso la sentenza n. 2998/2016 della CORTE D’APPELLO di
NAPOLI, emessa 1’11/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 06/12/2017 dal Consigliere Dott. GIULIO
FERN ANDES.

che, con sentenza dell’H maggio 2015, la Corte di appello di
Napoli, in riforma della decisione del Tribunale di Nola, rigettava la
domanda proposta a Sodano Francesco nei confronti del Comune di
Cercola – di cui esso istante era dipendente con la qualifica di “istruttore
di vigilanza” – ed intesa ad ottenere il riconoscimento nonché la
corresponsione in una ulteriore indennità compensativa della maggior
penosità del lavoro svolto in giorno festivo domenicale oltre il sesto
giorno consecutivo di attività;

che, ad avviso della Corte territoriale, la controversia in questione
concerneva l’applicazione dell’art. 24 , secondo comma, del CCNL per
il Personale degli Enti Locali del 14.9.2000, norma questa che prevedeva
un compenso per l’attività prestata “per particolari esigenze di servizio”,
ossia per esigenze che esulavano dall’articolazione ordinaria del lavoro,
compenso che non poteva essere cumulato con la maggiorazione
prevista dall’art. 22, quinto comma, del CCNL citato a favore del
personale turnista — in cui pacificamente rientrava il Sodano – che avesse
prestato la propria attività in giorno festivo ricadente nel turno citato;

che per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il Sodano
affidato ad un unico motivo cui resiste il Comune di Cercola con
controricorso;

che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis
cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto
di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
Ric. 2016 n. 26108 sez. ML – ud. 06-12-2017
-2-

RILEVATO

che il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata;
CONSIDERATO
che con l’unico motivo di ricorso si deduce nullità della sentenza per
violazione e falsa applicazione del disposto di cui all’art. 112 cod. proc.
civ. ( in relazione all’art. 360, primo comma, n.4, cod. proc. civ.)

primo comma, n.3, cod. proc. civ.) per avere la Corte di appello
pronunciato su una domanda non proposta ed assolutamente estranea al
thema decidendum;
che il motivo è fondato in quanto risulta evidente dalla lettura
dell’impug-nata sentenza che il giudice del gravame ha erroneamente
ritenuto che il Sodano << Nel presente giudizio ..... non ha rivendicato le maggiorazioni di cui all'art. 24 CCNI, per prestazioni rese in giorno destinato a risposo settimanale; non ha lamentato la mancata fruizione del riposo compensativo; non ha dedotto il superamento del normale orario di lavoro. Infatti, ha avanzato la sua rivendicazione per la stessa prestazione lavorativa resa in turno, nel normale orario di lavoro, solo in quanto coincidente con una giornata festiva infrasettimanale, così intendendo infondatamente cumulare due benefici per finalità e situazioni diverse.>> mentre il ricorrente aveva chiaramente chiesto il
riconoscimento nonché la corresponsione in una ulteriore indennità
compensativa della maggior penosità del lavoro svolto in giorno festivo
domenicale oltre il sesto giorno consecutivo di attività, ovvero il
risarcimento del danno conseguente all’usura psicofisica per non aver
goduto, su richiesta del datore di lavoro, del riposo settimanale;
che, in sostanza, l’impugnata sentenza ha violato il principio della
corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, di cui all’art.112 cod.
proc. civ., avendo pronunciato su una domanda del tutto diversa da
quella proposta;
Ric. 2016 n. 26108 sez. ML – ud. 06-12-2017
-3-

nonché falsa applicazione dell’art. 36 Cost. ( in relazione all’art. 360,

che, pertanto, in dissenso dalla proposta del relatore, il ricorso va
accolto e l’impugnata sentenza cassata con rinvio alla Corte di Appello
di Napoli in diversa composizione che provvederà anche in ordine alle
spese del presente giudizio di legittimità;

P.Q.M.

Corte di Appello di Napoli in diversa composizione anche per le spese
del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2017
1 Presidente

La Corte, accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla

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