Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2797 del 02/02/2017


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Cassazione civile, sez. II, 02/02/2017, (ud. 01/12/2016, dep.02/02/2017),  n. 2797

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22668-2012 proposto da:

COMO SRL (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE DELLE

MEDAGLIE D’ORO 48, presso lo studio dell’avvocato GIULIO

MASTROIANNI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

LAVIT SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. NICOTERA 29 SC.

IX INT. 11, presso lo studio dell’avvocato STEFANO FIORE, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato DANIELE ANGELO GIUSTO

con procura speciale notarile di AMBURGO del 25/11/2016 rep. 3750;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3482/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 28/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/12/2016 dal Consigliere Dott. CORRENTI VINCENZO;

uditi gli Avvocati FIORE Stefano, Daniele Angelo GIUSTO con procura

notarile depositata in udienza, difensori della società resistente

che si riportano agli atti depositati e chiedono l’inammissibilità

del ricorso, depositano nota spese;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO LUCIO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione 9.11.2004 Lavit srl conveniva davanti al tribunale di Roma Sogesta srl esponendo di aver concluso un preliminare per l’acquisto di un appartamento in Roma Viale Manzoni 35 b-37 per il quale aveva versato una caparra confirmatoria di Euro 450.000 con previsione di versare il saldo entro la stipula del definitivo, che doveva avvenire il 28.2.2003, ma vani erano stati gli inviti e le diffide a comparire davanti al notaio anzi la convenuta aveva proposto un differimento.

Chiedeva dichiararsi legittimo il recesso ex art. 1385 c.c. con condanna della convenuta al pagamento di Euro 700.000 oltre interessi di cui al D.Lgs. n. 231 del 2002. Si costituiva Sogesta rilevando che si era fusa per incorporazione nella Misano Immobiliare srl e deducendo la nullità del preliminare per mancata specificazione dell’oggetto e del prezzo.

Il tribunale dichiarava risolto per comune volontà delle parti il preliminare e dava atto che la convenuta aveva integralmente restituito la somma spettante all’attrice, sentenza appellata dalla Lavit con la resistenza di COMO srl nella quale era stata incorporata la Misano Immobiliare.

La Corte di appello di Roma accoglieva il gravame e dichiarava legittimo il recesso della Lavit con condanna al pagamento di Euro 450.000 oltre interessi legali ed alle spese richiamando le comunicazioni tra le parti e statuendo che era provato l’inadempimento della promittente venditrice alle obbligazioni assunte col preliminare.

Ricorre COMO srl con due motivi, resiste Lavit.

Le parti hanno presentato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si denunzia, col primo motivo violazione degli artt. 343, 101 e 112 c.p.c., art. 2909 c.c. per avere la corte di appello ritenuto definitivamente precluso l’esame della eccezione di nullità sollevata in primo grado e riproposta in appello in ragione della insufficienza dei motivi e della mancata proposizione dell’appello incidentale mentre è rilevabile di ufficio.

Col secondo motivo si lamenta violazione degli artt. 1421, 1418, 1325, 1346, 1362 e 1174 c.c. in ordine all’affermazione che oggetto e prezzo erano esattamente determinati.

Le censure sono infondate.

Il ordine al primo motivo vero è che la nullità in astratto è rilevabile di ufficio anche in sede di legittimità ma ove non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto ed il motivo è privo di autosufficienza e carente di interesse perchè la questione è stata esaminata dalla Corte di appello.

E’ anche pacifico che COMO srl si è limitata a chiedere il rigetto dell’appello per cui l’effetto devolutivo era limitato all’esame delle doglianze dell’appellante.

In ordine al secondo è principio consolidato che l’opera dell’interprete, mirando a determinare una realtà storica ed obiettiva, qual è la volontà delle parti espressa nel contratto, è tipico accertamento in fatto istituzionalmente riservato al giudice del merito, censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali d’ermeneutica contrattuale posti dagli artt. 1362 ss. c.c., oltre che per vizi di motivazione nell’applicazione di essi; pertanto, onde far valere una violazione sotto entrambi i due cennati profili, il ricorrente per cassazione deve, non solo fare esplicito riferimento alle regole legali d’interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito siasi discostato dai canoni legali assuntivamente violati o questi abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti.

Di conseguenza, ai fini dell’ammissibilità del motivo di ricorso sotto tale profilo prospettato, non può essere considerata idonea – anche ammesso ma non concesso lo si possa fare implicitamente – la mera critica del convincimento, cui quel giudice sia pervenuto, operata mediante la mera ed apodittica contrapposizione d’una difforme interpretazione a quella desumibile dalla motivazione della sentenza impugnata, trattandosi d’argomentazioni che riportano semplicemente al merito della controversia, il cui riesame non è consentito in sede di legittimità (e pluribus, Cass. 9.8.04 n. 15381, 23.7.04 n. 13839, 21.7.04 n. 13579, 16.3.04 n. 5359, 19.1.04 n. 753).

Nè può utilmente invocarsi la mancata considerazione del comportamento delle parti.

Ad ulteriore specificazione del posto principio generale d’ordinazione gerarchica delle regole ermeneutiche, il legislatore ha, inoltre, attribuito, nell’ambito della stessa prima categoria, assorbente rilevanza al criterio indicato nell’art. 1362 c.c., comma 1, – eventualmente integrato da quello posto dal successivo art. 1363 c.c., per il caso di concorrenza d’una pluralità di clausole nella determinazione del pattuito – onde, qualora il giudice del merito abbia ritenuto il senso letterale delle espressioni utilizzate dagli stipulanti, eventualmente confrontato con la ratio complessiva d’una pluralità di clausole, idoneo a rivelare con chiarezza ed univocità la comune volontà degli stessi, cosicchè non sussistano residue ragioni di divergenza tra il tenore letterale del negozio e l’intento effettivo dei contraenti, detta operazione deve ritenersi utilmente compiuta, anche senza che si sia fatto ricorso al criterio sussidiario dell’art. 1362 c.c., comma 2, che attribuisce rilevanza ermeneutica al comportamento delle parti successivo alla stipulazione (Cass. 4.8.00 n. 10250, 18.7.00 n. 9438, 19.5.00 n. 6482, 11.8.99 n. 8590, 23.11.98 n. 11878, 23.2.98 n. 1940, 26.6.97 n. 5715, 16.6.97 n. 5389).

La sentenza ha statuito, con accertamento in fatto insindacabile in questa sede, che oggetto del preliminare era un appartamento al quarto piano in (OMISSIS) di mq 208,03 ben identificato nella sua oggettiva consistenza mentre è pacifico che il prezzo era lo stesso indicato nell’atto 18.12.2003 con cui Sogesta aveva acquistato da SGR Investire immobiliare.

Le missive sono state richiamate ad ulteriore riprova di quanto statuito. Donde il rigetto del ricorso con condanna alle spese riferite solo ai compensi posto che la nota spese prodotta non indica spese vive.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese liquidate in euro 8000 per compensi, oltre accessori.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2017

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