Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27969 del 30/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 30/10/2019, (ud. 27/06/2019, dep. 30/10/2019), n.27969

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21611-2018 proposto da:

Z.A. SRL, in persona dell’Amministratore Unico pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 63,

presso lo studio dell’avvocato LUCIANO GARATTI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ALBERTO FERRARI;

– ricorrente –

contro

ALFANEWS SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELLA LIBERTA’ 13, presso

lo studio dell’avvocato AGOSTINO GESSINI, rappresentata e difesa

dall’avvocato MARCO PANOZZI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 178/2018 del TRIBUNALE di AREZZO, depositata

il 13/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GIANNITI

PASQUALE.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. La Società Z.A. Srl, in persona del proprio amministratore unico Z.G., ha proposto ricorso avverso la sentenza n. 293/2018 del Tribunale di Arezzo, che, rigettando l’impugnazione proposta dalla società, ha confermato integralmente la sentenza n. 302/2016 del Giudice di Pace di Arezzo. Quest’ultimo, nel rigettare l’opposizione proposta dalla società ex art. 645 c.p.c., aveva confermato il decreto ingiuntivo con il quale la società era stata condannata al pagamento di prestazioni (consistenti nell’istallazione di un router per il collegamento a internet) svolte da Alfanews Srl in suo favore.

2. Ha resistito con controricorso la Società Alfanews – Divisione Longobarda.it srl.

3. Essendosi ritenute sussistenti dal relatore designato le condizioni per definire il ricorso con il procedimento ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata redatta proposta ai sensi di tale norma e ne è stata fatta notificazione ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

4. In vista dell’odierna adunanza la società ricorrente ha depositato ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Il ricorso è affidato a 4 motivi con i quali la società ricorrente denuncia “l’erronea, contraddittoria e carente motivazione della sentenza” circa: a) il difetto di legittimazione; b) la contestazione dei vizi; c) la contestazione della sottoscrizione; d) l’effettiva ricostruzione dei fatti e/o l’omissione di ogni attività istruttoria.

In sintesi la società ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale, quale giudice di appello: ha ritenuto la legittimazione passiva di essa società; ha respinto l’eccezione di sussistenza del vizio eccepito del cattivo funzionamento del router, che non aveva mai formato oggetto di accertamento tecnico; ha ritenuto che il contratto azionato in giudizio era stato sottoscritto dal suo legale rappresentante senza considerare che l’amministratore in carica al momento della stipula del contratto aveva disconosciuto la firma e che la società resistente non aveva formulato istanza di verificazione; ha ricostruito i fatti senza assumere i mezzi di prova richiesti.

Secondo la società ricorrente, nel caso di specie si sarebbe radicato un rapporto fondato su una fattura illegittimamente emessa e destinata a soggetto giuridico non legittimato.

2. Il ricorso è inammissibile.

2.1. In primo luogo, il ricorso, nel limitarsi a descrivere lo svolgimento del solo processo di appello, non rispetta il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, che, essendo considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso, deve consistere in una esposizione che deve garantire alla Corte di cassazione, di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass. sez. un. 11653 del 2006).

La prescrizione del requisito risponde non ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass. sez. un. 2602 del 2003). Stante tale funzione, per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed in fine del tenore della sentenza impugnata.

Poichè detti contenuti non si ritrovano nell’esposizione del fatto, il ricorso è inammissibile.

2.2. Il ricorso è inammissibile anche ai sensi dell’art. 366 c.p.c., nn. 4 e 6, per mancata specifica indicazione dei motivi e dei documenti sui quali si fonda. Invero, non sono indicati gli atti processuali ed i documenti sui quali il ricorso si fonda; non è indicato dove e quando detti atti e documenti sono stati prodotti; non sono indicati i motivi di appello proposti avverso la sentenza di primo grado e neppure le parti della sentenza impugnata, oggetto di censura.

2.3. Occorre aggiungere che tutti e quattro i motivi di ricorso evocano il precedente paradigma del n. 5, in quanto denunciano vizio di motivazione, cioè un vizio che, a seguito della riforma del 2012, non è più denunciabile in Cassazione, prevedendo l’art. 360 c.p.c., n. 5, soltanto l’omesso esame di un fatto storico controverso e decisivo.

Nè nel caso di specie può dirsi che si tratti di motivazione inesistente, vizio che può comportare la nullità della sentenza con riferimento a quanto previsto dall’art. 132 c.p.c., n. 4. Invero il Tribunale: ha ritenuto provato il rapporto contrattuale tra le parti, in relazione alla installazione del router per il collegamento ad internet, sulla base dello scambio di email intercorso tra le due società; sulla base di detta documentazione (nella quale non è contenuto alcun riferimento ai vizi denunciati a seguito della notifica del decreto ingiuntivo) ha anche escluso la sussistenza di vizi nella fornitura del servizio; ha poi ritenuto irrilevante il disconoscimento operato dalla Zanoli, in considerazione della sua genericità, non essendo neppure stato indicato il documento disconosciuto, con la conseguenza che controparte non era tenuta a proporre istanza di verificazione (peraltro tale ratio decidendi non è stata impugnata dalla ricorrente); ed ha ritenuto inammissibile la prova orale richiesta in considerazione della sua genericità.

2.4. Infine, occorre rilevare che nella specie entrambi i giudici di merito sono pervenuti alle medesime conclusioni sia in punto di fatto che di diritto, mentre la società ricorrente non ha assolto l’onere che su di essa gravava di indicare le ragioni di fatto poste a base delle due sentenze di merito, dimostrando che esse erano tra loro diverse.

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali, nonchè al pagamento dell’ulteriore importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo.

PQM

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– condanna parte ricorrente al pagamento in favore di parte resistente delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 6.100 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2019

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