Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27969 del 21/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 21/12/2011, (ud. 27/10/2011, dep. 21/12/2011), n.27969

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 30318-2007 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

ROCHE SPA;

– intimato –

sul ricorso 467-2008 proposto da:

ROCHE SPA in persona dell’Amministratore Delegato e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

GIACOMO PUCCINI 9, presso lo studio dell’avvocato PERRONE LEONARDO,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato TARDELLA

GIANMARCO, con procura speciale notarile del Not. Dr. SERGIO BARENGHI

in MILANO, rep. n. 132782 del 05/12/2007;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 73/2007 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 10/09/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/10/2011 dal Consigliere Dott. CAMILLA DI IASI;

Preso atto che il P.G. non ha formulato osservazioni sulla relazione

ex art. 380 bis c.p.c. notificatagli.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della Roche s.p.a. (che resiste con controricorso proponendo altresì ricorso incidentale) e avverso la sentenza con la quale – in controversia concernente impugnazione di avviso di accertamento e cartella di pagamento relativi a Irap per l’anno 1999- la C.T.R. Lombardia confermava la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della società.

2. Deve essere innanzitutto disposta la riunione dei due ricorsi siccome proposti avverso la medesima sentenza.

Il primo motivo del ricorso principale (col quale, deducendo violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 la ricorrente chiede a questa Corte di dire se manchi di specifici motivi di impugnazione ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 l’appello col quale si ripropongono gli stessi motivi già esposti in primo grado) è inammissibile per inidonea formulazione del quesito di diritto e difetto di autosufficienza.

In proposito la giurisprudenza di questo giudice di legittimità ritiene ammissibile D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 53 l’appello nel quale si ripropongono le medesime ragioni addotte in primo grado solo in presenza di determinate condizioni (v. da ultimo SU n. 25057 del 2008, secondo la quale, ai fini della specificità dei motivi, l’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto invocate a sostegno dell’appello può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purchè ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice). La ricorrente avrebbe dovuto pertanto riportare in ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza, il contenuto dell’appello proposto e in ogni caso formulare un quesito che lasciasse comprendere a questo giudice di legittimità, dalla sola lettura di esso, inteso come sintesi logico-giuridica della questione, l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e la regola da applicare secondo la prospettazione della ricorrente, risultando pertanto inadeguato un quesito che (come nella specie) sia assolutamente astratto in quanto privo di ogni specificità in relazione alla corrispondente “ratio decidendi” della sentenza impugnata e la cui formulazione non consenta a questa Corte di cogliere la rilevanza della risposta al quesito ai fini della decisione del motivo ed in ogni di rendere una risposta al quesito medesimo suscettibile di risolvere la questione controversa e di ricevere applicazione in controversie future (v. tra molte altre cass. n. 7197 del 2009 e n. 8463 del 2009, nonchè SU n. 7257 del 2007 e SU n. 7433 del 2009).

Anche il secondo motivo (col quale si deduce insufficiente motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5) è inammissibile per mancanza della indicazione prevista dalla seconda parte dell’art. 366 bis c.p.c., a norma del quale il motivo di censura ex art. 360 c.p.c., n. 5 deve contenere una indicazione che, pur libera da rigidità formali, si deve concretizzare nella esposizione chiara e sintetica del fatto controverso e decisivo in relazione al quale la motivazione si assume insufficiente, essendo peraltro da evidenziare che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, l’onere di indicare chiaramente tale fatto ovvero le ragioni per le quali la motivazione è viziata deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma anche formulando, al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un “quid pluris” rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (v. cass. n. 8897 del 2008). E’ poi appena il caso di sottolineare che l’indicazione de qua deve sempre avere ad oggetto (non più un “punto” o una questione ma) un fatto preciso, inteso sia in senso naturalistico che normativo, ossia un fatto “principale” o eventualmente anche “secondario”, purchè controverso e decisivo, e che nella specie manca non solo una indicazione costituente un quid pluris rispetto alla illustrazione del motivo, ma manca altresì l’individuazione di un fatto preciso rispetto al quale la motivazione risulti omessa nonchè l’evidenziazione della carattere decisivo e della natura controversa del medesimo E’ inoltre da aggiungere che, dolendosi nella censura in esame della mancata esposizione delle ragioni per cui i motivi esposti in grado di appello e coincidenti con quelli già illustrati in primo grado erano da ritenere non specifici, la ricorrente si riferisce innanzitutto ad una insufficienza della motivazione in diritto, rispetto alla quale non è configurabile il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Infine anche il terzo e il quarto motivo (coi quali la ricorrente principale censura la decisione assunta dai giudici della C.T.R. in relazione alle censure proposte in appello) sono inammissibili, posto che, secondo le sezioni unite di questa Corte (v. SU n. 3840 del 2007), qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si è spogliato della potestas iudicandi in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l’onere nè l’interesse ad impugnare, con la conseguenza che è ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta ad abundantiam nella sentenza gravata.

Il ricorso principale deve essere dichiarato inammissibile con conseguente assorbimento del ricorso incidentale. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

Riunisce i ricorsi. Dichiara inammissibile il ricorso principale e assorbito l’incidentale. Condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.600,00 di cui Euro 3.500,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2011

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