Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27969 del 13/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 27969 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per legge Ricorrente
Contro
Raso Domenica

Intimata

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia
n. 82/49/10

depositata il 21/6/2010;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 28/11/2013 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Raso Domenica

contro l’Agenzia delle Entrate è stata

definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto dalla
contribuente

contro la sentenza della CTP di Como n. 194/1/2008 che ne aveva respinto

il ricorso avverso l’avviso di accertamento n. ROU01AC00535 per irpef 2000. Il ricorso
proposto si articola in due motivi. Nessuna attività difensiva ha svolto l’intimata. Il relato-

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n.

9386

23667/12

Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 13/12/2013

re ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo l’accoglimento del ricorso . Il
presidente ha fissato l’udienza del 28/11/2013 per l’adunanza della Corte in Camera di
Consiglio.
Motivi della decisione
Con primo motivo la ricorrente la violazione dell’art. 112 c.p.c. laddove la CTR ha fondato

stante tale circostanza non fosse stata contestata dalla contribuente. La censura appare fondata non risultando che la contribuente abbia contestato in sede di merito la definitività
dell’accertamento ai fini dell’imposta di registro. Quanto sopra ha effetto assorbente sul
secondo motivo con il quale la ricorrente assume la violazione degli artt. 38 e 39 del dpr
600/73, in relazione all’art. 51 del dpr 131/86, laddove la CTR ha escluso la rilevanza, ai
fini della plusvalenza, dell’accertamento non definitivo emesso ai fini dell’imposta di registro.
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo
accolto ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della
Lombardia
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Lombardia
Così deciso in Roma, 28/11/2013

Il P sì ente
dott.

ala

la propria decisione sulla non definitività dell’accertamento dell’imposta di registro nono-

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA