Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27969 del 13/12/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 27969 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per legge Ricorrente
Contro
Raso Domenica
Intimata
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia
n. 82/49/10
depositata il 21/6/2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 28/11/2013 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Raso Domenica
contro l’Agenzia delle Entrate è stata
definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto dalla
contribuente
contro la sentenza della CTP di Como n. 194/1/2008 che ne aveva respinto
il ricorso avverso l’avviso di accertamento n. ROU01AC00535 per irpef 2000. Il ricorso
proposto si articola in due motivi. Nessuna attività difensiva ha svolto l’intimata. Il relato-
Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n.
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Data pubblicazione: 13/12/2013
re ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo l’accoglimento del ricorso . Il
presidente ha fissato l’udienza del 28/11/2013 per l’adunanza della Corte in Camera di
Consiglio.
Motivi della decisione
Con primo motivo la ricorrente la violazione dell’art. 112 c.p.c. laddove la CTR ha fondato
stante tale circostanza non fosse stata contestata dalla contribuente. La censura appare fondata non risultando che la contribuente abbia contestato in sede di merito la definitività
dell’accertamento ai fini dell’imposta di registro. Quanto sopra ha effetto assorbente sul
secondo motivo con il quale la ricorrente assume la violazione degli artt. 38 e 39 del dpr
600/73, in relazione all’art. 51 del dpr 131/86, laddove la CTR ha escluso la rilevanza, ai
fini della plusvalenza, dell’accertamento non definitivo emesso ai fini dell’imposta di registro.
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo
accolto ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della
Lombardia
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Lombardia
Così deciso in Roma, 28/11/2013
Il P sì ente
dott.
ala
la propria decisione sulla non definitività dell’accertamento dell’imposta di registro nono-