Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27968 del 30/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 30/10/2019, (ud. 27/06/2019, dep. 30/10/2019), n.27968

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20992-2018 proposto da:

L.G. O GI., L.R., L.F.C.,

L.V., LO.GI., l.g., nella qualità di

eredi di L.E., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ORTI

DELLA FARNESINA 126, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO STELLA

RICHTER, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

CLAUDIO CASTAGNETTI;

– ricorrenti –

contro

FONDIARIA SAI ASSICURAZIONI SPA ORA UNIPOLSAI SPA, M.G.,

MILANO ASSICURAZIONI SPA, D.S., AVIS AUTONOLEGGIO SPA

ORA AVIS BUDGET ITALIA SPA, L.A., L.C.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 79/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 09/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GIANNITI

PASQUALE.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. l.g., Lo.Gi., L.C., L.V., L.G. e L.F.C. (tutti in proprio e in qualità di eredi di L.E.), nonchè L.R. hanno presentato ricorso avverso la sentenza n. 79/2018 della Corte di Appello di Bologna che, accogliendo la loro impugnazione, ha riformato la sentenza n. 622/2008 del Tribunale di Piacenza.

Secondo quanto esposto nel libello introduttivo dai congiunti del defunto L.L.: quest’ultimo in data 23/1/2000 stava procedendo lungo la via pubblica alla guida del proprio ciclomotore, allorquando, giunto ad un incrocio, si era arrestato vicino alla mezzeria con l’intenzione di svoltare a sinistra e, in tale frangente, era stato investito dall’autovettura condotta da M.G. (assicurata con la compagnia Milano), che stava provenendo dall’opposto senso di marcia. A seguito dell’investimento, L.L. era stato sbalzato sull’altra corsia dove uno o più veicoli sconosciuti lo avevano arrotato, trascinandolo per otto metri e provocandone la morte.

Il giudice di primo grado aveva dichiarato l’assenza di responsabilità in capo a M.G., conducente del veicolo investitore, ma la Corte, nell’escludere qualsivoglia responsabilità della Fondiaria-Sai (quale impresa designata dal FGVS), ha dichiarato che il sinistro occorso in data 23 gennaio 2000 (nel quale è deceduto L.E.) era ascrivibile nella misura del 70% a responsabilità di quest’ultimo ed ha conseguentemente condannato in solido il M. (quale conducente del veicolo investitore), Avis Autonoleggio spa (proprietaria del mezzo) e Milano Assicurazioni (compagnia assicuratrice) al pagamento a titolo di risarcimento del 30% del danno in favore degli Eredi L..

2. Non è stata svolta attività difensiva da parte di nessuno degli intimati.

3. Essendosi ritenute sussistenti dal relatore designato le condizioni per definire il ricorso con il procedimento ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata redatta proposta ai sensi di tale norma e ne è stata fatta notificazione ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

4. In vista dell’odierna adunanza non sono state depositate memorie.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.II ricorso è affidato a due motivi.

1.1. Con il primo, articolato in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, gli eredi di L.E. censurano la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte territoriale ha omesso di considerare che dalla espletata c.t.u. era emerso che, dopo la prima fase del sinistro (e cioè dopo lo scontro del motociclo condotto dal L. con l’auto Opel Vectra condotta dal M., scontro che aveva comportato soltanto fratture costali e la frattura del femore), erano sopraggiunti uno o più veicoli rimasti ignoti che avevano arrotato e trascinato per circa 8 metri il corpo del L., provocandogli lesioni letali (lo sfacelo del capo, la maggior parte delle fratture costali dorsali, del bacino e della colonna vertebrale), con la conseguenza che il L., dopo l’urto con il veicolo del M., era ancora vivo e sarebbe sopravvissuto se non fosse transitato il veicolo rimasto ignoto.

1.2. Con il secondo motivo, articolato in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell’art. 2055 c.c. e dell’art. 116 c.p.c., nonchè dei principi di responsabilità solidale e di valutazione delle prove e delle presunzioni nella parte in cui la Corte territoriale non ha nemmeno ritenuto che il successivo arrotamento sia stato concausa del sinistro mortale, con conseguente affermazione della responsabilità anche del conducente dell’auto rimasta ignota e quindi dell’impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada.

2. Il ricorso è inammissibile.

2.1. Si premette che la Corte territoriale – dopo aver dato atto che dalla consulenza medico legale, esperita nel procedimento penale, era risultato che il corpo del L., dopo l’urto con la vettura condotta dal M., era stato oggetto di arrotamento da parte di almeno un veicolo terzo (rimasto ignoto) successivamente sopraggiunto – ha ritenuto di non ravvisare alcuna responsabilità in capo al conducente di tale veicolo, argomentando sul fatto che, se era provato il fatto che il corpo del L., balzato a terra a seguito dell’urto con il veicolo del M., era stato arrotato ad opera di almeno un veicolo terzo; tuttavia non era emerso nessun profilo di colpevole condotta di guida (ad es. in termini di velocità) in capo al conducente di detto veicolo terzo ed, anzi, erano emersi elementi indicativi dell’assenza di suddetti profili, in quanto:

a) il conducente di detto veicolo terzo si era trovato improvvisamente davanti ad un copro che giaceva sulla strada;

b) la visione del sinistro al conducente di detto veicolo terzo era stata ostruita dal veicolo condotto dal C., che precedeva i veicoli in marcia nel senso opposto alla vettura del M. e che era riuscito ad evitare di arrotare il corpo del L.;

c) proprio perchè il C. era riuscito ad arrestare il proprio veicolo, la velocità dei veicoli che lo seguivano doveva essere necessariamente modesta e comunque non superiore a quella dallo stesso tenuta.

2.2. Ciò posto, entrambi i motivi sono inammissibili:

a) sia perchè dedotti in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, in quanto fondati su risultanze probatorie delle quali non viene fornita nè la riproduzione diretta nè quella indiretta, con indicazione della parte del documento dell’atto cui l’indiretta riproduzione corrisponderebbe, ed inoltre nemmeno la localizzazione, siccome imposto dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte a partire da Cass. (ord.) n. 22303 del 2008 e Cass., Sez. Un., n. 28547 del 2008;

b) sia perchè il primo motivo sollecita un riesame della quaestio facti e, dunque, un controllo della relativa motivazione non consentito nella vigenza del nuovo art. 360 c.p.c., n. 5, ed il secondo motivo, invece di denunciare la violazione o falsa applicazione delle norme di diritto evocate, è prospettato nello stesso senso;

c) sia infine perchè, quanto al primo motivo, la Corte, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, ha considerato l’esito della consulenza medico legale esperita nel procedimento penale; e, quanto al secondo, la violazione dell’art. 116 c.p.c. è stata dedotta al di fuori dei criteri indicati da Cass. n. 11892 del 2016 e ribaditi da Cass., Se. Un., n. 16598 del 2016 (in motivazione non massimata).

3. Stante l’assenza di attività difensiva da parte degli intimati, nulla è dovuto in punto di rifusione delle spese processuali. Tuttavia, alla inammissibilità del ricorso consegue il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso;

Nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2019

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2019

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