Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27968 del 13/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27968 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

IVA IRPEF IRAP.
CONDONO Art. 9
bis.

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE,

in persona del

legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,in
Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata,
RICORRENTE
CONTRO
AMERICAN LAUNDRY OSPEDALIERA SPA con sede a Napoli, in
persona del legale rappresentante pro tempore
INTIMATA
AVVERSO
la sentenza n.299/45/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di Napoli Sezione n. 45, in data
01.07.2010, depositata il 14 ottobre 2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di

Ro39

Data pubblicazione: 13/12/2013

Consiglio del 14 novembre 2013, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;
Presente il P.M. dott. Raffaele Ceniccola.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE

depositata in cancelleria la seguente relazione:
l

E’

chiesta

la

cassazione della

sentenza

n.299/45/2010, pronunziata dalla CTR di Napoli Sezione
n. 45 1’01.07.2010 e DEPOSITATA il 14 ottobre 2010, con
cui la Commissione Tributaria Regionale di Napoli,
Sezione n. 45, ha rigettato l’appello dell’Agenzia
Entrate, confermando quella di primo grado, che,
pronunciando sull’originario ricorso della
contribuente, avverso la cartella di pagamento,
relativa ad IVA, IRPEF ed IRAP dell’anno 2003, lo aveva
accolto, ritenendo applicabile l’invocato condono ex
art.9 bis della Legge n.289/2002.
Affida l’impugnazione ad unico mezzo.
2) L’intimata non ha svolto difese in questa sede.
3)

La questione posta dal ricorso, sembra, potersi

risolvere dando applicazione al principio secondo cui
“Il condono previsto all’art.

9 bis della legge

alla

n. 289 del 2002, relativo

possibilita’

definire gli omessi e tardivi versamenti
imposte

e

delle

ritenute
2

emergenti

di
delle
dalle

Nel ricorso iscritto a R.G. n.29142/2011 è stata

dichiarazioni presentate, mediante il solo pagamento
dell’imposta e degli interessi od, in caso di mero
ritardo, dei soli interessi, senza

aggravi

sanzioni,

di

clemenziale

e

una

non premiale

forma
come,

condono

invece

deve

ritenersi per le fattispecie regolate dagli artt.
7,8,9, 15 e 16 della legge n. 289 del
quali

attribuiscono

potestativo

di

al

contribuente

chiedere

2002,
il

le

diritto

un accertamento

straordinario, da effettuarsi con regole peculiari
rispetto a quello ordinario, con la conseguenza che,
nell’ipotesi di cui all’art. 9 bis, non essendo
necessaria alcuna attivita’ di liquidazione ex art. 36
bis d.P.R. n. 600 del 1973, in ordine alla
determinazione del

“quantum”, esattamente indicato

nell’importo specificato nella dichiarazione
integrativa presentata ai sensi del terzo comma, con
gli interessi di cui all’art. 4, il condono e
condizionato
dovuto

e

dall’integrale pagamento
il

pagamento

di

quanto

rateale determina la

definizione della lite pendente solo se
integrale, essendo insufficiente il solo pagamento
della prima rata cui non segua l’adempimento delle
successive” (Cass. n 20745/2010, n.20966/2010,
n.14708/2010, n 6051/2010,n.18353/2001, n.6370/2006).
3

costituisce

e

4) Stante che, nel caso, le rate successive alla prima
sono state versate con ritardo rispetto alle fissate
scadenze, si propone di procedere alla trattazione del
ricorso in camera di consiglio, ai sensi degli artt.

manifesta fondatezza.
Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di
causa;
Considerato che alla stregua delle considerazioni
svolte in relazione e dei richiamati principi, che il
Collegio condivide, il ricorso va accolto, per
manifesta fondatezza e che, per l’effetto, va cassata
l’impugnata sentenza;
Considerato, altresì, che il Giudice del rinvio, che si
designa in altra sezione della CTR della Campania,
procederà al riesame e quindi, adeguandosi ai citati
principi, pronuncerà nel merito e sulle spese del
presente giudizio, offrendo congrua motivazione;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e
rinvia ad altra sezione della CTR della Campania.
Così deciso in Roma il 14 novembre 2013
4

375 e 380 bis cpc, definendolo con l’accoglimento, per

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