Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27968 del 13/12/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 27968 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO
IVA IRPEF IRAP.
CONDONO Art. 9
bis.
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE,
in persona del
legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,in
Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata,
RICORRENTE
CONTRO
AMERICAN LAUNDRY OSPEDALIERA SPA con sede a Napoli, in
persona del legale rappresentante pro tempore
INTIMATA
AVVERSO
la sentenza n.299/45/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di Napoli Sezione n. 45, in data
01.07.2010, depositata il 14 ottobre 2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Ro39
Data pubblicazione: 13/12/2013
Consiglio del 14 novembre 2013, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;
Presente il P.M. dott. Raffaele Ceniccola.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
depositata in cancelleria la seguente relazione:
l
–
E’
chiesta
la
cassazione della
sentenza
n.299/45/2010, pronunziata dalla CTR di Napoli Sezione
n. 45 1’01.07.2010 e DEPOSITATA il 14 ottobre 2010, con
cui la Commissione Tributaria Regionale di Napoli,
Sezione n. 45, ha rigettato l’appello dell’Agenzia
Entrate, confermando quella di primo grado, che,
pronunciando sull’originario ricorso della
contribuente, avverso la cartella di pagamento,
relativa ad IVA, IRPEF ed IRAP dell’anno 2003, lo aveva
accolto, ritenendo applicabile l’invocato condono ex
art.9 bis della Legge n.289/2002.
Affida l’impugnazione ad unico mezzo.
2) L’intimata non ha svolto difese in questa sede.
3)
La questione posta dal ricorso, sembra, potersi
risolvere dando applicazione al principio secondo cui
“Il condono previsto all’art.
9 bis della legge
alla
n. 289 del 2002, relativo
possibilita’
definire gli omessi e tardivi versamenti
imposte
e
delle
ritenute
2
emergenti
di
delle
dalle
Nel ricorso iscritto a R.G. n.29142/2011 è stata
dichiarazioni presentate, mediante il solo pagamento
dell’imposta e degli interessi od, in caso di mero
ritardo, dei soli interessi, senza
aggravi
sanzioni,
di
clemenziale
e
una
non premiale
forma
come,
condono
invece
deve
ritenersi per le fattispecie regolate dagli artt.
7,8,9, 15 e 16 della legge n. 289 del
quali
attribuiscono
potestativo
di
al
contribuente
chiedere
2002,
il
le
diritto
un accertamento
straordinario, da effettuarsi con regole peculiari
rispetto a quello ordinario, con la conseguenza che,
nell’ipotesi di cui all’art. 9 bis, non essendo
necessaria alcuna attivita’ di liquidazione ex art. 36
bis d.P.R. n. 600 del 1973, in ordine alla
determinazione del
“quantum”, esattamente indicato
nell’importo specificato nella dichiarazione
integrativa presentata ai sensi del terzo comma, con
gli interessi di cui all’art. 4, il condono e
condizionato
dovuto
e
dall’integrale pagamento
il
pagamento
di
quanto
rateale determina la
definizione della lite pendente solo se
integrale, essendo insufficiente il solo pagamento
della prima rata cui non segua l’adempimento delle
successive” (Cass. n 20745/2010, n.20966/2010,
n.14708/2010, n 6051/2010,n.18353/2001, n.6370/2006).
3
costituisce
e
4) Stante che, nel caso, le rate successive alla prima
sono state versate con ritardo rispetto alle fissate
scadenze, si propone di procedere alla trattazione del
ricorso in camera di consiglio, ai sensi degli artt.
manifesta fondatezza.
Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di
causa;
Considerato che alla stregua delle considerazioni
svolte in relazione e dei richiamati principi, che il
Collegio condivide, il ricorso va accolto, per
manifesta fondatezza e che, per l’effetto, va cassata
l’impugnata sentenza;
Considerato, altresì, che il Giudice del rinvio, che si
designa in altra sezione della CTR della Campania,
procederà al riesame e quindi, adeguandosi ai citati
principi, pronuncerà nel merito e sulle spese del
presente giudizio, offrendo congrua motivazione;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e
rinvia ad altra sezione della CTR della Campania.
Così deciso in Roma il 14 novembre 2013
4
375 e 380 bis cpc, definendolo con l’accoglimento, per