Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27968 del 07/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 07/12/2020, (ud. 14/07/2020, dep. 07/12/2020), n.27968

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29062-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SPA, IN LIQUIDAZIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 128/2012 della COMM. TRIB. REG. della

Lombardia, depositata il 19/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/07/2020 dal Consigliere Dott. ANDREA VENEGONI.

 

Fatto

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle Entrate ricorre contro la sentenza n. 128/27/12 della CTR di Milano, di rigetto dell’appello contro la decisione di primo grado della CTP, che aveva annullato la cartella n. (OMISSIS) ritenendo che con la stessa l’Ufficio avesse iscritto a ruolo tributi già oggetto di una precedente cartella, n. (OMISSIS), nei confronti dello stesso contribuente, Fallimento (OMISSIS) spa in liquidazione, per lo stesso anno di imposta (2001), e ravvisava pertanto duplicazione di imposizione.

L’Ufficio esponeva infatti che non vi era stata alcuna duplicazione, ma le due cartelle avevano oggetto diverso.

La prima (n. (OMISSIS)) derivava dall’avviso di accertamento emesso nei confronti della società, e rappresentava il 50% delle somme accertate, iscritte a ruolo anche in pendenza di ricorso da parte del contribuente alla CTP, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 15.

Dopo un’ulteriore iscrizione, all’esito del giudizio davanti alla CTP, fino a raggiungere l’importo dei due terzi delle somme accertate, veniva poi iscritta, con la cartella in contestazione (n. (OMISSIS)), la somma per il rimanente importo accertato, a seguito della conferma, da parte della CTR, della sentenza di primo grado.

Non vi era stata, pertanto, alcuna duplicazione tra le due cartelle.

La CTP, adita dal contribuente per l’annullamento della cartella in contestazione, tuttavia, ritenendo sussistente tale duplicazione, aveva accolto il ricorso del contribuente, e la CTR, con la sentenza impugnata, aveva respinto l’appello.

Per la cassazione di quest’ultima sentenza ricorre, allora, l’Ufficio sulla base di cinque motivi.

Il contribuente non si è costituito.

Successivamente al deposito del ricorso, l’Ufficio ha depositato documentazione attinente alla notifica dello stesso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo l’Ufficio deduce nullità della sentenza impugnata per inosservanza (violazione e falsa applicazione) del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4.

La sentenza è del tutto carente sull’indicazione sia del thema decidendi che della ratio decidendi.

Il motivo è infondato.

E’ vero che la sentenza è molto sintetica, ma il tema e la motivazione della stessa sono pienamente comprensibili, indipendentemente dal merito in questa sede. Si comprende, in particolare, che oggetto del contendere è l’asserita duplicazione di ruolo, e che l’appello è respinto, con conferma della sentenza della CTP, perchè la CTR ravvisa effettivamente nelle due cartelle una duplicazione di importi iscritti a ruolo.

Con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 15, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

La CTR ha errato nell’applicazione della norma in questione che, anche in caso di annullamento parziale della prima cartella, consente la nuova iscrizione di somme ulteriori.

Il motivo è fondato.

Il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 15, nella versione vigente tra il 1999 ed il 2011, e quindi applicabile ai fatti di causa, recitava:

Le imposte, i contributi ed i premi corrispondenti agli imponibili accertati dall’ufficio ma non ancora definitivi, nonchè i relativi interessi, sono iscritti a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell’atto di accertamento, per la metà degli ammontari corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati.

Inoltre, il D.P.R. n. 546 del 1992, art. 68, nella versione in vigore tra il 1998 ed il 2014 disponeva:

1. Anche in deroga a quanto previsto nelle singole leggi d’imposta, nei casi in cui è prevista la riscossione frazionata del tributo oggetto di giudizio davanti alle commissioni, il tributo, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere pagato:

a) per i due terzi, dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale che respinge il ricorso;

b) per l’ammontare risultante dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, e comunque non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso;

c) per il residuo ammontare determinato nella sentenza della commissione tributaria regionale.

Per le ipotesi indicate nelle precedenti lett. a), b) e c) gli importi da versare vanno in ogni caso diminuiti di quanto già corrisposto.

2. Se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d’ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza.

3. Le imposte suppletive debbono essere corrisposte dopo l’ultima sentenza non impugnata o impugnabile solo con ricorso in cassazione.

L’ufficio afferma che in origine, dopo la notifica dell’avviso di accertamento, con la cartella (OMISSIS) aveva in effetti iscritto la metà delle somme richieste (Euro 312.624).

A seguito della sentenza della CTP parzialmente favorevole all’ufficio, si rideterminavano le imposte e si procedeva ad iscrivere fino ai due terzi, con cartella (OMISSIS).

A seguito della conferma della sentenza della CTP da parte della CTR, si provvedeva ad iscrivere il rimanente terzo, e questa è la cartella oggetto della presente controversia, la n. (OMISSIS).

In effetti, in pendenza del giudizio davanti alla CTP l’ufficio può iscrivere a ruolo provvisorio il 50% del dovuto; se il primo grado si conclude con parziale accoglimento, il contribuente deve i due terzi di quanto stabilito. Per questo l’ufficio avrebbe poi integrato la prima cartella con una nuova cartella per i due terzi di quanto stabilito dalla CTP.

Infine, dopo la sentenza della CTR, se non intervengono cambiamenti, l’ufficio riscuote anche il rimanente terzo.

L’ufficio quindi sostiene di avere seguito alla lettera le prescrizioni del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 15, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68.

Peraltro, sembra che i giudizi preesistenti al presente, sempre relativi alla stessa vicenda fattuale, fossero due:

uno contro l’avviso di accertamento (sentenza CTP 322/2006 e CTR 50/08) in cui l’avviso era stato annullato solo parzialmente, ed uno contro la cartella (OMISSIS) che conteneva la metà del tributo, che sarebbe stata annullata (sentenza CTP 341 del 2006 e CTR 160/2009).

La CTR nella sentenza impugnata afferma infatti che la CTP (sentenza 341 del 2006) e la CTR (sentenza 160/2009) nel giudizio contro la prima cartella avevano annullato l’iscrizione provvisoria della metà (di cui alla cartella (OMISSIS)) contro l’avviso di accertamento originario. Per questo ritiene la cartella di questa causa una duplicazione.

In controricorso davanti alla CTP l’Ufficio precisa i termini della questione: la prima cartella (OMISSIS) fu emessa in conseguenza dell’avviso di accertamento; la cartella (OMISSIS) di questo giudizio è conseguenza dell’esito del giudizio sull’avviso di accertamento davanti alla CTR, concluso con sentenza 50/08, e rappresenta solo il terzo residuo dell’importo dovuto dal contribuente, in quanto il primo 50% dopo l’avviso era stato iscritto con la cartella (OMISSIS) e i due terzi erano stati iscritti con altra cartella dopo il giudizio di primo grado contro l’avviso.

Certo, la sentenza della CTR afferma che le sentenze nel giudizio contro la cartella (OMISSIS) (341 del 2006 e 160 del 2009) avrebbero annullato l’iscrizione; la circostanza non è dettagliata dalla CTR, ma anche se tale cartella fosse stata annullata, l’Ufficio sostiene che, sulla base della normativa, la cartella del presente giudizio rappresenta solo il terzo residuo, escludendo così ogni duplicazione.

Del resto l’accertamento originario era di circa Euro 650.000; infatti gli Euro 312.000 della cartella (OMISSIS) ne rappresentano circa il 50%.

La cartella n. (OMISSIS) è di circa Euro 263.000, quindi appare effettivamente corrispondere ad un terzo, tenuto conto che l’importo originario dell’accertamento era stato leggermente ridotto nel giudizio relativo all’avviso.

In ogni caso, anche prescindendo da queste considerazioni di puro merito, il motivo verte sull’errata applicazione della norma di legge, e questa emerge dagli atti, perchè la CTR non si preoccupa di analizzare se le iscrizioni hanno seguito il dettato normativo, ma afferma che siccome la cartella (OMISSIS) era stata annullata, la cartella n. (OMISSIS), di cui si discute nel presente giudizio, è una duplicazione.

Ora, in atti mancano le sentenze della CTP n. 341 del 2006 e CTR n. 160 del 2009 nel giudizio sulla cartella n. (OMISSIS), ma è certo che l’accertamento non fu annullato integralmente, fu annullato solo in parte, per cui l’ufficio poteva procedere alle successive tappe della iscrizione a ruolo.

La CTR avrebbe quindi dovuto verificare se le varie iscrizioni corrispondevano al dettato normativo, anzichè affermare, senza darne riscontro, che la cartella in questione era una duplicazione di una precedente. La valutazione e l’applicazione della normativa è, quindi, del tutto mancata nella motivazione della CTR.

Con il terzo motivo deduce nullità della sentenza impugnata per inosservanza (violazione e falsa applicazione) dell’art. 112 c.p.c., e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4.

Per quanto lo stesso contribuente avesse riconosciuto che le due cartelle riguardavano somme diverse, la CTR ha annullato la seconda per duplicazione di imposizione, incorrendo nel vizio di ultrapetizione.

Con il quarto motivo deduce nullità della sentenza impugnata per inosservanza (violazione e falsa applicazione) del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4.

La CTR ha affermato che vi era stata duplicazione di imposizione perchè le due cartelle si riferivano alle medesime somme, ma con motivazione carente che sconfina nella nullità.

Con il quinto motivo deduce omesso esame su fatto decisivo per il giudizio che ha formato oggetto di discussione tra le parti/motivazione omessa su fatto decisivo e controverso, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

La CTR ha omesso di trattare il punto decisivo della controversia, e cioè se le due cartelle si riferissero alle medesime somme.

I suddetti motivi, che riguardano essenzialmente la motivazione della sentenza impugnata, possono ritenersi assorbiti, perchè superati logicamente dall’accoglimento del secondo, che, prima ancora che vizi motivazionali, ha ravvisato nella sentenza l’errata applicazione della normativa, con conseguente rinvio al giudice di appello per riesaminare il merito della controversia alla luce delle norme in materia.

PQM

Accoglie il secondo motivo.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla CTR della Lombardia in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Rigetta il primo motivo; dichiara assorbiti il terzo, quarto e quinto motivo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2020

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