Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27967 del 30/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 30/10/2019, (ud. 27/06/2019, dep. 30/10/2019), n.27967

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20978-2018 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 3, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO CEFALONI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del Procuratore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI GRACCHI 320, presso lo

studio dell’avvocato FRANCESCO MALATESTA, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

contro

EDIL FIORENTINI SRL, M.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 6120/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 05/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GIANNITI

PASQUALE.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. C.G. ha proposto ricorso avverso la sentenza n. 6120/2017 della Corte di Appello di Roma, che – accogliendo l’impugnazione da lui proposta nei confronti della società Edil Fiorentini srl, della Fondiaria Sai s.p.a. e di M.A. – ha riformato la sentenza n. 708/2012 del Tribunale di Velletri e, per l’effetto, ha dichiarato che il sinistro verificatosi in data 3 agosto 2005 si era verificato per fatto imputabile a concorso di colpa (in pari misura e quota) sua e del M., condannando gli appellati in solido Edil Fiorentini Srl e Unipolsai Assicurazioni spa al pagamento, in suo favore, a titolo di risarcimento danni, della somma di Euro 436.269,08 oltre agli interessi legali.

2. Ha resistito con controricorso la Unipolsai Assicurazione S.p.A. (già Fondiaria Assicurazioni spa).

3. Essendosi ritenute sussistenti dal relatore designato le condizioni per definire il ricorso con il procedimento ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata redatta proposta ai sensi di tale norma e ne è stata fatta notificazione ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

4. In vista dell’odierna adunanza il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. C.G., con un unico motivo, denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell’art. 2054 c.c., comma 1, e falsa applicazione dell’art. 1227 c.c. nella parte in cui la Corte territoriale – pur avendo ritenuto che il M. (quale conducente del camion) non aveva fatto il possibile per evitare il prodursi del fatto lesivo (e cioè non si era accertato, prima di iniziare la manovra di retromarcia, della sua posizione e del fatto che egli si trovava in prossimità del mezzo) – ha ritenuto la sua pari responsabilità nella causazione del sinistro, individuando il suo concorso nel fatto che si era issato sul retro dell’autocarro nonostante che il conducente non avesse piena visione della sua posizione.

Sostiene che sarebbe stato onere del M. accertarsi di avere piena visione della sua posizione prima di iniziare la manovra di retromarcia, sapendo della sua presenza. Sottolinea che la sua presenza sul retro del mezzo non era circostanza inaspettata e imprevedibile per il conducente, ma era circostanza allo stesso assolutamente e pacificamente nota.

Chiede che questa Corte, cassata la sentenza impugnata, decida nel merito, dichiarando che il sinistro per cui è processo si è verificato per fatto imputabile a colpa esclusiva del M. e condannando quest’ultimo in solido con l’assicurazione Unipolsai, al pagamento della somma di Euro 872.538,16 (invece di 436.269,08), oltre agli interessi legali dal 5 gennaio 2018 al saldo; ovvero in subordine il rinvio alla Corte territoriale per nuovo esame.

2. Il ricorso è inammissibile, ad avviso del Collegio, per queste ragioni.

Invero l’unico motivo è stato dedotto in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, in quanto è fondato su risultanze probatorie delle quali il ricorrente non fornisce la riproduzione – nè diretta nè indiretta (con indicazione della parte del documento dell’atto cui l’indiretta riproduzione corrisponderebbe) e nemmeno la localizzazione, come imposto dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte a partire da Cass. (ord.) n. 22303 del 2008 e Cass., Sez. Un., n. 28547 del 2008.

D’altronde, il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui la stessa ha a lui attribuito un contributo causale nella causazione del sinistro per cui è processo, ma non considera che, tanto censurando, non denuncia la violazione e/o l’errata interpretazione degli artt. 1227 e 2054 c.c. (e, quindi, il vizio previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), ma mira inammissibilmente ad ottenere un sindacato sulla quaestio facti della controversia, precluso in sede di legittimità, sollecitando un controllo della relativa motivazione non consentito nella vigenza del nuovo art. 360 c.p.c., n. 5.

Infine, si rileva che la Corte territoriale ha ritenuto il concorso di colpa del C. (per essersi lo stesso issato in maniera negligente ed imprudente sul retro dell’autocarro nonostante il conducente dello stesso non avesse piena visione della sua posizione), quantificandolo nella misura del 50%, a seguito di una articolata disamina degli elementi istruttori raccolti nel giudizio di primo grado, nonchè della c.t.u. espletata nel giudizio di appello.

Sul punto la sentenza impugnata è conforme alla giurisprudenza di legittimità secondo la quale (cfr sent. n. 1135 del 22/1/2015) “la presunzione di colpa del conducente dell’autoveicolo investitore prevista dall’art. 2054 c.c., comma 1, non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità tra evento dannoso e condotta umana, sicchè il fatto che il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione non preclude l’indagine in ordine all’eventuale concorso di colpa del pedone danneggiato e, una volta accertata la pericolosità e l’imprudenza della condotta del pedone, la colpa dello stesso concorre con quella presunta del conducente prevista dall’art. 2054 c.c.” Pertanto, il ricorso è inammissibile anche ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c.

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali, nonchè al pagamento dell’ulteriore importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; e condanna parte ricorrente al pagamento in favore di parte resistente delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 8.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2019

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